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Società di comodo: verifica dello status con il test sull’operatività

Dal periodo di imposta 2022 “solare”, la verifica dello status di “società di comodo” è effettuata avendo riguardo al solo “test di operatività”; è infatti abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.

I modelli REDDITI 2023 recano, come di consueto, nel quadro RS l’apposito prospetto in cui indicare i valori rilevanti ai fini del test e, in caso di mancato superamento, il reddito minimo da imputare ai fini IRES.

Il test è articolato nelle seguenti fasi:

  • determinazione dei ricavi minimi presunti, applicando le percentuali di legge (indicate dall’art. 30 comma 1 della L. 724/94) al costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, nonché altre immobilizzazioni;
  • determinazione dei ricavi effettivi, rappresentati dai ricavi, dagli incrementi di rimanenze e dagli altri proventi di natura non straordinaria risultanti dal Conto economico.
Entrambi gli importi sono determinati assumendo la media dei valori dell’esercizio di riferimento e dei due precedenti. Se dal confronto tra i due importi emerge che il primo termine eccede il secondo, la società si considera “non operativa”.

Più nello specifico, le percentuali applicabili ai fini del calcolo dei ricavi minimi presunti sono pari al:

  • 2%, per partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 6%, per immobili e altri beni;
  • 5%, per immobili A/10;
  • 4%, per immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti (a partire dal terzo esercizio successivo a quello dell’acquisizione, torna ad applicarsi l’aliquota del 6%);
  • 1%, per immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
  • 15%, per altre immobilizzazioni.
Con particolare riferimento agli immobili abitativi rivalutati, i ricavi minimi continuano a essere determinati in base ai valori storici se la rivalutazione è effettuata ai soli fini civilistici; se invece la rivalutazione ha efficacia anche fiscale si assume il valore maggiorato.

Prendendo il caso di un immobile abitativo rivalutato nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, da 100.000 a 400.000 euro con efficacia ai fini fiscali dal 1° gennaio 2021, si avrebbe:

  • per il 2020, il valore non rivalutato con coefficiente del 6%;
  • per gli anni 2021-2022-2023, il valore rivalutato con coefficiente del 4%;
  • per gli anni 2024 e successivi, il valore rivalutato con coefficiente del 6%.
Per ciascuno dei periodi agevolati al 4%, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (ris. 20 dicembre 2013 n. 101 e circ. 27 aprile 2017 n. 14, § 6), occorre assumere il valore fiscalmente rilevante nei singoli periodi d’imposta compresi nel triennio.

Ai fini del calcolo dei ricavi effettivi, si assumono i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, anche in tal caso, come detto, in base alle risultanze medie del Conto economico dell’esercizio e dei due precedenti.

Tra i ricavi rientrano quelli iscritti alle voci:

  • A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni);
  • A.5 (altri ricavi o proventi).
Si considerano altresì gli incrementi delle rimanenze rilevati nelle seguenti voci del Conto economico:
  • A.2 (variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti);
  • A.3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione);
  • B.11 (variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci).
    Non rientrano, invece, i decrementi delle rimanenze.
Tra gli “altri proventi” si considerano quelli iscritti alle voci C.15 e C.16 del Conto economico (a eccezione di quelli derivanti da attività non rilevanti, quali i crediti per rimborsi di imposte).

Il riscontro dello status di società di comodo determina, tra l’altro, l’imputazione del reddito minimo, su cui applicare la maggiorazione IRES del 10,5%.

Il reddito minimo è calcolato, in via presuntiva, come somma degli importi determinati applicando ai valori di alcuni beni, le seguenti percentuali forfetarie:

  • 1,5% per azioni o quote di partecipazione in società di capitali e di persone, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli, comprese quelle immobilizzate, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento;
  • 4,75% per immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi, anche in leasing;
  • 4% per immobilizzazioni classificate nella categoria catastale A/10 (immobili a uso ufficio);
  • 3% per immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,9% per immobili (di qualunque natura) situati in un Comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
  • 12% per le altre immobilizzazioni, anche in leasing.
    In questo caso, le percentuali devono essere applicate al valore dei relativi aggregati rilevati nell’esercizio per il quale si procede al calcolo (e non alla media triennale).
Si procede, quindi, al confronto tra l’ammontare di tale reddito minimo con il reddito imponibile del quadro RN. Se il primo risulta superiore al secondo, l’adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di un importo pari alla differenza dei due termini.
 

(MF/ms)




Società di capitali: termini di versamento delle imposte

Le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In alcune circostanze, però, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

A seconda che il bilancio venga approvato nel termine ordinario oppure nel termine lungo, varia la scadenza per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quali l’Ires, l’Irap e le relative imposte sostitutive.

Se il bilancio 2022 è stato approvato nel termine ordinario di 120 giorni, la scadenza per il versamento delle imposte a titolo di saldo 2022 e di prima rata dell’acconto 2023 è fissata per l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (ex articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001), ossia per i soggetti solari per il 30 giugno 2023, che cade di venerdì (salvo ovviamente eventuali proroghe).

La società può avvalersi della possibilità di versare le imposte entro i 30 giorni successivi al 30 giugno 2023, quindi entro il 30 luglio 2023; tuttavia, siccome tale data cade di domenica il termine per il versamento slitta automaticamente al 31 luglio 2023. Il differimento della scadenza a fine luglio non è gratuito per il contribuente, ma va corrisposta una somma aggiuntiva pari allo 0,40% dell’importo dovuto, considerato al netto degli importi compensati in F24.

In questi casi nel frontespizio del modello Redditi va indicato che il bilancio è stato approvato entro il 30 aprile 2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in modo che l’Agenzia delle entrate possa verificare che le imposte siano versate entro il 30 giugno oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio 2022 in data 28 aprile 2023, il termine:

  • per il deposito del bilancio era il 28 maggio 2023;
  • per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% è il 31 luglio 2023.
Il frontespizio del modello Redditi 2023 SC dovrà essere così compilato.

Diversamente, se il bilancio è stato approvato, condizioni permettendo, entro il termine lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi, per quanto riguarda il bilancio 2022, entro il 29 giugno 2023, la scadenza per il pagamento delle imposte varia a seconda della data di approvazione del bilancio.

Infatti, al riguardo, l’articolo 17 D.P.R. 435/2001prevede che “i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa – all’Ires e all’Irap – entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.

Evidentemente è sempre possibile avvalersi del versamento differito entro i 30 giorni successivi da tale termine, maggiorando dello 0,40% l’importo dovuto. Quindi, se l’assemblea ha approvato/approverà il bilancio 2022:

  • entro il 31 maggio 2023, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 30 giugno 2023 oppure in data 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%;
  • entro il 29 giugno 2023, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 31 luglio 2023 oppure in data 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Se, infine, il bilancio verrà approvato dopo il 29 giugno 2023, il termine per il versamento delle imposte rimane fermo al 31 luglio 2023 oppure al 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio in data 25 maggio 2023, il termine:

  • per il deposito del bilancio è il 24 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% è il 31 luglio 2023.
Nel frontespizio del modello Redditi 2023 SC:
  • al campo “Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione”, deve essere indicata la data del 25 maggio 2023;
  • al campo “Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio o rendiconto”, deve essere indicata la data del 29 giugno 2023.
 

(MF/ms)