Il trattamento IVA della ricarica dei veicoli elettrici è stato negli ultimi anni oggetto di discussione in ambito comunitario, in primis per quanto riguarda la riconducibilità di tali operazioni tra le
cessioni di beni o tra le
prestazioni di servizi – qualificazione dalla quale discende una serie di conseguenze, in particolare sotto il profilo del luogo di imposizione e del momento di effettuazione.
La Corte di Giustizia Ue, con la recente sentenza relativa alla causa C-282/22, ha ora segnato un passaggio importante sul tema, sancendo che un’operazione composita comprendente la ricarica dei veicoli e alcuni servizi a essa funzionali costituisce una cessione di beni ai fini IVA.
Nello specifico, l’operazione esaminata comprendeva, oltre alla fornitura di energia, anche alcune prestazioni, quali l’accesso a dispositivi di ricarica, l’assistenza tecnica e l’utilizzo di una piattaforma di prenotazione.
In particolare, poiché ai clienti veniva offerto l’accesso a una infrastruttura specializzata per la ricarica rapida del veicolo, il giudice del rinvio aveva posto il dubbio che l’operazione potesse qualificarsi come prestazione di servizi, risultando predominante nell’ambito dell’operazione unica l’accesso a un punto di ricarica che consentisse una sosta più breve.
Secondo costante giurisprudenza, per determinare se un’unica prestazione complessa debba qualificarsi come cessione di beni o prestazione di servizi ai fini IVA, occorre considerare tutte le circostanze in cui si svolge l’operazione, per ricercarne gli elementi caratteristici e quelli predominanti, da identificare basandosi sul punto di vista dell’utente medio, tenendo conto dell’importanza qualitativa e non semplicemente quantitativa degli elementi di facere rispetto a quelli di dare.
In tale valutazione, però, non vanno presi in considerazione i servizi che necessariamente accompagnano la commercializzazione del bene
La Corte ha dunque ritenuto che l’elemento predominante dell’operazione unica risiedesse nel trasferimento di energia elettrica, e quindi in una cessione di beni ex art. 15 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce.
L’accesso ai dispositivi di ricarica, infatti, va considerato un servizio minimo, che accompagna necessariamente la fornitura di energia e che quindi non può essere preso in considerazione per valutare la quota dei servizi della prestazione complessa.
L’assistenza tecnica e l’uso della piattaforma di prenotazione, poi, costituendo il mezzo per fruire al meglio della fornitura di energia elettrica, vanno considerati accessori a quest’ultima, non essendo un fine ex se.
La decisione è in linea con le indicazioni del Comitato IVA (cfr. working paper n. 1012 del 17 marzo 2021).
È peraltro opportuno ricordare che l’Italia, inizialmente, non aveva condiviso tale impostazione, ritenendo che soltanto l’operazione tra il fornitore di energia e il gestore dell’infrastruttura potesse considerarsi cessione di energia elettrica, mentre quello effettuato dal gestore doveva essere inquadrato come “servizio di ricarica”. Secondo questa lettura, il consumo dell’energia doveva imputarsi al solo gestore.
Agenzia delle Entrate già allineata sul punto
L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, si è comunque conformata alle indicazioni del Comitato IVA. Infatti, con la risposta a interpello n. 27/2023, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente “anticipato” le conclusioni dei giudici comunitari, affermando che una combinazione di “servizi di ricarica” di veicoli doveva qualificarsi come fornitura di energia e quindi come cessione di beni ai fini IVA.
Nel caso specifico, una società italiana Alfa metteva a disposizione degli utenti una app per monitorare i dati del proprio veicolo e per effettuare la ricarica presso la stazione convenzionata più vicina, senza pagare il costo del rifornimento, già incluso nel corrispettivo unico pagato per l’abbonamento.
A sua volta, Alfa acquistava tali “servizi” dal partner commerciale Zeta, sfruttandone la rete di convenzioni.
Analogamente a quanto concluso dalla Corte Ue nella causa C-282/22, l’Agenzia ha ritenuto che tale pacchetto di “servizi” costituisse un’operazione unica e composita ai fini IVA, il cui elemento principale è la fornitura di energia elettrica per la ricarica, mentre gli altri servizi sono accessori a quest’ultima.
Si noti peraltro che sia la Corte Ue, sia l’Agenzia delle Entrate, nel giungere alle suddette conclusioni, hanno dato rilievo alle modalità di determinazione del corrispettivo, ossia alla circostanza che il prezzo del servizio fosse parametrato al quantitativo di energia consumata.
Nel caso dell’interpello, il canone di abbonamento era soggetto a rimodulazione in base al confronto tra consumi presunti e consumi effettivi di energia elettrica.
Nel caso oggetto della sentenza, il prezzo della ricarica di un veicolo era parametrato al quantitativo di energia elettrica trasferita, ma anche a un canone per il tempo di sosta durante tale ricarica. Tuttavia, osservano i giudici, anche tale parametro rifletterebbe il prezzo del bene fornito (ossia l’elettricità).