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Crediti d’imposta 1° trimestre 2023: pubblicati i nuovi codici tributo

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel 1° trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, l’art. 1prevede il riconoscimento:

  • a favore delle imprese energivore un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o autoconsumata) nel 1° trimestre dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non energivore di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell’anno 2023; 
  • a favore delle imprese gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non gasivore di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. 
Tali crediti, entro il 31 dicembre 2023, vanno utilizzati in compensazione in F24 o ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E/2023, i seguenti codici tributo:

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
  • 7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (1° trimestre 2023) – art. 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 2023, cioè quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)




Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo per i ravvedimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 pubblicata il 14 febbraio sul proprio sito, ha istituito i codici tributo relativi alle seguenti definizioni:
  • ravvedimento operoso speciale (art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022);
  • definizione delle violazioni formali (art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022);
  • definizione delle liti pendenti (art. 1 commi 186 ss. della L. 197/2022);
  • regolarizzazione rate da istituti deflativi del contenzioso (art. 1 commi 219 ss. della L. 197/2022).
Particolarmente attesi erano i codici tributo per il ravvedimento operoso speciale, che a dire il vero sono stati approvati un po’ in ritardo, considerato che l’istituto, dal punto di vista normativo, è fruibile in sostanza dal 1° gennaio 2023.

A tal proposito, si ricorda che nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.

Sono escluse le omesse dichiarazioni e le violazioni in tema di quadro RW.

Gli importi vanno pagati entro il 31 marzo 2023 ed entro tale data deve anche essere rimossa la violazione (ad esempio, va trasmessa la dichiarazione integrativa). È possibile il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al 2%.

Il ravvedimento si esegue pagando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Criticità emergono per le violazioni suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica della dichiarazione, che possono sovrapporsi a quelle che possono essere definite ai sensi dell’art. 1 commi 153 ss. della L. 197/2022.

La circolare 27 febbraio 2023 n. 2 specifica che tali violazioni, in sostanza anche se non rientrano nella definizione degli avvisi bonari, non possono essere sanate mediante ravvedimento speciale.

Si tratta di una tesi che non va condivisa per cui sarebbe opportuno un ripensamento degli uffici (il comma 174 esclude solo le violazioni che possono essere definite con il comma 153, ad esempio quelle sui periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e non tutte le violazioni rilevabili a seguito di liquidazione automatica).

Nella risoluzione si conferma che è ammesso il pagamento tramite compensazione nel modello F24.

I codici tributo di nuova istituzione riguardano le sanzioni (distinte per tipologia di imposta), che, per effetto del ravvedimento operoso speciale, sono come detto ridotte a 1/18 del minimo.

Fermo restando quanto esposto:

  • per i tributi e gli interessi legali vanno indicati i consueti codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si cumulano all’imposta);
  • per gli interessi da dilazione (quelli al 2%) si indicano i codici tributo, già esistenti, “1668”, “3805” e “3857”.
Se si paga a rate, nel modello F24 si indica anche il numero di rata che si sta pagando (ad esempio, “0108” se si sta pagando la prima delle otto rate).

Codici anche per la regolarizzazione delle rate

È anche stato approvato il codice tributo per la definizione delle violazioni formali (“TF44”), che si perfeziona pagando 200 euro per periodo di imposta e rimuovendo la violazione.

Gli importi vanno in questo caso pagati entro il 31 marzo 2023 (o in due rate, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024).

Sono stati istituiti, infine, i codici per la regolarizzazione delle rate da adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale.

(MF/ms)
 




Organo di controllo nelle società: obblighi di nomina

Un tema che si presenterà in sede di approvazione dei bilanci riguarda l’ambito applicativo del sistema dei controlli societari.

Come noto il Dlgs. n. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019.

Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 c.c. operata dall’art. 379, Dlgs. 14/2019.

Nel dettaglio, è obbligatorio procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • supera i parametri dimensionali previsti.
Focalizzando l’attenzione su tali parametri si rileva che, mentre in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c. (quelli che comportano l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), l’art. 2477 stabilisce oggi regole specifiche.

Il Dl. n. 32/2019 è infatti intervenuto a fissare tali limiti in misura pari a 4 milioni di euro tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti ma viene meno se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

Sotto il profilo temporale si segnala infine che, per le società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la verifica del superamento delle soglie dovrà avvenire avendo riguardo agli esercizi 2021 e 2022.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle Srl sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’art. 2477 cc

(MF/ms)