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Crediti d’imposta energia maturati nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 342 del 21.06.2023 per informare le aziende che con un avviso del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la preannunciata riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel secondo semestre 2022.
Tale riapertura è correlata alla risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, in cui l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.
In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.
L’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha fornito ulteriori indicazioni, distinguendo l’ipotesi di mancata presentazione della comunicazione da quella di comunicazione errata.
In particolare, viene precisato che coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il termine del 16 marzo 2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.

Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono:

  • prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023);
  • quindi versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
    Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.
Riguardo ai crediti d’imposta energia e gas relativi ai periodi oggetto della comunicazione in commento (terzo e quarto trimestre 2022), l’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione n. 27/2023, ha rilevato che, considerando che tali crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito:
  • non può essere effettuata oltre il suddetto termine del 30 settembre 2023;
  • comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
 
Remissione in bonis entro il 30 settembre
Quanto alle modalità di presentazione, la comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.
 
(RP/rp)



Crediti imposta energetici: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Informiamo le aziende interessate che l’Agenzia delle Entrate con comunicazione n. 355/2023 (allegata) ha fornito un chiarimento sulla nozione di sussidio ai fini della valutazione del requisito di incremento di costo.
 
Ricordiamo che la condizione per poter usufruire degli eventuali crediti energetici prevede che la differenza tra il costo medio dei periodi di riferimento deve essere superiore al 30%, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.
 
L’Agenzia delle Entrate ha escluso dalla nozione di sussidio i crediti di imposta relativi al trimestre precedente.

(RP/rp)




Credito imposta per adeguamento registratori telematici

Con il provvedimento n. 231943, pubblicato il 23 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Le modalità di adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono state definite con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio scorso e l’iter di adeguamento dovrà concludersi entro il prossimo 2 ottobre.

Il bonus, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”), ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento.

Come previsto dalla norma e come riportato nel provvedimento, il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

La fruizione del contributo può avvenire soltanto a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti.

Per rendere definitivamente operativa l’agevolazione, consentendo l’utilizzo in compensazione del tax credit è stato istituito il codice tributo:

  • 7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Sempre a proposito dell’utilizzo, il provvedimento dispone che il modello F24 debba essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda, infatti, il monitoraggio delle compensazioni effettuate.
L’art. 8 del DL 176/2022 ha stabilito che il contributo è concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma “risulti incapiente rispetto al credito stesso” (provv. n. 231943/2023, § 1.6). A tale scopo è previsto che l’Agenzia comunichi mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione mediante F24, segnalando se le “fruizioni operate (…) facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa”.

Altro elemento indispensabile per beneficiare del contributo concerne il fatto che il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire “con modalità tracciabile”.
Facendo riferimento a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018 n. 72303, sono considerati mezzi tracciabili gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali. Sono altresì utilizzabili per il pagamento, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate nonché gli “altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente” (cfr. ancora provv. n. 72303/2018).
 
Nuova lotteria degli scontrini “istantanea”

Una delle più significative novità che interesseranno il concorso nazionale così come “aggiornato” dall’art. 18 del DL 36/2022, riguarda l’introduzione della lotteria “istantanea”, che dovrebbe permettere di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale. Chi lo desidera potrà invece scegliere di partecipare alla “tradizionale” estrazione “differita” (che prevede premi settimanali, mensili e annuali).

I registratori telematici, i server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dovranno, quindi, tra l’altro, poter generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 15943/2023.

Per questo motivo si è reso necessario il processo di adeguamento che comporterà il sostenimento di oneri alla cui copertura, almeno parziale, è finalizzato il credito d’imposta.

Si ricorda che possono partecipare al concorso i privati consumatori maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che utilizzino per l’acquisto strumenti di pagamento elettronici. L’art. 18 del DL 36/2022 ha disposto altresì che per l’ammissione al concorso sia necessario che i soggetti effettuino gli acquisti con “metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione”.

(MF/ms)