Credito imposta energia e gas: proroga per il primo trimestre 2023
In particolare, alle imprese energivore – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. “CSEA”) ai sensi del Dm 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.
Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023.
In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese gasivore – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del Dm 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore, anche in tal caso è possibile richiedere al venditore la comunicazione per individuare l’ammontare dell’agevolazione.
I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.
Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.
I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Si ricorda che i codici tributo istituiti per la compensazione in F24 dei crediti relativi al 1° e 2° trimestre 2022 non sono più utilizzabili.
Analogamente ai precedenti, i nuovi crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
(RP/mf)