Split payment: misura prorogata fino al 30.06.2026
La decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2023, dunque, è stata garantita la continuità giuridica della misura.
Si è finalmente concluso l’iter per la proroga dell’autorizzazione concessa all’Italia con la decisione Ue n. 784/2017, il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso.
Con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 75, pubblicato il 9 maggio 2023, era stato reso noto che la procedura Ue per il rinnovo dell’autorizzazione si stava concludendo.
Come esposto nel “Considerando” n. 6 della decisione, l’Italia ha chiesto la proroga della misura, in quanto sostiene che, in assenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.
In altri termini, lo split payment rappresenta una misura preventiva complementare rispetto alla fatturazione elettronica che costituisce una misura ex post.
Si ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).
Sulla base della decisione ora approvata, l’Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2024, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.
Come riportato sempre nei “Considerando” della decisione, si è ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione con effetto dal 1° luglio 2023, in modo da assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta.
La salvaguardia della continuità giuridica della misura era stata da noi auspicata, in modo da evitare ai soggetti passivi che applicano la scissione dei pagamenti di dover cambiare i loro sistemi di fatturazione ripetutamente e per un breve intervallo temporale.
L’applicazione retroattiva di una misura di deroga è considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia dell’Ue (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.
Società quotate escluse dal 1° luglio 2025
Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase.
Dunque, la scissione dei pagamenti continua a riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti previsti (amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, ecc.), per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.
A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del Dpr 633/72). Questa modifica risponde all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente la misura speciale in esame.
Da questa data, pertanto, i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti delle predette società incasseranno dalle stesse l’imposta in via di rivalsa, salvo nei casi in cui si applica il meccanismo del reverse charge.
(MF/ms)