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Comunicazione dei crediti d’imposta energia maturati nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022

In relazione alla mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nell’anno 2022, è possibile fruire della remissione in bonis trattandosi di un adempimento di natura “formale”.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 19 giugno riportata in allegato.
 
Si ricorda che le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
Tale comunicazione doveva essere inviata entro lo scorso 16 marzo, secondo le modalità previste con il provvedimento Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023 n. 44905.
Nel caso di specie, viene rilevato che la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per mera dimenticanza, ma che ricorrono i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Si chiede quindi se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 della DL 16/2012.
Inoltre, viene chiesto cosa fare nel caso in cui il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate dovesse scartare la comunicazione per avvenuto superamento del termine ordinario di invio.
L’Agenzia afferma che, fermo restando che l’istante non precisa di quali crediti d’imposta sia esattamente titolare, non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento ai:
  • crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
  • crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione.
Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”, come risulta dal citato provvedimento de 16 febbraio 2023 (§ 2.6 e 3.1) e dalle circolari n. 13/2022 e n. 20/2022 (con riferimento al termine iniziale di fruizione).
Quanto precisato sulla natura della comunicazione, ad avviso dell’Agenzia, rende alla stessa applicabile la previsione dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.
 
Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Peraltro, stante l’espressa previsione normativa, si rammenta che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.
 
L’Agenzia rileva inoltre che lo scarto del modello F24 recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto segnala soltanto l’anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.
 
Da ultimo, in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
 
(RP/rp)



Autotrasportatori: resa nota la misura della deduzione forfetaria

Scende a 48 euro la misura della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori.

Con comunicato del 16 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note le misure dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2022, da indicare nel modello Redditi 2023.

Si tratta, nello specifico, della deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR, con riferimento alla quale, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.

Con il comunicato il Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risorse disponibili, ha quindi definito le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2023.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48 euro.

La misura viene quindi ridotta rispetto a quella dello scorso anno (periodo d’imposta 2021), che era stata fissata in misura pari a 55 euro; l’anno ancora precedente (periodo d’imposta 2020) era invece pari a 48 euro.

La deduzione, ricorda il comunicato, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Il comunicato precisa inoltre che la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Pertanto, tale deduzione spetta in misura pari a 16,8 euro (35% di 48).

Quanto agli obblighi documentali, si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione: dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Indicazione nel rigo RF55 o RG22

In merito all’indicazione in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa pubblicato sempre il 16 giugno, ha fornito le relative indicazioni per la compilazione.

Si ricorda che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando (come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI):

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
 

(MF/ms)




Servizi camerali di formazione e strumenti online in tema di ESG

ESG è l’acronimo che significa “Environmental – Social – Governance” ovvero le tre dimensioni della sostenibilità. Il sistema camerale ha attivato diverse iniziative per supportare le imprese che vogliono fare i primi passi nella capacità di misurare la “sostenibilità” dei propri processi produttivi. Di seguito le opportunità delle camere di commercio del territorio in cui si trovano le aziende Api.

Camera di Commercio Como-Lecco.
“CSR semplificato” disponibile on line un audio di presentazione dello strumento, che è un “report di sostenibilità a misura di Pmi” costruito su 30 voci clicca qui per ascolatare.

Per consultare e accedere allo strumento, basta navigare sul sito camerale dove si trovano sia lo strumento che gli esempi già realizzati.

Camera di Commercio Sondrio
Giovedì 29 giugno 2023 piattaforma Zoom Ore 9:30-12:30 – webinar gratuito “Competitività internazionale, sostenibilità, economia circolare” organizzato dal sistema camerale lombardo link per partecipare.

Mercoledì 21 giugno prossimo, in presenza a Dalmine, dalle 17 alle 19
Evento di approfondimento dell’evoluzione della reportistica di sostenibilità, la cosiddetta CSRD-Corporate Sustainability Reporting Directive. Tutti i dettagli nella pagina camerale, cliccare qui

Camera di Commercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
Mercoledì 12 luglio 2023 Ore 9:45 – 12:15 – webinar camerale gratuito “Come valutare la sostenibilità: la piattaforma ESG PASS”
ESG Pass è il servizio di auto-valutazione sviluppato da Innexta con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per verificare il livello di sostenibilità delle micro, piccole e medie imprese italiane e supportarle nella cosiddetta “doppia transizione”.

Api Lecco Sondrio intende supportare le imprese nelle attività formative e nella reportistica. Potete contattare la dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it che sarà in grado di orientarvi e darvi il supporto iniziale necessario per intraprendere la strada della rendicontazione ambientale e sociale.

(SN/am)




Valute estere maggio 2023

                                                                                                                                                                                               Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2023 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 147,7401
Peso Argentino 250,886
Dollaro Australiano 1,6346
Real Brasiliano 5,4092
Dollaro Canadese 1,4687
Corona Ceca 23,5948
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5948
Corona Danese 7,4485
Yen Giapponese 148,9255
Rupia Indiana 89,4602
Corona Norvegese 11,733
Dollaro Neozelandese 1,7481
Zloty Polacco 4,5345
Sterlina Gran Bretagna 0,87041
Nuovo Leu Rumeno 4,9477
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0868
Rand (Sud Africa) 20,6864
Corona Svedese 11,3697
Franco Svizzero 0,9751
Dinaro Tunisino 3,3375
Hryvnia Ucraina 39,7364
Forint Ungherese 372,3709
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat maggio 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 7,2% (variazione annuale) e a + 14,5% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,4% e + 10,875%.

 
(MP/ms)