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Corso “CSR – Responsabilità sociale delle imprese”: agevolazioni

Facendo riferimento al corso "CSR – Responsabilità sociale delle imprese" (120 ore) completo, promosso dalla Camera di Commercio, che prevedeva iscrizioni entro il 5 dicembre 2022 (circolare Api n.626 del 30/11/2022), si segnala che è possibile partecipare solo ad alcuni moduli tematici fra quelli previsti dall’intero percorso. Le lezioni dei moduli tematici si terranno online tramite la piattaforma zoom.

Gli argomenti dei 25 moduli tematici sono riportati nella tabella del pdf che si allega (ultima pagina).

Tra gli altri, a titolo esemplificativo: standard di rendicontazione, economia circolare, piano di welfare Stakeholder engagement, Piano energetico, Comunicazione Green.
Le imprese possono acquistare voucher per 5 o 10 o 15 moduli tematici. Ad ogni modulo può partecipare un solo collaboratore. La metà del costo del pacchetto scelto viene coperto dalle risorse camerali.
Tutte le informazioni si trovano nel regolamento scaricabile alla pagina dedicata (cliccare qui).

Il corpo docente è formato da professionisti e docenti universitari con esperienza nazionale ed internazionale e da responsabili di imprese e organizzazioni con comprovate esperienze sul tema.
Vi invitiamo a valutare questa opportunità che permette una crescita professionale importante delle risorse umane da impegnare su questi temi.

(SN/am)




Modello 770/2023 approvato con le relative istruzioni

Con il provvedimento n. 25954 pubblicato il 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 e i relativi versamenti.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2023, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023 ex art. 4 comma 4-bis del Dpr 322/98 esclusivamente per via telematica.

Passando alle novità del modello, si segnala che nel rigo SI3 sono state inserite due nuove colonne:

  • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative, disciplinati dall’art. 1 commi 42-43 della L. 178/2020, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
  • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su detti utili riportati nel quadro ST.
Un’altra novità è rappresentata dalla nuova sezione III del quadro SO che riporta i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Detta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli e dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS), con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.

Le istruzioni al modello 770/2023 precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, è tenuto alla compilazione della sezione in argomento l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.

Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

In particolare, nel punto 10 dei quadri ST e SV, in corrispondenza del codice “Z”, occorre indicare il codice:

  • “1”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Dl 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati); i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (art. 1 comma 3 del Dl 27 gennaio 2022 n. 4);
  •  “2”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi dell’art. 3 comma 6-quater del Dl 30 dicembre 2021 n. 228; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
  • “3”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022 (art. 22-bis del Dl 21 marzo 2022 n. 21).
Nuovi codici nei quadri ST e SV

Per la compilazione del punto 15 dei quadri ST e SV deve invece essere utilizzato il codice “14” se si tratta di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021, dall’art. 7 comma 3-bis del Dl 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-bis del Dl 50/2022; per effetto dell’art. 1 comma 160 della L. 197/2022, i versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
 

(MF/ms)




Esterometro, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in ordine all’inclusione nell’esterometro di alcune operazioni effettuate con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia.

Nel ricordare che l’adempimento comunicativo in questione, previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, non ha la funzione di mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma piuttosto il monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”, il primo chiarimento ha avuto ad oggetto le cessioni intracomunitarie cd. “in conto proprio” di cui all’articolo 41, comma 2, lett. c), Dl. 331/1993, ossia il trasferimento di beni dall’Italia verso un altro Stato Ue per esigenze della propria impresa, con successiva vendita all’interno del territorio di tale altro Stato membro a favore di soggetto ivi stabilito.

L’operazione comporta uno “sdoppiamento” ai fini Iva, poiché l’invio dei beni in altro Stato membro per esigenze della propria impresa costituisce una cessione intracomunitaria “assimilata” a favore della partita Iva identificata del soggetto italiano attivata nello Stato membro di invio (o del suo rappresentante fiscale).

La successiva cessione del bene a favore di un acquirente stabilito nello Stato membro in cui sono stati inviati i beni costituisce una cessione interna in tale Stato fuori campo Iva in Italia per carenza del presupposto territoriale (articolo 7-bis Dpr. 633/1972), ma soggetta all’obbligo di fatturazione ex articolo 21, comma 6-bis, lett. a, Dpr. 633/1972.

Si è chiesto all’Agenzia con quali modalità deve essere compilato l’esterometro relativamente alle “due” cessioni descritte.

L’Agenzia ha precisato che per la prima cessione (intracomunitaria assimilata), considerando che la stessa avviene con sé stessi, non sussiste l’obbligo di compilazione dell’esterometro, ma è sufficiente l’invio tramite Sdi di una fattura elettronica (TD01) indicando nel blocco “cessionario/committente” la partita Iva estera identificata e nel campo “codice destinatario” l’indirizzo dello stesso cedente in modo che la fattura gli sia recapitata direttamente.

Per quanto riguarda invece la “seconda” cessione (interna nello Stato membro di invio e fuori campo Iva in Italia) sussiste l’obbligo di compilazione dell’esterometro indicando il codice Natura Iva “N.2.1” (operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale).

L’Agenzia osserva che nella modulistica Iva le operazioni descritte devono essere entrambe indicate sia nella LIPE (rigo VP2 del periodo di riferimento) sia nella dichiarazione Iva (nel rigo VE30, campo 3, la cessione intracomunitaria “assimilata” e nel rigo VE34 la cessione fuori campo per carenza del presupposto territoriale).

Il secondo chiarimento ha riguardato l’acquisto di beni usati (auto) con regime del margine da fornitore soggetto passivo in altro Stato Ue a favore di un rivenditore di auto italiano.

Si è chiesta conferma dell’utilizzo del tipo documento TD19 per l’inserimento nell’esterometro, trattandosi di un’operazione fuori campo Iva in Italia (Iva dovuta nello Stato del fornitore che ha applicato il regime del margine) e non del TD18 riferito agli acquisti intracomunitari di beni soggetti ad inversione contabile in Italia.

L’Agenzia conferma che, una volta verificato che il fornitore comunitario abbia realizzato una cessione con utilizzo del regime del margine, è corretto inserire nell’esterometro l’operazione con il TD19 indicando il codice natura N2.2.

Al contrario, qualora il cedente comunitario realizzi una cessione intracomunitaria (ad esempio perché ha rinunciato all’applicazione del regime del margine), il cessionario soggetto passivo in Italia effettua un acquisto intracomunitario soggetto a reverse charge con conseguente invio allo Sdi, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo comunicativo, di un TD18.

(MF/ms)




Titolare effettivo società di capitale: individuazione e criteri

Assonime, nel caso n. 1/2023, affronta alcune questioni di natura applicativa in materia di individuazione del titolare effettivo delle società di capitali.

Al riguardo, si ricorda, innanzitutto, che per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del Dlgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.

Inoltre, secondo il successivo comma 2, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
In tale ambito, di particolare interesse sono le considerazioni di Assonime con riferimento dell’individuazione del titolare effettivo attraverso la proprietà indiretta, che continua a rappresentare uno dei temi più dibattuti tra gli addetti ai lavori e che ha portato alla definizione di tre criteri interpretativi per il calcolo della soglia del 25%, a seconda che si tenga in considerazione:
  • il capitale del cliente, risalendo nella catena partecipativa in base al criterio del controllo;
  • il capitale del cliente attraverso l’applicazione del c.d. criterio del moltiplicatore;
  • il capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.
Per meglio evidenziare i diversi risultati a cui portano i diversi criteri, nel documento viene considerato il caso di una società cliente Alfa, partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il restante 70%. Si ipotizza, inoltre, che Beta sia partecipata da tre persone fisiche (P1, P2 e P3) con una partecipazione, rispettivamente, pari al 53%, 26% e 21%, e Gamma da altre due persone fisiche (P4 e P5), con quote pari al 70% e al 30%.

Con il primo criterio si deve procedere all’identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che hanno il controllo delle società Beta e Gamma, che coincidono con P1 e P4.

Applicando, invece, il secondo criterio, la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa. In tal caso, verrebbe indicato quale titolare effettivo la persona fisica P4, essendo l’unica ad avere una partecipazione superiore al 25% (70% x 70% = 49%).

Con la terza soluzione, infine, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%.

Sulla base dell’esempio sopra riportato, sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% (P1 e P2) e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30% (P4 e P5).

Tre criteri interpretativi per il calcolo della soglia del 25%

Nel documento si osserva come, nonostante dal tenore letterale della norma sembrerebbe che la soglia superiore al 25% debba essere considerata in relazione al capitale del cliente e, pertanto, la risalita nella catena partecipativa potrebbe essere interpretata sulla base di un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c., la questione interpretativa appare ancora non risolta dal momento che “nella prassi, adottata da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l’adeguata verifica del titolare effettivo, si registra ancora un orientamento incline a considerare la soglia partecipativa del 25% in relazione al capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa”.

Tale criterio, peraltro, risulta essere quello scelto nella Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in cui viene esplicitato (nel considerando n. 65) che il controllo attraverso una partecipazione superiore al 25% “dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell’assetto proprietario e che ogni legame nell’assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati”.

Detta proposta, pur non definitiva, attesta un indirizzo preciso da parte delle autorità europee e, di conseguenza, l’Associazione ne consiglia, in via prudenziale, l’applicazione.
 

(MF/ms)




Interpelli ambientali: il Ministero risponde su etichettatura e rifiuti sanitari

Sul sito del Ministero dell’Ambiente (Mase – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sono consultabili le risposte ad alcuni interpelli di tipo ambientale emersi nell’ultimo periodo.

Si porta l’attenzione in modo particolare su due temi:

  1. Compatibilità fra etichettatura ambientale ed etichettatura energetica: in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (etichettatura ambientale) non si applicano alle segnalate tipologie di articolo (pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche), soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369.
     
  2. Gestione di rifiuti sanitari come bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini: legittimità di una gestione come rifiuti urbani e assoggettamento al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.
Le risposte sono disponibili nella sezione intitolata “economia circolare”, alla quale si rimanda CLICCARE QUI

(SN/am)

 




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura Provincia di Lecco

Come ogni anno il 28 febbraio scade il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell’anno precedente. L’adempimento riguarda le imprese che utilizzano acque a scopo industriale, più precisamente:
 
  • Sono obbligati alla denuncia: i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede un’impresa le cui acque reflue provengono, anche parzialmente, da siti produttivi e sono utilizzate nei processi industriali, e vengono immesse nelle pubbliche fognature.
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia citata né gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali (la competenza è provinciale) nè gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque utilizzate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore, alla quale bisogna allegare le analisi di laboratorio sui parametri prescritti, effettuate nell’ultimo trimestre sulle acque industriali e/o meteoriche contaminate.
 
Si segnala la pagina del sito internet Larioreti in cui è scaricabile e compilabile il modulo “denuncia degli elementi” per la determinazione della tariffa del servizio idrico e anche l’informativa con le modalità di presentazione. Nella stessa sezione si trovano le tariffe in vigore da gennaio 2023.

L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

Api Lecco Sondrio, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti.

(SN/am)




Fornitura energia: servizio di riduzione dei consumi elettrici 10/2/2023 – 31/12/2023

La presente per segnalare che, a recepimento di quanto definito ai commi 41-44 della Legge di Bilancio 2023, Terna ha pubblicato il regolamento e la documentazione per l’approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili alla riduzione dei consumi elettrici nel periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023.

Tutta la documentazione inerente la procedura è reperibile cliccando qui 

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della procedura (si rimanda comunque al Regolamento di Terna per gli opportuni approfondimenti).
 
Il servizio prevede il riconoscimento di una remunerazione ai clienti finali disponibili a ridurre i propri consumi di energia elettrica dalla rete. Possono aderire al servizio tutti i clienti finali che, anche in forma aggregata per il tramite di intermediari, abbiano una potenza disponibile almeno pari a 1 MW.
Il servizio di riduzione dei consumi può essere richiesto da Terna per un numero massimo di 459 ore per il periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023, di cui 111 ore potranno essere attivate dal 10 febbraio al 31 marzo 2023.
Terna si approvvigiona del Servizio mediante una asta al ribasso a partire da un premio massimo pari a 59.200 €/MW/per il periodo 10 febbraio-31 dicembre 2023. L’assegnazione sarà di tipo pay as bid (cioè il singolo assegnatario si vedrà riconosciuto il prezzo che ha offerto in asta).
Il fabbisogno di risorse per il periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023 è pari a 2.500 MW, di cui 2.000 MW saranno approvvigionati prioritariamente da risorse dotate di apparecchiature di distacco del carico (UPDC), i quantitativi residui non allocati a tali soggetti saranno resi disponibili per punti di prelievo senza UPDC ma dotati di contatore orario. Possono partecipare alla procedura i titolari del contratto di interrompibilità istantanea anche con riferimento a carichi già impegnati per tale servizio.
La potenza che i soggetti partecipanti alla procedura possono richiedere è pari a un multiplo intero di 1 MW, fino ad un massimo pari alla potenza disponibile.
 
L’assegnatario del servizio avrà l’obbligo di comunicare a Terna su base giornaliera entro le ore 14:00 del giorno D-2 e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede la Baseline di consumo attesa relativa al giorno D, e riceverà comunicazione da Terna a mezzo posta elettronica dell’attivazione di tale servizio entro le ore 19:00 del secondo giorno antecedente a quello di attivazione del servizio. L’Assegnatario, in tutte le ore del periodo di attivazione, ha l’obbligo di ridurre la potenza prelevata di un quantitativo almeno pari alla potenza aggiudicata rispetto alla Baseline.
A fronte di questo servizio di riduzione dei consumi, l’assegnatario ha il diritto a ricevere il corrispettivo fisso con acconto mensile e conguaglio alla fine del periodo di assegnazione, per un importo complessivo in €/MW pari all’importo offerto in sede di asta. Il Regolamento di Terna prevede una serie di penalizzazioni economiche in caso di esito negativo delle verifiche di coerenza della Baseline effettuate mensilmente da Terna, fino alla risoluzione del contratto se la verifica di coerenza della Baseline da’ esito negativo per 3 mesi anche non consecutivi.
 
Il Regolamento (di cui raccomandiamo ancora una lettura puntuale in caso di interesse alla partecipazione al Servizio), riporta una serie di ulteriori specifiche nel caso di attivazione finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas, oltre a specifiche sulle modalità di fatturazione e le tempistiche dei pagamenti.
 
(RP/rp)