Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulla disciplina Iva dei buoni sconto
Ai sensi dell’art. 13 del Dpr. n. 633/1972, la base imponibile ai fini Iva sarà determinata al netto degli sconti, previsti dal buono, ed applicati direttamente in fattura al cliente (Ris. 19 maggio 2008, n. 204).
Se le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti/ abbuoni, si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, una nota di credito nei confronti del cliente.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la Risposta n. 341/2023 del 5 giugno, ponendo l’accento sulle caratteristiche intrinseche del buono emesso dall’impresa al di là della sua denominazione, nel caso specifico “buono spesa”.
La Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 (c.d. “Direttiva voucher”) ha regolamentato a livello unionale la disciplina Iva dei c.d. “voucher” o “buoni corrispettivi”, modificando, con l’inserimento degli artt. 30-bis, 30-ter, 73-bis, 410-bis e 410-ter, la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.
La disciplina sui voucher è stata recepita in Italia con il Dlgs. n. 141/2018, che ha aggiunto al Dpr. n. 633/1972 gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis dell’art. 13.
L’art. 6-bis del Dpr. n. 633/1972 dispone che “Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo, si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
Dunque, elementi essenziali di un buono corrispettivo, quindi, sono: i) l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi; ii) l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.
Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo, che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della “Direttiva voucher”, da tutti gli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi.
Sono esclusi dall’applicazione della direttiva citata, ad esempio, i buoni sconto, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, ecc.
La Risposta in esame riguardava proprio dei buoni sconto (anche se erano stati definiti dall’impresa istante quali buoni spesa) ossia quegli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere detti beni o servizi (vedi direttiva voucher e relazione illustrativa al Dlgs. n. 141/2018).
Da qui, secondo l’Agenzia delle Entrate, i buoni sconto immediatamente applicabili all’atto dell’acquisto di un bene o servizio, riducono il corrispettivo dovuto per l’ammontare dello sconto.
Ai sensi dell’art. 13 del Dpr. n. 633/1972, la base imponibile sarà determinata al netto degli sconti, previsti dal buono, ed applicati direttamente in fattura al cliente (Ris. 19 maggio 2008, n. 204).
(MF/ms)