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Mab premiata alla “Festa delle imprese”

La Provincia del 24 novembre 2022, la nostra associata Mab premiata dal quotidiano La Provincia per i risultati ottenuti.




Etichettatura ambientale imballaggi: pubblicazione linee guida definitive

Pubblicato a novembre 2022 il DM n.360 del 28 settembre 2022 che contiene le ampiamente discusse Linee Guida in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi. Sul sito del Ministero si trova il testo del decreto. Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi. Le informazioni obbligatorie […] devono essere rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
Le linee guida, rintracciabili sul sito del Conai, corrispondono a quelle messe a punto nei mesi scorsi dal gruppo tecnico Conai e già implementate da molte imprese del settore.

(SN/am)




Rifiuti di costruzione e demolizione: in vigore il decreto “EOW”

E’ entrato in vigore il 4 di novembre 2022 il decreto con la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione. Il decreto disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto EOW “End Of Waste” dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Le imprese sono tenute ad adeguarsi entro 180 giorni, ovvero entro maggio 2023.

Con questo decreto, n.152 del 27 settembre 2022, il Mite, Ministero della Transizione Ecologica, mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d’azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.

Tuttavia, con il supporto di ISPRA ed ISS, il Ministero sta già valutando eventuali aggiustamenti al provvedimento, che fissa dei limiti da più parti contestati, prima che siano trascorsi i 180 giorni.

Il decreto che si allega è anche consultabile online in Gazzetta Ufficiale.

(SN/am)




Mobility Manager e Piano degli spostamenti casa-lavoro entro dicembre 2022

In tema di mobilità sostenibile, il ministero dei trasporti ha recentemente pubblicato alcune modifiche al Decreto 12 maggio 2021 che introduceva l’obbligo di Mobility Manager aziendale per le imprese oltre 100 addetti e definiva anche la figura del Mobility Manager d’area.

La precedente circolare Api n.567 di ottobre 2021 riferiva appunto queste informazioni.

Tra le novità presenti nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 si segnala che “In caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento”. In attesa del testo coordinato con le modifiche, segnaliamo che è stato specificato che la soglia numerica di 100 dipendenti per la redazione del Pslc “Piano degli Spostamento Casa – Lavoro” comprende anche il personale presente in azienda anche con contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando ecc.
Con l’occasione si ricorda che laddove vige l’obbligo, il Pslc va presentato entro il 31 dicembre di ogni anno e deve definire misure alternative all’utilizzo delle auto private (car sharing e car pooling) mostrando i relativi benefici.

Si precisa inoltre che i Mobility Manager possono essere nominati e i piani possono essere comunque predisposti in forma volontaria anche nelle aziende al di sotto della soglia prevista e dagli enti locali non tenuti all’obbligo di legge.

(SN/am)




“BIT” Bando Innovazione Tecnologica di Inail– Artes 4.0

Il BIT “Bando Innovazione Tecnologica” è finalizzato alla realizzazione di interventi di innovazione tecnologica per la riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori​.

Rivolto a start up, microimprese, Pmi e grandi imprese, il bando mette a disposizione 2 milioni di euro per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro.
Il bando è aperto dal 7 novembre 2022 e le domande possono essere presentate fino al 16 gennaio 2023. L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base di una graduatoria di merito.

Progetti ammissibili
Devono essere integralmente compresi in una delle seguenti categorie di aiuti (gli articoli indicati appartengono al Regolamento europeo GBER n. 651/2014):

  • Aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25);
  • Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28);
  • Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29).
Sul sito Inail sono riportati tutti i dettagli.

Sulla piattaforma Artes ci sono le modalità operative per guidare le aziende nella presentazione e le risposte alle domande frequenti.

ApiTech è a disposizione per accompagnarvi nella valutazione di partecipazione e nella presentazione della domanda.

(SN/am)
 




Credito imposta energia e gas prorogato a dicembre 2022

L’art. 1 del Dl 176/2022, c.d. Dl “Aiuti-quater”, prevede l’estensione anche al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta energia e gas riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del Dl 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”), disponendo altresì la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al III e IV trimestre 2022.

 

La nuova disposizione prevede anzitutto che i crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del Dl 144/2022, siano riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Vengono quindi riconosciuti:

  • alle imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
  • alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
  • alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022;
  • alle imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022.
Con riguardo al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal secondo periodo dell’art. 1 comma 1 del Dl 144/2022, lo stesso è riconosciuto, alle medesime condizioni previste dal terzo periodo del comma 1, anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

 

La nuova disposizione stabilisce altresì che tutti i suddetti crediti d’imposta, sia quelli relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del Dl 115/2022) che quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4 del Dl 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Dl 176/2022), sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.

Viene quindi prorogata al 30 giugno 2023 la data in precedenza fissata al 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi non solo ai mesi di ottobre e novembre 2022, ma anche per quelli relativi al terzo trimestre 2022.

Resta ferma l’inapplicabilità dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all’art. 34 della L. n. 388/2000 e l’irrilevanza fiscale di tali crediti.

Il Dl 176/2022 prevede altresì che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022, siano cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”, ferme restando le regole già individuate con riferimento ai precedenti crediti.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre previsto che per i crediti relativi al mese di dicembre 2022 restano fermi, per quanto compatibili, le altre disposizioni previste dall’art. 1 del Dl 144/2022.

Comunicazione all’Agenzia entro il 16 marzo 2023

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Viene quindi, di fatto, prorogato al 16 marzo 2023 il termine precedentemente previsto al 16 febbraio 2023 dal Dl “Aiuti-ter” per tale comunicazione con riferimento ai crediti per il terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
 
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia l’art.3 c.1 del Dl 176/22 prevede la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo ,per la componente energetica di elettricità e gas naturale ,per i consumi compresi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, con una dilazione da un minimo di 12 ad un massimo di 36 mesi.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta.

(RP)