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Definita la proroga al 20 luglio per i versamenti dei contribuenti Isa e forfetari

Il DL 51/2023 convertito nella L. n. 87/2023, pubblicata sulla G.U. del 5 luglio 2023 n. 155, contiene la norma, annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2023 n. 98, che prevede la proroga al 20 luglio 2023 dei termini, scaduti lo scorso 30 giugno 2023, per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.

In particolare, come previsto dai commi 3-sexies e 3-septies dell’art. 4 del DL 51/2023, introdotti in sede di conversione, i suddetti versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Come espressamente previsto dalla norma, la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Si sottolinea che, a differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, non è stata disposta alcuna proroga in relazione al termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), previsto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, per il versamento delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3-sexies del DL 51/2023, tale maggiorazione deve però essere riproporzionata in relazione al giorno, successivo al 20 luglio, in cui vengono effettuati i suddetti versamenti (cfr. FAQ Agenzia Entrate 6 luglio 2023).

A titolo esemplificativo, se i versamenti sono effettuati il 22 luglio 2023, quindi due giorni dopo la scadenza del termine del 20 luglio, il versamento deve essere maggiorato dello 0,0727%, corrispondente al risultato della seguente operazione: 0,4 diviso 11 (numero di giorni che intercorrono dal 21 al 31 luglio 2023), moltiplicato per 2.

Dal punto di vista oggettivo, la proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che sarebbero scaduti lo scorso 30 giugno 2023, compresi i contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, i quali devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

Oltre ai versamenti del saldo 2022 e dell’eventuale primo acconto 2023 delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, si ritiene che rientrino nella proroga anche le imposte sostitutive introdotte dalla L. 197/2022 e da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, quindi, per i soggetti “solari”, in generale, entro il 30 giugno 2023.

Si ritengono pertanto prorogati al 20 luglio 2023, nel rispetto delle suddette condizioni, i versamenti:

  • dell’imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1 commi 87-95 della L. 197/2022 e DM 26 giugno 2023);
  • dell’imposta sostitutiva, per i contribuenti senza stabile rapporto con intermediari finanziari, per esercitare l’opzione per considerare realizzati i redditi di capitale, e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso, di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 1 commi 112-113 della L. 197/2022 e circ. Agenzia delle Entrate 16/
  • 2023).
Con riferimento al saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA 2023, il 30 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento degli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023.

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA relativo al 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, può essere effettuato, da parte dei contribuenti che possono beneficiare della proroga, entro il prossimo 20 luglio, con l’applicazione della maggiorazione dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno).

Nel caso in cui il versamento del saldo IVA venga ulteriormente differito al 31 luglio 2023, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (parametrata in base al giorno di versamento successivo al 20 luglio) si applica sull’importo dovuto, già maggiorato dell’1,6%.
 
(MF/ms)




Ravvedimento ritenute acconto: nuovo codice tributo dal 3 luglio 2023

Sui compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere deve essere operata all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
 
Le ritenute d’acconto operate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso (articolo 18, D.Lgs. 241/1997).
 
Sul mancato o ritardato versamento delle ritenute si applicano le sanzioni ordinarie di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 nella misura del 30 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.
 
Salva l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,  la  sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 
Con il ricorso al ravvedimento operoso, le sanzioni sono ridotte:
 
  1. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della
 
 
dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
 
  1. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
 
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate nell’articolo 6, comma 2-bis (limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri) e comma 3, D.Lgs. 471/1997 oppure nell’articolo 11, comma 5, sempre del D.Lgs. 471/1997.
 
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 
Con decreto del 13 dicembre 2022 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 cod. civ. è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
 
Esemplificando, il mancato versamento di una ritenuta d’acconto di 400 euro operata su compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio (codice tributo 1040, in scadenza il 16 giugno 2023) comporta l’applicazione di una sanzione in misura ordinaria pari a 120 euro (ossia il 30 per cento della ritenuta).
 
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare l’operazione versando entro 30 giorni, ad esempio in data 14 luglio 2023, una sanzione ridotta di 6 euro (pari all’1,5% di 400 euro) e gli interessi pari a 1,53 euro, ossia il 5% annuo calcolato su 28 giorni di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di versamento compreso.


 
Occorre tener conto che dal 3 luglio 2023 non è più utilizzabile il codice tributo 8906 per il pagamento della sanzione.
 
Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione 18/E/2023, è l’8948 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
 
In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.
 
Di seguito l’F24 per il ravvedimento operoso della ritenuta d’acconto versata in ritardo il 14 luglio 2023.
 
 


(MF/ms)