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La Provincia di mercoledì 12 aprile 2023, approfondimento sul nostro servizio per imprese.
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La Provincia di mercoledì 12 aprile 2023, approfondimento sul nostro servizio per imprese.
Dal punto di vista contabile tali aiuti, diretti ad attenuare i rincari dei costi energetici delle imprese, vanno rilevati tra gli “Altri ricavi e proventi”, come contributi in conto esercizio.
Secondo i principi contabili nazionali (OIC12 – Composizione e schemi di bilancio) i contributi in conto esercizio sono dovuti in base alla legge (oppure in base a disposizioni contrattuali), vanno rilevati per competenza ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5.
Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.
I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti; devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).
Ai fini contabili, pertanto, occorre rilevare le seguenti scritture in Partita Doppia:
Crediti vs Erario a Contributo in conto esercizio (non imponibile fiscalmente)
Il conseguente componente positivo del conto economico, da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5, sarà oggetto di variazione in diminuzione nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel quadro RF).
Si ricorda che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: così, ad esempio, i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento, mentre i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati (risoluzione 2/E/2010).
In analogia con quanto previsto per i contributi/crediti d’imposta previsti per contrastare il Covid-19, gli “aiuti” in argomento hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici.
Con riferimento all’utilizzo, infine, i crediti d’imposta energetici (energia elettrica e gas naturale) possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24: non trovano applicazione i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale di 2 milioni di euro).
È consentito l’eventuale utilizzo in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.
I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
(MF/ms)