Con il Provvedimento prot. n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023 sono stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 a fronte della fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 giugno 2023).
Come chiarisce il provvedimento, il nuovo modello di comunicazione deve essere inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta (direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni), utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia delle entrate.
Si ricorda che, per espressa formulazione normativa, la comunicazione deve essere inviata entro il richiamato termine del 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, ragion per cui il mancato invio della comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
È tuttavia previsto l’esonero dall’obbligo nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Per tutte le compensazioni successive, invece, il provvedimento prevede lo scarto del modello di pagamento F24 nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato.
Nel caso di cessione, invece, considerato che la norma prevede soltanto la cessione per intero importo, non risulta possibile trasmettere la comunicazione, salvo il caso in cui la precedente comunicazione di cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito. Al contrario, l’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.
Il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione valida per ciascun credito d’imposta, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione con il modello F24 fino alla data della comunicazione stessa; eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.
(RP/mf)