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Webinar “GSE: modalità di accreditamento e informazioni sul bando”

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema (cfr circolare n. 582 dell’8 novembre u.s. e n. 605 del 18 novembre u.s.) per informare le aziende interessate che il GSE ha organizzato il webinar “Gse Energy Release: modalità di accreditamento e informazioni sul bando” che si terrà su Piattaforma Webex il prossimo venerdì 25 novembre, dalle ore 10:30 alle 11:30.
 
L’iniziativa si rivolge ai clienti finali prioritari che intendono partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del Decreto Ministeriale 16 settembre 2022 n. 341 (decreto Energy Release).
 
L’obiettivo è approfondire le modalità di accreditamento al Portale ER-Energy Release e fornire informazioni sul bando di partecipazione.
 
In allegato il programma dell’iniziativa con il link per l’iscrizione.

 
(RP/rp)




Regione Lombardia: “Export Assessment” per l’internazionalizzazione

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito del programma “Servizi di informazione e formazione per l’export 2022″, propongono alle imprese di compilare il questionario Export Assessment.

Si tratta di uno strumento pilota che fornisce una valutazione sulla “prontezza” della propria azienda rispetto all’attività di internazionalizzazione, utile a misurare e comprendere il proprio livello e posizionamento.

Il questionario, di facile compilazione, prende in esame le principali aree tematiche aziendali: Motivazione, Organizzazione aziendale, Strategia aziendale e orientamento all’innovazione, Marketing, Product/Service policy (includendo logistica, distribuzione e after-sale), Competenze aziendali, Esperienza internazionale e Capacità finanziaria.

Il report che ne deriva contiene:

  • una descrizione del posizionamento aziendale
  • una check list di tutte le azioni che non possono essere trascurate quando ci si affaccia ai mercati esteri
  • alcuni consigli/soluzioni studiati per l’azienda
  • informazioni sulle progettualità regionali, camerali e nazionali che possono essere di supporto all’azienda.

Il servizio è rivolto a tutte le aziende lombarde ed è offerto gratuitamente tramite il portale www.lombardiapoint.it e raggiungibile direttamente al link: Export Assessment 

(MP/am)




Webinar “Carenza delle materie prime e aumento dei prezzi: l’impatto sui contratti in corso”: slide

Trasmettiamo in allegato il materiale utilizzato durante il webinar “Carenza delle materie prime e aumento dei prezzi: l’impatto sui contratti in corsotenuto lo scorso 15 novembre dalla Camera di Commercio Como Lecco. 

Ricordiamo i prossimi appuntamenti in programma in materia di internazionalizzazione:

  • 1/12/2022 1° incontro: ABC per Export: “Incoterms e valore in dogana” per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare qui 
  • 7/12/2022  2° incontro: ABC per Export  “Origine e compliance doganale” per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare qui
  • 14/12/2022 – “La gestione del rischio di credito nelle transazioni internazionali: strumenti bancari e strumenti assicurativi” per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare qui
(MP/am)



Chiusura uffici per festività 8 dicembre 2022

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività dell’Immacolata dell’ 8 dicembre, gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi venerdì 9 dicembre:
 
L’attività lavorativa riprenderà lunedì 12 dicembre 2022.
 

 
(MP/bd)
 




Versamento acconti imposte in scadenza al 30 novembre 2022

Scade il 30 novembre 2022 il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Entro la stessa data vanno versati gli acconti non solo di alcune imposte sostitutive, quali la cedolare secca sulle locazioni o l’IVIE e l’IVAFE, ma anche l’acconto IRAP.

Però, per quest’ultima imposta ci sono alcune importanti novità a partire da quest’anno: infatti, non sono più soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi e le imprese individuali, per cui, questi soggetti non sono tenuti al versamento degli acconti.
 

Regole generali per calcolare l’acconto IRPEF e IRES
Nessuna novità si registra riguardo alle regole di calcolo: pertanto, resta sempre valida la possibilità di scegliere tra:
  • metodo storico;
  • metodo previsionale.
Metodo storico
Il metodo storico basa i calcoli sui dati riportati in dichiarazione.
In sintesi, per le persone fisiche, per determinare l’acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il 100% del rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi PF.
Il suddetto acconto:
  • non va corrisposto, se l’ammontare del rigo RN34 della dichiarazione inerente al precedente periodo d’imposta risulta di entità non superiore a euro 51,65;
  • va corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
  • va corrisposto in 2 rate, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità superiore a euro 257,52 di cui:
  1. la prima rata, nella misura del 40% del rigo RN34, che andava versata entro il 30 giugno 2022 (ovvero il 22 agosto 2022 con applicazione della maggiorazione 0,40%);
  2. la seconda, nella restante misura del 60% da corrispondere entro il 30 novembre 2022.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il secondo acconto IRPEF è il 4034.
Per i soggetti ISA, le percentuali dei due acconti sono rispettivamente del 50% e 50%.
Ai fini IRES, salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto sono effettuati in due rate (40% e 60% oppure 50% e 50%).
In tal caso, il rigo del Modello Redditi SC da considerare ai fini del calcolo è il rigo RN17.
Per il secondo acconto IRES, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 2002.
Per i soggetti IRES, ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996). 
Inoltre, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
Metodo previsionale
Invece di ricorrere al “metodo storico”, il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una stima dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.
Tale metodo, in genere, può risultare conveniente se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l’imposta) diminuirà rispetto a quello dell’anno precedente.
Poiché il metodo è basato su stime, presenta un certo grado di rischio che può portare il contribuente a sottostimare gli importi realmente dovuti e, quindi, incorrere in sanzioni di insufficiente versamento (si applica la sanzione amministrativa del 30% sulla differenza dovuta).
Acconto IRAP
Per determinare l’acconto di novembre dell’IRAP valgono le stesse regole previste per le imposte dirette.
Pertanto, anche per l’IRAP è possibile scegliere tra:
  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.
L’acconto IRAP è dovuto se l’imposta dichiarata, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
  • unico versamentoentro il 30 novembre 2022, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno 2022 (o 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4%), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre 2022.
Anche in questo caso, per i soggetti ISA, le percentuali del primo e secondo acconto sono 50% e 50%.

Per i soggetti IRES, invece:

  • non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro;
  • se il primo acconto è inferiore a 103 euro, l’acconto totale può essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il secondo acconto IRAP è, indifferentemente sia per le persone fisiche che per le società ed altri soggetti, il 3813.
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8 Legge n. 234/2021) ha disposto che dal 1° gennaio 2022, non sono assoggettati ad IRAP:
  • le persone fisiche esercenti attività commerciali;
  • le imprese familiari;
  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E);
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni.
Di conseguenza, questi soggetti sono obbligati solo al versamento dell’eventuale saldo d’imposta 2021 ma non anche agli acconti per l’anno 2022.
Acconto cedolare secca
Anche i contribuenti che optano per la tassazione con la c.d. “cedolare secca” sulle locazioni sono tenuti al versamento degli acconti.
Infatti, si ricorda che la cedolare va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF con lo stesso meccanismo di saldo-acconto.
In particolare, il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, segue le stesse regole dell’IRPEF a cui si rimanda.
Il codice tributo da indicare nel mod. F24 è 1841.
Acconto addizionale regionale e comunale
In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta che entro il 30 novembre:
  • per l’addizionale regionalenon è dovuto alcun acconto;
  • per l’addizionale comunale, l’acconto andava versato in unica soluzione entro il termine del saldo IRPEF, ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.
Acconto IVAFE/IVIE
Per il versamento dell’IVAFE/IVIE valgono le medesime regole previste ai fini IRPEF.
Pertanto, salvo la possibilità di ricorrere al metodo previsionale, l’acconto relativo all’IVAFE e IVIE:
  • è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) o rigo RW7, colonna 1 (IVIE) è pari o superiore ad euro 51,65;
  • non è dovuto, se di ammonta non superiore a euro 51,65.
Si rammenta che l’acconto va versato:
  • in unica soluzioneentro il 30 novembre, se detto importo è non superiore a euro 257,52;
  • in 2 rate se l’importo di detti campi è superiore a euro 257,52.
codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
  • 4045, per l’IVIE;
  • 4048, per l’IVAFE.
(MF/ms)



Comunicazione al Mise degli investimenti 4.0 entro il 30 novembre

Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali ad alto valore tecnologico (materiali o immateriali) devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione entro il 30 novembre 2022.

In particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, ha previsto quanto segue: al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamentola diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il modello, approvato con il decreto direttoriale 6 ottobre 2021, è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si è avvalsa del credito d’imposta, oltre che da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B delle L. 232/2016.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise e nell’allegato 1 del citato decreto direttoriale 6 ottobre 2021.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

In particolare, entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021:

  1. Investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016
  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – primo gruppo allegato A (come, ad esempio, macchine utensili per asportazione, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti);
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità – secondo gruppo allegato A (ad es. sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali);
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» – terzo gruppo allegato A (ad es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche).
  1. Investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016
  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.
All’interno del modello vengono richieste inoltre alcune informazioni di carattere statistico come, ad esempio, se in relazione agli investimenti sopra indicati l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche, oppure se ha beneficiato del voucher manager o di un innovation manager.

Occorre dettagliare anche a quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati, scegliendo una o più delle seguentiAdvanced manufacturing solutionAdditive manufacturingAugmented realitySimulationHorizontal/Vertical integrationIndustrial Internet of ThingsCloud ComputingCybersecurityBig Data & Analytics, o altro (da specificare).

Si ricorda che l’invio del modello di comunicazione in questione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell’iper ammortamento alla nuova dei crediti d’imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.

L’eventuale mancato invio del modello non determina, pertanto, effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Segnaliamo, infine, che sono previste analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica – il rispettivo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it
  • credito d’imposta formazione 4.0 – il relativo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo 0@pec.mise.gov.it
Anche in questi casi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)
 




Portale unico dogane e monopoli: detrazione Iva e bollette doganali

Nel ricordare la circolare già trasmessa lo scorso mese di agosto, si evidenziano le modalità per procedere all’accreditamento al servizio e la procedura per recuperare tutta la documentazione in formato digitale al fine di poter portare in detrazione l’IVA sulle bolle doganali.

Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in Dogana viene esercitato tramite annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72. Oltre a tale aspetto di natura formale, è quantunque necessario il rispetto delle condizioni sostanziali di cui all’art. 19 comma 1 del DPR 633/72.

Per i beni oggetto di importazione, affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA deve esistere un nesso diretto e immediato tra operazioni passive e attive (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-621/19, Cass. n. 7016/2001).

Il principio si fonda sul disposto dell’art. 168 della direttiva 2006/112/Ce, in virtù del quale il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA a monte “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”.

Peraltro, la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto la spettanza del diritto alla detrazione anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, “qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce”.

La Corte ha ritenuto, infatti, che spese di tal genere integrino il requisito del “nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-132/16).

Nel caso in esame, il “nesso” in questione si realizza solo in capo al soggetto che utilizza i beni importati nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione (sul punto, anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 4/2020).

Sulla base dei principi generali sopra descritti, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’importazione non può essere riconosciuto in capo a colui che effettui il versamento per conto di un soggetto terzo, dato che i beni importati non formano in quest’ultimo caso oggetto della propria attività d’impresa.

Può essere il caso del rappresentante doganale o anche del trasportatore (il diritto alla detrazione, nella fattispecie, è stato escluso dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue 25 giugno 2015, causa C-187/14).

Sulla base dello stesso principio, è stato chiarito inoltre che la proprietà dei beni oggetto di importazione non è condizione necessaria affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata, ma è sufficiente che gli stessi siano inerenti in funzione all’oggetto dell’attività d’impresa esercitata.

Pertanto, in sussistenza degli altri presupposti, è possibile detrarre l’IVA anche sull’importazione di beni in noleggio, in prestito d’uso e negli altri casi in cui i beni sono detenuti a titolo diverso della proprietà (cfr. risposte a interpello nn. 6/2019 e 509/2021).

Sotto il profilo soggettivo, esclusivamente il destinatario effettivo della merce oggetto di importazione, impiegata nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione, può detrarre l’IVA assolta in Dogana.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale aspetto, con risposta a interpello n. 644/2021, affermando che il soggetto legittimato all’esercizio della detrazione è sempre il destinatario delle merci importate, anche in caso di accertamento (purché, in tal caso, sia definitivamente concluso il contenzioso con la Dogana).

Per quanto attiene, invece, al profilo temporale, giova segnalare che, così come avviene per le fatture di acquisto, anche per le bollette doganali il dies a quo da cui decorre il termine per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione, sostanziale e formale.

In particolare, anche per le importazioni, trovano applicazione i chiarimenti già forniti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, in base alla quale la condizione sostanziale di effettuazione dell’operazione si realizza nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e quella formale che, invece, corrisponde al possesso di una bolletta doganale.

Peraltro, in seguito alle modifiche del sistema AIDA, tale documento non sarà più disponibile in formato cartaceo per gli importatori.

Ai fini dell’esercizio della detrazione, si potrà fare riferimento al c.d. “prospetto di riepilogo ai fini contabili” (circ. Agenzia delle Dogane n. 22/2022), messo a disposizione dell’importatore e del dichiarante nel Portale unico dogane e monopoli (PUDM), tramite il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”.

Come puntualizzato da ultimo dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 13/2021, il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dal momento in cui il soggetto passivo destinatario dei beni, essendo venuto in possesso della bolletta doganale, annota la stessa nel registro IVA acquisti (a norma dell’art. 25 del DPR 633/72), facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

Il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui il diritto è sorto.

Pertanto, di fatto, l’ultimo giorno per esercitare la detrazione dell’imposta relativa a un’importazione effettuata nel corso del 2022 per la quale è stata ricevuta la relativa bolletta doganale nel corso del medesimo anno, è il 30 aprile 2023 (ossia il 2 maggio 2023, in quanto primo giorno feriale successivo).

(MF/ms)