Congiuntura Api I trimestre 2023: rassegna stampa
Gli articoli pubblicati dopo la diffusione del nostro comunicato stampa.
- La Provincia in allegato: La domanda cresce Aumenta la fiducia fra le piccole aziende
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Gli articoli pubblicati dopo la diffusione del nostro comunicato stampa.
La Provincia del 3 maggio 2023, le associazioni di categoria commentano le novità varate dal Governo.
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio organizza una visita aziendale all’associata T.a.m.i.l. di Valgreghentino (Lc), specializzata nella tornitura e micro-tornitura del legno dal 1924.
L’azienda lecchese, attiva anche nel settore del gioco e della regalistica, crea, produce e distribuisce con il proprio brand milaniwood un catalogo di giochi e oggetti 100% Made in Italy, curati nel design, educativi, sicuri ed ecologici (certificazione FSC®- legno proveniente da foreste correttamente gestite).
Ad accoglierci saranno il socio amministratore dell’azienda Marco Milani e il direttore operations Fabio Locatelli, insieme a Veronica Milani (responsabile acquisti e sicurezza) e Nicolò Milani (responsabile di produzione), che fanno parte della quarta generazione già inserita in azienda.
Seguirà la visita all’area produttiva.
La visita è in programma giovedì 18 maggio 2022 alle ore 14.00 presso lo stabilimento di Valgreghentino (LC), in via Aldo Moro 16.
Programma:
Ore 14.00 – Registrazione e presentazione T.a.m.i.l. con i vertici aziendali
Ore 14.45 – visita allo stabilimento produttivo
Ore 15.30/16.00 – Networking e saluti e termine visita
Adesioni al seguente link entro il 12 maggio 2023. Massimo 15 partecipanti.
ATTENZIONE: per la visita ai reparti produttivi viene richiesto di portare con sé delle scarpe antinfortunistiche oppure i puntali.
Per informazioni contattare la Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori allo 0341.282822.
(SG/am)
Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l’utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d’imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario ex art. 3 comma 3 del Dpr 322/98, dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.
Nel manuale si richiama che tale ripartizione in dieci anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d’imposta che siano riferite:
A seguito della conferma della volontà di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d’imposta selezionata (per l’importo indicato), la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove dieci rate in cui sarà suddiviso l’importo della quota originaria, con l’indicazione, per ciascuna rata, dell’anno di riferimento, dell’importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione (ciascuna rata è fruibile in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento) e del codice tributo che la identifica.
Nuovi codici tributo per le rate risultanti dalla ripartizione
A tal proposito, si richiama che, con la risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, istituito dei codici tributo ad hoc per le rate risultanti alla ripartizione in 10 anni, quali: “7711”, per i crediti da superbonus (sia derivanti da comunicazioni d’opzione ex art. 121 del Dl 34/2020 inviate fino al 31 ottobre 2022, sia relativi a comunicazioni trasmesse entro il 31 marzo 2023), “7772”, per i crediti da sismabonus, e “7773”, per i crediti da bonus barriere al 75%.
La risoluzione ha inoltre istituito ulteriori codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020 comunicate dopo il 1° aprile 2023 (per i quali non è consentita la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ex art. 9 comma 4 del Dl 176/2022) relativi al superbonus (codice “7709” in caso di opzione di cessione del credito e “7719” per lo sconto sul corrispettivo), al sismabonus (codici “7738” e “7739”) ed al bonus barriere 75% (codici “7710” e “7740”).
Infine, il manuale evidenzia che in seguito alla conferma definitiva dell’operazione, la ripartizione in dieci rate diviene immediatamente efficace .
(MF/ms)
Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente. Ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).
(MF/ms)
Relativamente al 2023, il diritto camerale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art.28 co.1 del DL 24.6.2014 n.90 (conv. L.11.8.2014 n.114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.
Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.
Sezioni speciali del Registro delle imprese
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
· società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
· società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
· società tra avvocati ex Dlgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
· imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).
Sezione ordinaria del Registro delle imprese
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
· imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
· tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).
Soggetti iscritti al REA
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese estere
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.
Maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio
Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.
Maggiorazione del 20%
L’art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:
· dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese;
· autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Maggiorazioni per il triennio 2023, 2024 e 2025
Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 23.2.2023, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023.
Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento
Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dall’1.1.2023 possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo pagato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:
· il 30.11.2023, per i soggetti “solari”;
· l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Presupponendo che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito ministeriale, avvenuta il 17.4.2023, è possibile distinguere tra:
· le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuove imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2023, oppure imprese già iscritte in anni precedenti), le quali dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 30.11.2023 (ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”);
· le imprese che, a tale data, non hanno invece ancora effettuato il pagamento, le quali versano il tributo alle scadenze ordinarie (coincidenti, cioè, con quelle per il primo acconto delle imposte sui redditi), applicando automaticamente le maggiorazioni autorizzate.
Maggiorazione del 50%
Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
· alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA, in grado di provocare il dissesto finanziario;
· all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
· all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma (art. 1 co. 784 della L. 205/2017).
In attuazione della suddetta disposizione sono stati approvati:
· il DM 14.4.2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024;
· il DM 28.2.2023 (pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023), per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.
Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento alle CCIAA della Regione Sicilia
Il DM 28.2.2023 ha disposto che il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi e del saldo relativo al periodo d’imposta precedente.
Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto, hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001. Le imprese che si iscrivono al Registro delle imprese successivamente alla pubblicazione del decreto, invece, corrispondono il tributo ordinario 2023, unitariamente alla maggiorazione.
Il medesimo termine (cioè per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi) è richiamato per il versamento dell’incremento relativo all’anno 2024, corrisposto unitamente al diritto annuale relativo a quell’anno.
(MS/sg)