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Indagine sulle risorse umane: l’80% delle pmi di Lecco e Sondrio lancia l’allarme sulla mancanza di ruoli operativi

Il capitale umano e la sua professionalità sono il tesoro più importante di qualsiasi azienda moderna. Ma purtroppo sta diventando sempre più difficile tenere alto questo valore aggiunto che molto spesso determina la fortuna di molte imprese. Il Centro Studi di Confapindustria Lombardia ha recentemente condotto un’indagine tra le associate ad Api Lecco Sondrio riguardo le “risorse umane” e il quadro che ne esce è di grande preoccupazione per la mancanza di personale tecnico specializzato, ma anche di fiducia negli istituti tecnici per la formazione dei futuri lavoratori.
Questa indagine ha registrato grande partecipazione da parte delle nostre associate, segno evidente che l’argomento è di stretta attualità e molto sentito tra i nostri imprenditori.

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla banca dati Excelsior, nella sola area di Lecco nel periodo luglio – settembre 2022 sono previste in ingresso 2.340 nuove risorse, poco meno della metà
nell’ “area industria” (le restanti nell’ambito dei servizi): il 45% troverebbe collocazione in industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo.
Le figure più richieste (la domanda peraltro vede una netta prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni – dove troverà collocazione il 65% delle 2.340 nuove risorse) si polarizzano attorno alla figura degli operai specializzati e dei conduttori di impianti. E il 47% delle realtà prevede di aver difficoltà a trovare i profili desiderati.
La figura più critica, sottolineano gli intervistati, è quella più operativa.
La specializzazione, soprattutto a livello operaio, rimane un desiderata che trova scarsa compensazione sul mercato, limitando nei fatti l’operatività aziendale: 82 imprese su 100 evidenziano la mancanza di operai specializzati, essenziali nei ruoli più operativi ma da anni nodo irrisolto; resta elevato il divario domanda-offerta per 4 imprese su 10 su figure operaie semplici.
Se da un lato, il vuoto di offerta presente sul mercato del lavoro sembra riconducibile proprio alla mancanza di formazione adeguata a rispondere alle esigenze aziendali, in modo altrettanto evidente si manifesta la carenza di candidati.
Il 63% delle aziende dichiara la mancanza di competenze specialistiche tra chi si candida e per 6 realtà industriali su 10 mancano candidati che si presentino per sostenere colloqui legati alle posizioni offerte.
Ma come ricercano i candidati le aziende del territorio? Nel 75% dei casi le società di somministrazione sono il primo strumento ricercato per selezionare nuovo personale, ma la conoscenza diretta resta importante fonte d’aiuto per 7 imprese su 10.
Chiamate a dare una valutazione di quanto le dinamiche presenti sul mercato del lavoro impattino sulla gestione aziendale, le intervistate evidenziano con estrema rilevanza, la criticità di competenze specializzate in ruoli operativi, in primis, e di tipo tecnologico-ingegneristiche poi: in merito alle prime, 4 su 10 danno un rilievo massimo all’impatto che la mancanza di competenze di questo tipo ha sull’operatività aziendale.
Circa l’80% delle pmi rileva una mancanza di competenze fortemente specializzate in ruoli operativi e dichiara che questo vuoto è una criticità massima o elevatissima per la gestione aziendale.
Per cercare di risolvere questo problema, soprattutto in ottica futura, le aziende ripongono molta fiducia nella formazione offerta ai giovani dagli istituti tecnici del territorio: il 48% ritiene utile la formazione degli its per le imprese e il 28% solo per alcune figure, in particolare quelle legate a percorsi di meccatronica.
 
“La mancanza di tecnici specializzati nelle nostre aziende è un problema che aumenta di dimensioni velocemente – spiega Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio
per risolverlo nell’immediato la formazione aziendale può tornare utile, anche con percorsi dedicati per chi si vuole ricollocare a livello lavorativo. Sul medio e lungo periodo, invece, gli its devono fare la differenza, ma anche noi imprenditori dobbiamo essere capaci di far capire ai ragazzi che scegliendo questo percorso di studi hanno un futuro assicurato sul territorio e possono avere una bella carriera davanti a loro, anche sotto il profilo economico. Fare l’operaio oggi significa lavorare anche in contesti altamente tecnologici in cui far crescere le proprie competenze. Il futuro delle aziende è nelle mani degli imprenditori, ma anche in quelle dei nostri collaboratori che sono il valore aggiunto”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
 




Certificati di sicurezza dei servizi telematici: nuova scadenza

Con l’Informativa n. 90/2022, il CNDCEC ha reso nota la proroga al 31 gennaio 2023 del termine entro il quale gli intermediari Entratel o gli utenti Fisconline che non hanno ancora rinnovato i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.

In caso contrario, successivamente a tale data, non sarà più garantita l’acquisizione delle trasmissioni telematiche effettuate con certificati non adeguati ai nuovi standard di sicurezza.

La scadenza, originariamente fissata al 30 aprile 2022, era già stata rinviata una prima volta al 31 dicembre 2022 dal comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2022.

In particolare, secondo quanto si legge nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate allegata all’Informativa in commento, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:

  • algoritmo di hash: SHA-256;
  • algoritmo di cifratura: AES-256;
  • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).
Gli utenti interessati sono invitati a rinnovare i propri certificati utilizzando, in alternativa, le applicazioni:
  • “Desktop Telematico – Entratel”;
  •  “Generazione certificati”.
Tramite tali applicazioni, è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.

Innanzitutto, indipendentemente dalla tipologia di applicazione utilizzata, è opportuno inserire preventivamente nel proprio pc la chiavetta USB sulla quale sono memorizzate le credenziali di sicurezza necessarie per controllare se i certificati sono già aggiornati e, in caso contrario, procedere alla relativa rigenerazione.

Poi, nel caso di utilizzo del Desktop Telematico, occorre utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menù “Entratel”, selezionare il bottone “Dettaglio”, dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Nel caso in cui la dicitura riporti un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo (per approfondimenti, si rimanda alla Procedura pratica 4 ottobre 2022 n. 57).

Per quanto riguarda, invece, l’applicazione Generazione certificati, bisogna utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo.

Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni saranno scartate dal sistema con il seguente messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza”.

Ove necessario, appare consigliabile provvedere per tempo all’eventuale rigenerazione degli ambienti di sicurezza, onde evitare interruzioni della connessione internet durante la procedura di rinnovo, causate da una presumibile “congestione” del traffico dati in prossimità della scadenza.

(MF/ms)




“Bonus fiere”: istanza di rimborso entro il 30 novembre 2022

Il MISE, con D.dir. 9 settembre 2022, ha disposto, dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per il c.d. “buono fiere”, contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25-bis del Dl. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti” a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili. 

L’indennità è stata istituita per consentire con più facilità la partecipazione del mondo produttivo agli eventi fieristici internazionali svolti nel nostro territorio nazionale. Il canale telematico predisposto dal Mise per la prenotazione del bonus ha cessato la sua attività, come specifica il decreto, dal 12 settembre 2022. 

Tale norma riconosce un buono, del valore massimo di 10.000 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 50/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Dopo la presentazione della richiesta, il Mise invia il buono a mezzo Pec comunicato dal richiedente, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022.

Per l’effettiva erogazione dell’agevolazione, tuttavia, i beneficiari devono:

  • presentare attraverso la medesima procedura informatica impiegata per l’inoltro della richiesta, ed entro il 30 novembre 2022, data di scadenza del buono,
  • apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti agevolabili effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. 

Per le istanze di agevolazione:

  • che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma a dicembre 2022,
  • la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.
La mancata presentazione, entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione e la presentazione di documentazione incompleta sono causa di revoca dell’agevolazione.

Il Mise verifica la completezza e la regolarità delle richieste, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, fermo restando il valore massimo del buono fiere e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis

A seguito dell’esito positivo dei controlli, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesseentro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica:

  • del Durc,
  • e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973 (concernente la morosità nei confronti di una o più cartelle di pagamento).
(MF/ms)



Dall’ 1 ottobre 2022 termini ordinari per l’emissione della e-fattura dei forfetari

Dal 1° ottobre 2022 anche i soggetti in regime di franchigia saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari, decadendo la particolare agevolazione introdotta dall’art. 18 comma 3 del Dl 36/2022, in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione (art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97), se la e-fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disciplina ha riguardato gli operatori economici per i quali l’obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso 1° luglio, cioè a dire:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011) e quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.
Con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30 settembre 2022, l’emissione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti in regime di franchigia beneficerà ancora dei termini “estesi”, potendo essere trasmessa al SdI entro il mese successivo.

Occorrerà, tuttavia, porre particolare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2022 i medesimi soggetti dovranno rispettare i termini previsti dall’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. 

Ciò sta significare, a mero titolo esemplificativo, che il forfetario che ceda un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022 potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022.

Nondimeno, qualora la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione ex art. 6 del Dpr 633/72) avvenisse il giorno successivo, la fattura elettronica immediata dovrebbe essere emessa entro i “canonici” dodici giorni previsti dal citato art. 21 comma 4 primo periodo del Dpr 633/72.

Dal 1° ottobre 2022 entreranno in funzione anche le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2B e B2C (versione 1.7.1) nonché per quella B2G (versione 1.3.2).

In entrambe è contenuto il nuovo codice “Tipo Documento” TD28, utilizzabile per comunicare i dati degli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino documentati da fatture cartacee con Iva.

Può essere utile rammentare che dal 1° luglio scorso, è divenuta obbligatoria l’emissione di e-fattura via SdI per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (Dm 21 giugno 2021).

La normativa sammarinese esclude tuttavia dall’obbligo i soggetti passivi “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”, consentendo loro il ricorso alla fattura cartacea (art. 18 del decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147).

La ricezione, da parte di un operatore economico nazionale, di un documento analogico con addebito dell’imposta in fattura emesso da un soggetto sammarinese che beneficia del particolare regime agevolativo, comporta l’utilizzo del codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Qualora la controparte stabilita o identificata in San Marino avesse emesso fattura senza addebito d’imposta, il soggetto passivo nazionale dovrebbe, invece, assolvere l’Iva nel territorio dello Stato grazie ai codici TD17 o TD19.

Per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle fatture elettroniche B2B e B2C (versione 1.7.1), si segnala che dal 1° ottobre verranno scartati, con codice errore 00471, i file XML in cui, all’interno dei campi relativi al cedente/prestatore (C/P) e al cessionario/committente (C/C), sia indicato il medesimo soggetto, non solo, come accadeva in passato, nel caso in cui siano stati scelti i codici TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20, ma anche qualora sia indicata una delle seguenti tipologie di documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD28.

I campi C/C e C/P devono invece coincidere sia nella regolarizzazione dello splafonamento (TD21), come già avveniva in precedenza, sia in caso di autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), pena lo scarto da parte del sistema (codice errore 00472).

Si segnala, infine, che, secondo quanto previsto dalla versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, il SdI non accetterà file XML nei quali sia riportato “contemporaneamente nel paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT” (codice errore 00476). Ciò escluderebbe, di fatto, la comunicazione dei dati delle operazioni intercorse fra stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi italiani e controparti non residenti in Italia.

(MF/ms)




“Bonus investimenti in beni ordinari” verso la fine

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” ex L. 178/2020, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di altre disposizioni, è ormai agli sgoccioli, considerando il termine del 31 dicembre 2022.

Tale agevolazione, si ricorda, è l’unica che può essere fruita dagli esercenti arti e professioni, mentre le imprese potranno continuare a beneficiare, in presenza delle specifiche condizioni richieste, del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni “4.0”. L’art. 1 comma 44 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha infatti previsto la proroga dell’agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento a questi ultimi beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (vale a dire quelli diversi dai beni materiali e immateriali “4.0”), il credito d’imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1 della L. 178/2020 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022, § 1).

In linea generale, per individuare la disciplina agevolativa applicabile occorre tener conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene (si veda, ex multis, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27 settembre 2022 n. 473).

Qualora sia stata posta in essere la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (termine così prorogato rispetto al precedente 30 giugno 2022 dall’art. 3-quater del Dl 228/2021) è ancora possibile beneficiare del credito d’imposta in misura pari al 10% (15% in relazione al lavoro agile), nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1054).

Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta invece nella misura del 6% del costo, fermo restando i suddetti limiti (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è invece previsto alcun credito d’imposta.

Il 31 dicembre 2022 rileva anche per i beni 4.0

Fermo restando quanto esposto, la data del 31 dicembre 2022 assume una certa rilevanza anche per le agevolazioni riguardanti i beni “4.0”.

Occorre infatti considerare che dal 2023 per i beni materiali “4.0” (beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) la misura del credito d’imposta si riduce.

Se per gli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057), per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis).

La misura del 5% è prevista anche, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 10 del DL 4/2022, per gli “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovranno essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda i beni immateriali “4.0” (beni di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), l’art. 21 del Dl 50/2022 ha previsto un’agevolazione “straordinaria” per il 2022, riconoscendo il credito d’imposta in misura pari al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (art. 1 comma 1058).

Anche per tali beni nel 2023 la misura dell’agevolazione però si riduce, essendo riconosciuta in misura pari al 20%.

(MF/ms)