1

Registri contabili e relativi adempimenti

I diversi registri contabili che devono essere normativamente/obbligatoriamente tenuti da chi esercita un’attività d’impresa in contabilità ordinaria – libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili e registri Iva – sono stati interessati da recenti novità che riguardano la relativa tenuta e conservazione.L’articolo 7, comma 4-quater, Dl. 357/1994, come modificato dal Dl. 73/2022, stabilisce infatti che si possa procedere con detti adempimenti, per tutti i tipi di registri, con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto, considerando in ogni caso regolari tali modalità pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge.

Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:

1.   risultino aggiornati sui supporti elettronici, e
2.   siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.

Erano infatti già state introdotte alcune semplificazioni in precedenza, nonostante esse non fossero state pienamente recepite dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta a interpello n. 236 del 09.04.2021 (prima) e nella risoluzione n. 16/E del 28.03.2022 (poi), aveva affermato che le norme in tema di conservazione, da un lato, e di tenuta e conservazione dei documenti contabili, dall’altro, risultavano concetti e adempimenti distinti – seppur posti in continuità.

Le modifiche di cui si è detto, apportate dal Dl. 73/2022 e operative a decorrere dal 20.08.2022, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).

Passando a quanto dovuto a titolo di imposta di bollo per la stampa dei registri contabili obbligatori per legge, è necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:

euro 16,00 ogni 100 pagine per le società di capitali
euro 32,00 ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti
Relativamente alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo la richiamata risposta a interpello n. 346/2021 ha differenziato la modalità di assolvimento se i registri sono tenuti con sistemi meccanografici, e stampati su supporto cartaceo, oppure con modalità informatica, venendo poi posti in conservazione sostitutiva.

Nello specifico, nel caso di registri contabili trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo deve essere adempiuta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 Dpr. 642/1972 e dall’articolo 16 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 642/1972:

·    con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili, oppure
·    mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T” (istituito dalla risoluzione n. 174/E/2001).

Se si è invece in presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 Dm. 17.06.2014:

·    con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo “2501” (si veda la citata risposta a interpello n. 236/2021);
·    entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Vi è poi l’ipotesi in cui vengano commesse irregolarità nell’assolvimento di quanto dovuto dai soggetti passivi tenuti ad adempiere all’imposta di bollo, le quali possono essere ordinariamente (ed autonomamente) sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso – in mancanza di espresse preclusioni in tal senso ed anzi, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 31 Dpr. 642/1972.

Sul versante sanzionatorio l’articolo 25 del medesimo Dpr. stabilisce che chi non corrisponde, in tutto o in parte, il bollo dovuto sin dall’origine è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.

Pertanto, chi si trovi ad aver errato nel versamento in esame potrà rimediare pagando quanto dovuto come riportato dalla seguente tabella di riepilogo:

MODALITÀ CODICE TRIBUTO
Imposta Sanzioni* Interessi**
Cartacea (F23) 458T 675T 731T
Informatica (F24) 2501 2502 2503

*  da ridurre in base allo “scaglione temporale” ex articolo 13 Dlgs 472/1997, sempre tenendo come riferimento la penalità del 100% vista sopra (minimo edittale)
** calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria, sulla base del tasso legale (5% a partire dal 01.01.2023)

(MF/ms)




Promozione della salute in azienda: registrazione del webinar Ats Brianza e Lilt

Per chi non avesse potuto seguire direttamente lo streaming, è disponibile la registrazione dell’evento dal titolo “Nuovi strumenti per promuovere la salute in azienda”, di mercoledì 3 maggio 2023, organizzato da Ats Brianza, in collaborazione con LILT.
L’incontro punta ad accrescere la consapevolezza dei benefici di pratiche di salute, sul lavoro e nel tempo libero.
  
Gli ultimi anni hanno evidenziato come la salute e il benessere cominciano anche dal luogo di lavoro, dove trascorriamo molte ore alla settimana. Infatti, la salute e il benessere dei dipendenti influenzano la qualità del lavoro e la capacità di un’azienda di raggiungere i propri obiettivi.
In allegato è disponibile la brochure dettagliata del “Piano di contrasto alle dipendenze (gioco, droghe, alcool, tecnologie digitali, cibo …)” con tutti i progetti gratuiti che Ats Brianza può erogare a beneficio dei dipendenti delle aziende del territorio.
E’ un’ottima occasione per attivare come azienda la prevenzione dei comportamenti sbagliati e la promozione di buone pratiche di salute.

Per i servizi di Ats Brianza consultare il sito web.

Se siete interessati a questi temi, Api Lecco vi può supportare e intende raccogliere, nelle prossime settimane, le aspettative delle imprese su questi temi, per articolare un percorso su questi temi. Scrivete a silvia.negri@api.lecco.it

 




CONAI: cresce il CAC sugli imballaggi in plastica di fascia A2

La fascia A2 comprende gli imballaggi flessibili in polietilene con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Commercio & Industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana. Tra gli altri comprende film per pallettizzazione e film termoretraibile per fardellaggio.Con decorrenza dal prossimo 1° luglio, il Cac passerà dagli attuali 150,00 €/t a 220,00 €/t

CONAI segnala in questi giorni che le imprese che dichiarano il Cac Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in plastica, fascia A2 “imballaggi flessibili vari in polietilene”, sono coinvolte nella variazione del valore del Cac.

Si veda il file allegato.

(SN/sg)