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Modello Redditi SC 2023: le novità in merito al bonus investimenti

Le istruzioni al modello Redditi SC 2023 prevedono alcune novità in relazione all’indicazione nel quadro RU del bonus investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. È infatti richiesta, oltre alla consueta indicazione dell’agevolazione, la compilazione dei nuovi righi RU150 (titolare effettivo), 151 (cumulo) e 152 (dati relativi al 2020) ai fini del rispetto delle disposizioni comunitarie, consentendo altresì la possibilità di rettificare i dati degli investimenti 2021 mediante la compilazione del nuovo rigo RU141.
In linea generale, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali trova indicazione nella Sezione I, indicando al rigo RU1 lo specifico codice credito in relazione ai beni agevolabili:
  • L3” per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” di cui all’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine “lungo” del 30 novembre 2023 con prenotazione;
  • 2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057 e/o 1057-bis della L. 178/2020;
  • 3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.
Oltre all’indicazione del credito maturato nel rigo RU5, vanno poi compilati i righi RU130 e RU140 nella sezione VI.
Il rigo RU130 è ora denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d’imposta)” e, rispetto ai precedenti modelli REDDITI, prevede un maggior dettaglio dei costi. Viene infatti richiesto, nelle nuove colonne 4A, 4B e 4C, di indicare la suddivisione dei costi dei beni materiali “4.0” in base alla classificazione nel primo, secondo o terzo gruppo di beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016. Le nuove istruzioni forniscono indicazioni per la compilazione anche nel caso della c.d. interconnessione “tardiva”, riprendendo, in sostanza, i chiarimenti forniti nelle FAQ di settembre 2022 per il modello Redditi 2022.

Anche quest’anno, poi, è prevista l’indicazione degli investimenti solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ma effettuati nel termine “lungo” del 2023. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2, il rigo RU140 nel modello Redditi 2023, ora denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

Tanto premesso, rispetto al precedente modello Redditi 2022, “ai fini del rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, nella Sezione IV del quadro RU sono stati introdotti i nuovi righi RU150 “Titolare effettivo” e RU151 “Cumulo”. In particolare, nel rigo RU150 sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi. Nel rigo RU151 sono invece richieste informazioni per verificare il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Tali informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022. Si segnala che i righi RU150 e 151 vanno compilati non solo con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ma anche in relazione al credito formazione 4.0 e al credito ricerca, sviluppo e innovazione.
Sempre nella sezione IV del quadro RU, è stato inoltre introdotto, ai soli fini del bonus investimenti in beni strumentali, il nuovo rigo RU152, denominato “Dati relativi al periodo 1° – 31 gennaio 2020”. I soggetti che hanno fruito nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti a indicare nel rigo RU152 l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 (colonna 1 e 3) e il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta (colonna 2 e 4).

Altra novità rilevante è l’introduzione del nuovo rigo RU141, denominato “Investimenti beni strumentali 2021”. Secondo le istruzioni, sono tenuti a compilare tale rigo i contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 (che conteneva i dati degli investimenti in beni strumentali 2021 effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta e fino al 30 giugno 2022) e devono rettificare gli importi ivi esposti per eventi intervenuti dopo la data di presentazione del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022. Il rigo RU141 va compilato indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi e nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello REDDITI 2022. Tali importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.
Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica venga operata mediante una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2022.

(MF/ms)
 




Mud 2022 dati 2023: adempimento annuale e modalità di presentazione

Come noto, ogni anno gran parte delle aziende è tenuta alla dichiarazione dei rifiuti prodotti nell’anno precedente.
Le norme prevedono che l’adempimento possa essere svolto attraverso due modalità: ordinaria e semplificata. Per eventuali dubbi sui soggetti obbligati, sul sito della Camera di Commercio di Milano Monza e Lodi sono ben elencati i soggetti esenti, cliccare qui

Le informazioni generali si trovano sul sito Ecocamere

La comunicazione semplificata può essere utilizzata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente queste condizioni:

  • sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non si utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
La comunicazione semplificata non può essere compilata da:
  • gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • produttori di rifiuti che li producono fuori dall’unità locale.
 
Comunicazione semplificata
Compilazione del modulo word e trasmissione via pec di un unico pdf
 
Si scarica dal sito dedicato il pdf con le istruzioni (creazione di un solo documento formato pdf).

Si trasmette via Pec all’indirizzo unico “comunicazionemud@pec.it” il file ottenuto in formato pdf
Si pagano i diritti di segreteria alla Cciaa competente: 15 euro
 
Chi desidera assistenza nella comunicazione semplificata può chiedere supporto all’associazione chiamando o scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it
 
Comunicazione ordinaria
Compilazione digitale e trasmissione telematica
 
Le istruzioni si trovano sul sito mud telematico.

Si esegue la compilazione digitale tramite il programma apposito e la trasmissione telematica
Si pagano i diritti di segreteria: 10 euro
 
Per chi desidera affidare la comunicazione ordinaria ad un soggetto esterno all’azienda, consultare la circolare Api dedicata al Servizio compilazione Mud ed eventualmente richiederlo scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it 

(SN/am)
 

 




Mud 2023 dati 2022: assistenza e servizio di compilazione telematica

Alle Aziende Associate che non possono utilizzare la modalità semplificata, Api Lecco Sondrio offre due opzioni di assistenza per la compilazione telematica del Mud – Modello Unico per la Denuncia annuale dei rifiuti (scadenza 8 luglio 2023).
 
  1. Assistenza in azienda a cura della dott.ssa Silvia Negri (indicativamente mezza giornata): il servizio comprende il controllo dei dati e dei documenti in uso (registri e formulari), scaricamento del software MUD e inserimento dati, invio telematico da parte dell’azienda.
 
Costo del servizio (1):
  • Euro 130,00 + Iva 22% per l’invio telematico del Mud, insieme al personale aziendale.
 
  1. Servizio di compilazione esterno, attraverso la propria società Api Servizi, avvalendosi di apposito professionista terzo. Il servizio fornito richiede delega esplicita, tramite compilazione di apposito fac-simile da firmare e comprende: compilazione della dichiarazione; invio telematico entro la scadenza; versamento dei diritti di segreteria. Gli interessati al servizio di compilazione esterno devono far pervenire in associazione il fac simile di delega firmato, i dati e la documentazione necessaria, in formato digitale, all’indirizzo silvia.negri@api.lecco.it, utilizzando un’apposita scheda che verrà inviata.
 
Costo del servizio (2):
  • Euro 155,00 + Iva 22% per effettuare la denuncia dei primi due rifiuti;
  • Euro 30,00 + Iva 22% per ogni rifiuto aggiuntivo;
  • Euro 10,00 diritti di segreteria.
 
Le Aziende Associate che intendono usufruire del servizio devono comunicare la scelta fra le due opzioni scrivendo in associazione a silvia.negri@api.lecco.it preferibilmente entro la fine di marzo 2023 ma comunque non oltre la metà di aprile 2023.

 

(SN/am)
 
 
 




Bonus carburante: i buoni erogati nel 2023 hanno rilevanza contributiva

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 la Legge 10 marzo 2023, n. 23 di conversione del decreto Legge n. 5/2023, c.d. DL “Trasparenza”.

Il provvedimento contiene una modifica alla disciplina del bonus carburante di 200 euro esentasse, previsto dall’art. 1 comma 1.

In particolare, nel testo è stata inserita una precisazione in base alla quale “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

In altre parole, i buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023 dovranno essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Come si legge dal dossier del Centro Studi di Camera e Senato, la norma in esame riguarda esplicitamente il solo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; ciò sarebbe conforme all’interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto, che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive.

Nel riepilogare il quadro normativo, si ricorda come il bonus consista in un’agevolazione di natura fiscale in favore dei lavoratori dipendenti che ricevono dal proprio datore di lavoro uno o più buoni benzina; agevolazione introdotta nel periodo d’imposta 2022 dall’art. 2 del Dl 21/2022, per poi essere riproposta anche per il periodo d’imposta 2023 dall’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023.

Quest’ultima disposizione prevede in particolare che, fermo restando l’art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del bonus carburante previsto per il 2022 (circ. n. 27/2022, § 2, e circ. n. 35/2022, § 3), quest’ultimo rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore se di importo complessivo non superiore a 258,23 euro (incrementato a 3.000 euro per il periodo d’imposta 2022 ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DL 115/2022).

Ne consegue che in caso di superamento del limite di 200 euro, l’intero importo (e non solo l’eccedenza) dovrà essere assoggettato a tassazione (cfr. la Relazione illustrativa al DL 5/2023).

Sotto il profilo contributivo, stante la modifica introdotta in sede di conversione, il buono (o i buoni) benzina che il datore di lavoro privato riconoscerà nel corso del 2023 al proprio dipendente concorrerà alla formazione della base imponibile previdenziale, a prescindere dal superamento del limite di 200 euro.

Ciò comporta che sui buoni benzina il datore di lavoro dovrà:

  • far concorrere nella base imponibile previdenziale l’importo del buono (verificando l’eventuale superamento o meno del limite reddituale di 1.923 euro o di 2.692 euro ai fini dell’accesso, rispettivamente, all’esonero del 3% o del 2% della quota IVS del lavoratore ex art. 1 comma 281 della L. 197/2022);
  • effettuare la trattenuta in busta paga della quota a carico del proprio dipendente;
  • determinare la quota di contributi a proprio carico;
  • versare entro il giorno 16 del mese successivo.
La rilevanza ai fini contributivi del bonus carburante dovrebbe riguardare solo i buoni riconosciuti nel corso del 2023. La norma che ha previsto il medesimo bonus per l’anno 2022 (ovverosia l’art. 2 del DL 21/2022) non viene difatti modificata e pertanto dovrebbero essere ferme le istruzioni dettate dall’INPS con il messaggio n. 4616/2022.

Qualche criticità si riscontra tuttavia su eventuali buoni carburante riconosciuti nei mesi di gennaio e febbraio 2023 che, in base alla formulazione della norma in vigore prima della conversione in legge, non sono stati sottoposti a contribuzione previdenziale e che adesso – sulla base della modifica apportata in sede di conversione – dovrebbero invece essere assoggettati a contribuzione INPS.

Sul punto, è auspicabile un intervento da parte dell’Istituto di previdenza con indicazioni operative in merito alla gestione della rilevanza ai fini contributivi dei buoni benzina che sono stati già riconosciuti dai datori di lavoro prima della modifica.
 
(MF/ms)