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Api Lecco Sondrio a Roma per i 75 anni di Confapi. Premiate Dispotech, Ita e Mab

Una delegazione di Api Lecco Sondrio composta da circa una trentina di persone, imprenditori e personale della struttura, ha preso parte questa mattina all’Auditorium della Conciliazione a Roma all’evento di celebrazione per i 75 anni di Confapi, la Confederazione della piccola e media industria italiana.
A guidare la delegazione lecchese il presidente dell’associazione Enrico Vavassori che rappresenta circa 500 associate del territorio, il vice e referente per la provincia di Sondrio Massimo Mortarotti, il presidente di Confapindustria Lombardia Luigi Sabadini, la presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Laura Silipigni e il direttore Marco Piazza.
Il convegno si è aperto con la relazione del presidente di Confapi Christian Camisa, a seguire sono intervenuti anche rappresentanti del Governo come il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.
Momento importante di confronto la tavola rotonda dal titolo ”Il mercato del lavoro del futuro: nuove regole di ingaggio?” a cui hanno partecipato Monsignor Vincenzo Paglia Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Carolina Sansoni co-founder di Talkin Pills, Carlo Alberto Carnevale Maffè professore associato dell’Università Bocconi, Carlo Pisani professore ordinario dell’Università Tor Vergata e Cristian Camisa Presidente di Confapi.
Al termine del convegno sono state premiate alcune aziende del sistema Confapi che si sono particolarmente distinte in questi anni, tre le imprese associate ad Api Lecco Sondrio hanno ricevuto questo riconoscimento Dispotech srl di Gordona (presenti il presidente Massimo Mortarotti e il direttore generale Emanuele Mortarotti), Ita Spa di Calolziocorte (presente Andrea Beri amministratore delegato) e Metallurgica Alta Brianza di Lecco (presente il titolare Guido Baggioli).

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione on-line entro il 17 aprile 2023

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2022 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, devono predisporre entro il 31 marzo 2023 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l’accesso all’ applicazione “usuranti” è possibile solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo oltre alle risposte a quesiti FAQ
da consultare prima della compilazione.

 
(FP/fp)



Fatturazione elettronica: non è sanzionato il codice natura errato

Sin dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ha sollevato dubbi la questione relativa alle conseguenze sanzionatorie derivanti da un’errata indicazione, nei file XML, dei c.d. “codici natura”, che definiscono il trattamento delle operazioni per le quali non è applicata l’IVA.

Il tema è stato marginalmente affrontato nella circ. n. 6/2023, in cui l’Agenzia delle Entrate ha considerato violazioni meramente formali – in linea di principio non sanzionabili – quelle derivanti dall’emissione di fatture elettroniche via SdI che pur riportando un’errata indicazione del “codice natura”, sono correttamente computate nella liquidazione periodica IVA.

Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate osserva che il c.d. “codice natura” non sarebbe un elemento previsto dall’art. 21 del Dpr 633/72; un’eventuale errata indicazione che non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta costituirebbe, dunque, una violazione meramente formale.

Fermo restando che l’impiego di un “codice natura” in luogo di un altro non è mai suscettibile di incidere sulla liquidazione periodica dell’IVA (riguardando operazioni per le quali non è dovuto l’addebito dell’imposta in rivalsa), è forse opportuno effettuare un distinguo tra le differenti tipologie utilizzate.

Per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge “interno”, non risulta alcun obbligo di evidenziare la particolare fattispecie applicata, benché l’art. 17 comma 5 del Dpr 633/72 richieda l’annotazione “inversione contabile” da parte del cedente o prestatore e la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 (§ 10) anche l’indicazione della norma di riferimento.

Per tale tipologia, dunque, la precisazione della circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2023 in merito alla natura meramente formale di un’eventuale violazione commessa sarebbe conforme al dettato normativo: si pensi alla classificazione di una prestazione di servizi con il codice “N6.3” (Subappalto nel settore edile) in luogo del codice “N6.7” (Prestazioni comparto edile e settori connessi), al ricorrere dei requisiti sia per la disciplina di cui all’art. 17 comma 6 lett. a) del Dpr 633/72 che per la successiva di cui alla lett. a-ter).

Allo stesso modo, non è imposto normativamente di riportare in fattura un richiamo all’adozione del regime forfetario da parte di coloro che se ne sono avvalsi, anche se, in base alla relazione illustrativa della L. 190/2014 e alla circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, § 7, è comunque richiesta l’indicazione della circostanza che l’operazione risulta in “franchigia da IVA”.

Non risulterebbe sanzionabile, quindi, nemmeno un errore commesso nell’emissione di un file XML senza la corretta indicazione del codice “N2.2” per i soggetti in regime forfetario, ferma la necessità di un comportamento concludente ai fini dell’adozione del regime.

Tuttavia, in differenti ipotesi, in cui la natura dell’operazione è espressamente richiesta dall’art. 21 commi 6 e 6-bis del Dpr 633/72, potrebbero ancora sussistere dei dubbi in merito a una possibile configurazione della violazione come “formale” (e, quindi, sanzionabile), non avendo fornito la circ. n. 6/2023 specifici esempi di fatturazione.

È infatti obbligatorio riportare sul documento (sia esso in formato elettronico via SdI o meno) le indicazioni relative al fatto che l’operazione è “non soggetta”, “non imponibile”, “esente”, in regime del margine ovvero che essa è effettuata nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea (annotazione “inversione contabile”) o che l’operazione è “non soggetta” a IVA in quanto effettuata al di fuori dell’Ue.

Se è pur vero, dunque, come rilevato dall’Agenzia nella circolare n. 6/2023, che l’art. 21 del Dpr 633/72 non fa esplicito riferimento al “codice natura”, è altrettanto vero che tale codifica risulta indispensabile al fine dell’inserimento nel file XML delle indicazioni in ordine a esenzione, non soggezione o non imponibilità.

Dette annotazioni sono espressamente richieste dalla norma per le fatture cartacee; i codici natura ne rappresenterebbero, quindi, la sostanziale “trasposizione” in quelle elettroniche via Sdi.

Si aggiunga, infine, che in alcuni casi, come quello delle operazioni non imponibili, l’indicazione della tipologia di codice fornisce all’Amministrazione finanziaria anche elementi che rilevano ai fini dei controlli, come la verifica delle prove dell’esportazione (codice “N3.1”) o dei requisiti delle operazioni intracomunitarie (codice “N3.2”) o, ancora, l’applicazione del regime di non imponibilità possibile solo a seguito della verifica dell’avvenuta ricezione della dichiarazione d’intento (“N3.5”; cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021).

In conclusione, l’interpretazione contenuta nella circolare n. 6/2023 non può che essere accolta positivamente, perseguendo un intento di semplificazione ed escludendo misure sanzionatorie per violazioni che risultano meramente formali. Il chiarimento non dovrebbe, tuttavia, essere applicato in modo generalizzato, occorrendo sempre una valutazione “caso per caso” della sussistenza di elementi – come l’incidenza sui controlli o sulle liquidazioni periodiche – che renderebbero inevitabile l’irrogazione di sanzioni.
 

(MF/ms)




Adempimenti semplificati per le erogazioni pubbliche percepite nel 2022

Nell’adempimento degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022 occorre tenere in considerazione per la prima volta le novità introdotte dal Dl n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”).

Tale provvedimento ha concesso una rilevante semplificazione.

Letteralmente è stato disposto, all’art. 3 comma 6-bis, che, “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Pur in mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto, che si auspicavano sin dall’emanazione del decreto, si può affermare che, in sostanza, la norma prevede l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno (per le erogazioni percepite nel 2022, il termine scade, quindi, il 30 giugno 2023), e l’adempimento nella Nota integrativa.

Sotto il profilo soggettivo, la semplificazione sembra applicabile, dato il rinvio all’art. 1 comma 125 della L. n. 124/2017, agli enti non commerciali (in particolare, alle associazioni di protezione ambientale, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni, alle ONLUS e alle fondazioni, alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri), sempre che gli stessi predispongano la Nota integrativa.

In riferimento alle imprese, invece, la semplificazione sembra riferibile ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario (art. 2435-bis comma 4 c.c.).

Sembrerebbe, poi, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2435-ter comma 2 c.c.).

In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell’apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”).

La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.

Alcune incertezze interpretative sono sorte in ordine al termine per l’adempimento, in quanto, come riportato, l’art. 3 comma 6-bis del Dl n. 73/2022 convertito stabilisce che, “per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa … il termine … è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Tuttavia, sembra logico adempiere, in caso di inserimento delle informazioni nella Nota integrativa, nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni, così come provvedono le imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese, per le quali l’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 prevede ordinariamente la pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

Per le erogazioni percepite nel 2022, l’obbligo informativo deve, quindi, essere adempiuto in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

A tal riguardo, può essere utile ricordare che, posto che, per le imprese che inseriscono le informazioni nella Nota integrativa, l’adempimento “segue” la tempistica del bilancio (documento CNDCEC marzo 2019), ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

Si ricorda, da ultimo, che il Dl n. 198/2022 conv. L. n. 14/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha prorogato al 1° gennaio 2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame per l’anno 2023 (cioè in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023).

I soggetti che inseriscono l’informativa sul sito internet sembrerebbero, quindi, poter beneficare della concessione di maggior tempo per adempiere all’obbligo informativo.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: invio della comunicazione di accesso entro domani

C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare la comunicazione di accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari relativi al 2023.

Ferma restando la procedura per la presentazione della comunicazione, occorre però considerare le nuove regole previste per l’agevolazione in esame.

Dal 2023 il bonus pubblicità spetta, infatti, soltanto per gli investimenti pubblicitari (incrementali) effettuati sulla stampa, non più anche su radio e TV.

L’art. 25-bis del Dl 17/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è infatti intervenuto sull’art. 57-bis del Dl 50/2017, da un lato modificando il comma 1-bis (che non prevede più una disciplina “a decorrere dal 2019” ma “per l’anno 2019”), e dell’altro introducendo una nuova versione dell’agevolazione mediante l’inserimento del comma 1-quinquies.

Per effetto di tale comma, “a decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa”.

Pertanto, come evidenziato anche dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria (notizia del 24 febbraio 2023), rispetto all’anno 2022 viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Considerando la reintroduzione del vincolo degli investimenti incrementali, non potranno quindi più godere dell’agevolazione (in tal senso le FAQ del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 ottobre 2019, in relazione alla versione originaria dell’agevolazione):

  • i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente (vale a dire nel 2022);
  • i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (vale a dire nel 2022) non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
  • i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio (2023).
Restano comunque fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

In linea generale, si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta, come in passato, le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuano i suddetti investimenti.

Dichiarazione sostitutiva nel 2024

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)




Decreto milleproroghe: cosa cambia per gli investimenti strumentali

Grazie al Decreto “Milleproroghe” il termine per completare gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” è stato prorogato.

Parliamo degli investimenti, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge n. 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, sia materiali che immateriali.

Si pensi al mobilio, arredi, macchinari, ecc., che generano un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali.

Il credito spettava per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 o fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risultasse accettato dal fornitore e fossero stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha fatto slittare dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti (comma 1-bis – nuovo).

Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali secondo il modello “Industria 4.0” (all. A alla Legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dall’ultima legge di bilancio; ora il “Milleproroghe” dà tempo fino al 30 novembre 2023.

Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più elevate fissate per il 2022:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni,
  • 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2013-2015 scendono, rispettivamente al 20, al 10 e al 5%) (comma 1-ter – nuovo).
BONUS BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0
Investimento Periodo Misura del credito e livelli di spesa
Beni materiali Dall’1/1 al 31/12/2022
o fino al 30/9/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022
– 40%, fino a 2,5 milioni di euro
– 20%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
– 10%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20
Dall’1/1/2023 al 31/12/2025
ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025
– 20%, fino a 2,5 milioni di euro
– 10%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
– 5%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20
Beni immateriali Dall’1/1/2022 al 31/12/2023
ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023
– 20%, fino a 1 milione di euro
Dall’1/1 al 31/12/2024
ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024
– 15% fino a 1 milione di euro
Dall’1/1 al 31/12/2025
ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025
– 10% fino a 1 milione di euro

I crediti non prorogati – 
Non è stata concessa un’ulteriore estensione temporale per il:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge n. 232/2016, sia materiali che immateriali, ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. Quindi il credito del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (beni materiali) o a 1 milione (beni immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 o fino al 30 novembre 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione
  • credito d’imposta per la formazione del personale dipendente previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, che, di conseguenza, resterà in vita fino alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

 
(MF/ms)




Violazioni formali: regolarizzazione entro il 31 marzo

Scade domani, 31 marzo, il termine per pagare i 200 euro utili per regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.

Tale definizione, prevista dall’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per periodo di imposta.

In base al dato normativo, il pagamento avviene in due rate, scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 ma è ovviamente possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Bisogna a tal fine indicare il codice tributo “TF44” nel modello F24, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.

Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, comunicazione delle minusvalenze) si indica l’anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l’anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l’anno in cui la violazione è stata commessa.

Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2020, nel modello F24 è corretto indicare l’anno 2019.

In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.

La L. 197/2022 non contiene nessun divieto e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 tace sul punto.

Del pari, alcuna indicazione si rinviene nella ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 651.

Per completezza, si segnala che in occasione della definizione ex art. 9 del DL 119/2018 (identica a quella in esame), il divieto di compensazione era stato introdotto dal provv. Agenzia delle Entrate 15 marzo 2019 n. 62274 in assenza di una base normativa.

Oltre al pagamento è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione ma per questo c’è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).

Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è prudente provvedere.

Per quanto riguarda le violazioni definibili deve naturalmente trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.

È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell’elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.

A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:

  • l’omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  • l’omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  • l’omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c’è stato effetto sulle imposte dirette;
  • l’omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
  • gli errori in tema di reverse charge (incluso l’omesso reverse charge) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
  • la detrazione di un’IVA non dovuta per errore di aliquota, se l’imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
  • l’omessa comunicazione delle minusvalenze;
  • l’omissione o la tardività nell’invio dei modelli INTRASTAT;
  • le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.
Per rimuovere l’irregolarità c’è tempo sino al 31 dicembre 2024

Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:

  • omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
  • omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche;
  • violazioni in tema di quadro RW;
  • omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
  • omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.
Non rientrano nella definizione in oggetto le irregolarità che possono essere sanate tramite la remissione in bonis (mancata opzione per il consolidato fiscale, per la trasparenza fiscale, modello EAS).
 

(MF/ms)




“Ravvedimento speciale”: in cosa consiste e il termine di pagamento

La bozza di “Dl bollette”, approvato il 28 marzo dal Consiglio dei Ministri contiene parecchie novità in tema di definizioni delle pendenze fiscali introdotte dalla L. 197/2022.

Vengono tra l’altro posticipati i termini di alcune definizioni, nello specifico:

  • il termine per il pagamento della prima rata (o di tutte le somme) per il ravvedimento operoso speciale slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023;
  • il termine per il pagamento della prima rata per la definizione delle violazioni formali slitta dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Rammentiamo brevemente che il ravvedimento operoso speciale è disciplinato dall’art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022 e si distingue dal ravvedimento ordinario (disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97) principalmente per i seguenti aspetti:

  • le somme vanno pagate entro il 31 marzo 2023, ora 30 settembre 2023 (nel ravvedimento ordinario non ci sono limiti, se non derivanti dalla notifica dell’accertamento o dai termini decadenziali);
  • le sanzioni sono ridotte, a prescindere dal periodo di imposta che si ravvede, a 1/18 del minimo (nel ravvedimento ordinario la riduzione, a seconda dei casi e di quando avviene il ravvedimento, può essere da 1/10 del minimo a 1/5 del minimo);
  • gli importi possono essere pagati in 8 rate (nel ravvedimento ordinario non c’è il pagamento rateale).

In conseguenza della posticipazione del termine di pagamento della prima rata al 30 settembre 2023, vengono spostate le rate successive sebbene rimanga il tetto massimo delle 8 rate. Le rate successive scadranno il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Permane il tasso del 2% sulle rate successive.

Il DL modifica il comma 175, quindi slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 non solo il termine per pagare le somme o la prima rata ma anche il termine per rimuovere la violazione (in genere si tratta di presentare una dichiarazione integrativa).

Vengono introdotte due norme di interpretazione autentica quindi per definizione retroattive.

In primo luogo, si prevede che tutte le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) non possono fruire del ravvedimento speciale. Quindi, non solo le classiche ipotesi di imposte dichiarate ma non pagate ma anche le ulteriori casistiche indicate dalle norme citate, come la fruizione di detrazioni in misura maggiore rispetto a quella consentita e la compensazione di crediti derivanti da dichiarazione omessa.

Non importa che si tratti di violazioni che possono o meno essere definite ai sensi dell’art. 1 comma 153 ss. della L. 197/2022 (definizione degli avvisi bonari).

C’è una esclusione reciproca tra ravvedimento speciale e definizione delle violazioni formali: tutto ciò che è definibile tramite quest’ultima definizione non può essere oggetto di ravvedimento speciale.

Poi, sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario, “commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti”, sempre che la dichiarazione del relativo periodo sia stata validamente presentata.

Insomma, tutte le violazioni che hanno in qualche modo riflesso dichiarativo possono beneficiare del ravvedimento, come ad esempio quelle disciplinate dall’art. 7 del DLgs. 471/97 (mancata esportazione nei 90 giorni, errato utilizzo del plafond).

Per effetto del comma 176, “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato”. Mediante interpretazione autentica, si prevede che:

  • non sono ravvedibili le violazioni dell’art. 4 del DL 167/90 (in sostanza, l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW);
  • può essere ravveduta la mancata dichiarazione di redditi di fonte estera quand’anche le relative somme avrebbero dovuto essere indicate nel quadro RW, comprese le violazioni in tema di IVIE/IVAFE.

In questo caso, si potrebbero ravvedere ex L. 197/2022 i redditi esteri e l’IVIE/IVAFE e le violazioni in tema di quadro RW ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
 
 
Da versare entro il 31 ottobre i 200 euro per le violazioni formali

Per quanto riguarda la definizione delle violazioni formali, viene modificato il comma 167: ne deriva che le somme potranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 marzo) o in due rate entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.

Il termine per rimuovere la violazione, ove ciò sia necessario, rimane fissato al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).
 
(MF/ms)