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Lipe: pubblicati i nuovi modelli di comunicazione

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle eEntrate il nuovo modello delle LIPE aggiornato e il nuovo modello IVA TR.

Il nuovo modello delle LIPE, in particolare, tiene conto:

  • degli “Eventi eccezionali”  per i soggetti che ai sensi dell’art. 1 , comma 923, della legge n. 234/2021, dell’art. 7 , comma 3-ter, del Dl. n. 17/2022 e dell’art. 39, comma 1-bis, del Dl. n. 50/2022, hanno sospeso i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022
  • e della sospensione dei versamenti per le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Per tali soggetti l’art. 1, comma 923, della legge n. 234/2021 ha sospeso i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
Si ricorda che l’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis del Dl 31 maggio 2010, n. 78.

Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del Dpr. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4 Dpr. 23 marzo 1998, n. 100.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati 

  • alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
  • o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

(MF/ms)