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Esterometro: operazioni da dichiarare e da escludere

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, il c.d. “esterometro” si presenta secondo nuove modalità, vale a dire trasmettendo al SdI un file XML contenente i dati delle cessioni e prestazioni che intercorrono con controparti non stabilite in Italia.

Anche per contemperare il fatto che la comunicazione è adesso espletata, in modo “puntuale”, per singola operazione, il legislatore ha previsto l’esclusione per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, che sia di importo non superiore a 5.000 euro.

Lo dispone l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”, in vigore dal 22 giugno 2022.

Nel confermare l’esclusione per i predetti acquisti, laddove l’ammontare non superi 5.000 euro (valore da intendersi comprensivo dell’eventuale imposta), la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 ha ribadito che, a livello più generale, il c.d. “esterometro” monitora qualsiasi operazione in cui una delle parti è “estera” a prescindere dal fatto che essa sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

In sintesi, l’esclusione dall’adempimento, limitata agli acquisti, richiede l’assenza del presupposto territoriale del tributo (art. 7 ss. del Dpr 633/72).

Viceversa, a prescindere dall’importo, è bene rilevare che la comunicazione è dovuta per tutti gli acquisti territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, ancorché esenti o non imponibili.

Un caso piuttosto frequente, a livello aziendale, è rappresentato dalle commissioni addebitate dalle società che offrono servizi digitali di pagamento, spesso non stabilite in Italia (es. Paypal).

Le somme sono generalmente di piccolo importo (non superiore a 5.000 euro). Tuttavia, esse rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, seppure esente in quanto avente natura finanziaria (art. 10 comma 1 n. 1) del Dpr 633/72 e art. 135 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce).

In merito all’acquisto di servizi esenti, ai fini del c.d. “esterometro”, si era espressa la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest’ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.

L’acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, l’“integrazione” della fattura ricevuta (nel caso di fornitore Ue) o l’emissione di autofattura (nel caso di fornitore extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).

A livello gestionale, il file xml relativo all’acquisto effettuato, in quanto riferito a un’operazione priva di imposta, dovrà essere compilato con il codice “N4” relativo alle operazioni esenti da IVA (secondo le specifiche tecniche versione 1.7).

In un’ottica di semplificazione, sarebbe auspicabile estendere anche a questa categoria di acquisti l’esclusione della comunicazione al di sotto dell’ammontare di una certa soglia, anche in ossequio al principio di effettività dell’Iva.

Acquisto di biglietti aerei da valutare

Un aspetto non ancora esaminato a livello ufficiale, in seguito all’introduzione della soglia da parte del Dl 73/2022, concerne gli acquisti in parte “fuori campo” e in parte non imponibili ai fini Iva, come nell’ipotesi dei biglietti aerei relativi a tratte internazionali.

Nella misura in cui la registrazione avviene scindendo la quota di corrispettivo fuori campo Iva ex art. 7-quater comma 1 lett. b) del Dpr 633/72 (cioè 62% per la distanza percorsa fuori dal territorio dello Stato) rispetto alla quota non imponibile ex art. 9 comma 1 n. 1 del Dpr  633/72 (cioè 38% per la distanza percorsa nel territorio nazionale), entrambi gli importi dovrebbero essere comunicati nell’ambito del c.d. “esterometro”.

Trattandosi di un’operazione rappresentata con un unico documento, non sembrerebbe possibile beneficiare dell’esclusione per gli acquisti di importo non superiore a 5.000 euro, formalmente riferita ai soli “acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia” e non a quelli che rilevano nel territorio dello Stato seppur in misura parziale (38%).

Si rammenta che, in base a una diversa impostazione, fondata sulla lettura della circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 4.3), non sarebbe dovuta l’emissione dell’autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, per effetto dell’esonero dall’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 22 comma 1 n. 3) del Dpr 633/72. In assenza della fattura o di altro documento, si potrebbe ritenere che non sussista nemmeno l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro”, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, adattando i chiarimenti forniti sul punto nella circolare n. 26/2022 in relazione alle operazioni (attive) ex art. 22 nei confronti di “privati consumatori”.

(MF/ms)




Dal 2023 soglia più alta per il differimento del bollo su fattura elettronica

Entro il prossimo 30 settembre dovrà essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare.

La scadenza interessa altresì coloro che nel primo trimestre dovevano complessivamente un’imposta di importo non superiore a 250 euro.

Il versamento può essere, infatti, effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (art. 6 del Dm 17 giugno 2014):

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 settembre 2022), laddove l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 novembre 2022), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.
Questa particolare agevolazione interesserà, dal prossimo anno, una platea di contribuenti molto più ampia, in ragione del sensibile innalzamento della soglia operato dall’art. 3 commi 4 e 5 del Dl 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Per effetto delle disposizioni contenute in tale norma, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 detta soglia passerà, infatti, dagli attuali 250 euro a 5.000 euro.

Si ricorda che, in forza del principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo (art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72), il tributo, pari a 2 euro, risulta dovuto se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, in estrema sintesi:

  • operazioni fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo;
  • operazioni fuori campo IVA per assenza del presupposto territoriale (artt. 7 ss. del Dpr 633/72);
  • operazioni esenti da IVA ex art. 10 del Dpr 633/72;
  • operazioni non imponibili relative a particolari fattispecie (è il caso, ad esempio, delle cessioni ad esportatori abituali);
  • operazioni effettuate da soggetti aderenti ai regimi di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 Dl 98/2011) o forfetario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014).
Occorre, tuttavia, sottolineare alcune questioni concernenti la recente novità legislativa.

Va, innanzitutto, rilevato che il citato decreto “Semplificazioni fiscali” ha modificato la norma che aveva introdotto l’agevolazione (art. 17 comma 1-bis del Dl 26 ottobre 2019 n. 124), innalzando la soglia per il differimento a 5.000 euro, senza emendare, tuttavia, l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, che disciplina le modalità di versamento del tributo e che resta “ancorato” all’importo di 250 euro.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, tuttora, che la soglia che consente il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell’anno sia pari a 250 euro (limite stabilito dall’art. 1 del Dm 4 dicembre 2020).

Pare quindi necessario un intervento legislativo per rendere coerenti le disposizioni e consentire la piena attuazione dell’agevolazione.

Resta poi invariato un ulteriore disallineamento di natura terminologica, che solo apparentemente non ha carattere sostanziale. Come la precedente, anche l’attuale versione dell’art. 17 del Dl 124/2019 consente di prorogare il versamento qualora l’importo dovuto sia “inferiore” alla soglia stabilita.

L’art. 6 del citato Dm 17 giugno 2014 prevede, invece, che il beneficio si possa ottenere qualora il quantum da versare “non superi l’importo” previsto.

Volendo esemplificare e restando alla disciplina attualmente vigente:

  • in base all’interpretazione letterale dell’art. 17 del Dl 124/2019, qualora nel primo trimestre, l’importo dovuto risultasse esattamente pari a 250 euro, non si potrebbe beneficiare del differimento;
  • secondo quanto disposto dall’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 (che disciplina le modalità di versamento), anche tale importo è, invece, compreso nell’agevolazione.
Laddove l’attesa modifica del Dm 17 giugno 2014 si limitasse a sostituire il valore della soglia (da 250 a 5.000 euro) e non modificasse la terminologia, permarrebbe la necessità di un coordinamento.

Va rilevato, infine, come non sia stato operato alcun cambiamento per quanto concerne il periodo di riferimento. L’agevolazione continua, infatti, a riguardare esclusivamente i primi due trimestri solari, per i quali, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare a differire il pagamento entro il 30 novembre, mentre non è prevista alcuna semplificazione per gli ultimi sei mesi dell’anno.

(MF/ms)
 




Elezioni politiche 2022: permessi elettorali ai dipendenti

Domenica 25 settembre 2022 dalle 7.00 alle 23.00 si svolgeranno le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali per le elezioni politiche.
 
Evidenziamo che anche in questa occasione i lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali (presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di candidati), hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di seggio.
 
Per quanto riguarda il trattamento economico previsto per i suddetti lavoratori, i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
 
Quanto sopra significa che:
  • Per le giornate lavorative (di norma il lunedì), il lavoratore ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di prestazione lavorativa effettiva;
  • Per le giornate festive e non lavorative (di norma il sabato e la domenica), il lavoratore ha diritto ad altrettante quote della retribuzione normale in aggiunta allo stipendio ordinario (1/26, o il diverso divisore previsto dal Ccnl, per i dipendenti retribuiti in misura fissa; 6 ore e 40 minuti nell’ipotesi di distribuzione dell’orario su 6 giorni, 8 ore nell’ipotesi di “settimana corta”, per i dipendenti retribuiti in relazione all’effettiva prestazione lavorativa). E’ facoltà dell’azienda concedere al lavoratore la possibilità di usufruire, per ogni giornata festiva o non lavorativa, riposi compensativi anziché il suddetto trattamento economico.
 
In merito alla documentazione necessaria per poter fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di durata delle operazioni elettorali, i lavoratori devono presentare al datore di lavoro:
  • Preventivamente, i documenti di nomina o di incarico;
  • Successivamente, un attestato firmato dal Presidente del seggio con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura delle operazioni di scrutinio (per i lavoratori che assolvono l’incarico di Presidente, la certificazione viene vistata dal Vice-Presidente).
 
Al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ai propri dipendenti, se richiesto, un permesso (non retribuito o da imputare in conto ferie o permessi annui retribuiti) per raggiungere il Comune di residenza.
 
Per quanto concerne il trattamento contributivo e fiscale, ricordiamo che:
  • la retribuzione corrisposta dai datori di lavoro ai lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali è soggetta a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali ed all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
  • le somme erogate dalle aziende a tale titolo sono ulteriormente deducibili dal reddito di impresa.

 
(FV/fv)
 




Credito imposta energia e gas: proroga ai mesi di ottobre e novembre 2022

Proroga e rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, con ampliamento alle imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kw.

Queste le principali novità del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato il 16 settembre dal Consiglio del Ministri, così come emerge dal comunicato stampa del Governo.

Secondo le bozze circolate, alle imprese energivore sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

A tal fine, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Tale credito d’imposta sarebbe riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per le imprese “gasivore” sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L’agevolazione sarebbe riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Novità rilevante per le imprese non energivore.
Verrebbe infatti ampliata la platea dei beneficiari, riconoscendo l’agevolazione non più con riferimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw (come nelle precedenti versioni dell’agevolazione), ma riducendo il suddetto limite a 4,5 kw.

Pertanto, alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese “non gasivore” sarebbe poi riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (fermo restando l’incremento del 30% del prezzo medio di riferimento del gas naturale).

Anche in tal caso, per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore sarebbe inoltre prevista la possibilità di richiedere la comunicazione al venditore con i dati relativi all’agevolazione.

Stando alle bozze circolate, i nuovi crediti d’imposta non dovrebbero essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 come i precedenti, ma potrebbero essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 entro la data del 31 marzo 2023 oppure del 30 giugno 2023.

Utilizzo entro il 31 marzo o il 30 giugno 2023

A tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all’art. 34 della L. n. 388/2000.

Resta inoltre ferma l’irrilevanza fiscale anche per tali crediti.

Anche i nuovi crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.

I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31 marzo 2023 o il 30 giugno 2023.

Si rileva altresì che, stando alla bozza del Dl “Aiuti-ter”, il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca sarebbe esteso agli acquisti effettuati nel quarto trimestre 2022, anche in relazione a quello utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito relativo al carburante utilizzato per mezzi trainanti sarebbe riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica.

(MF/rp)




Credito “Ricerca e Sviluppo”: sanatoria per l’indebita compensazione

L’art. 5 commi da 7 a 12 del Dl 146/2021 ha introdotto una speciale sanatoria per coloro i quali hanno compensato indebitamente il credito per ricerca e sviluppo.

Al ricorrere dei requisiti indicati dalla norma, se il credito compensato viene riversato il contribuente fruisce dello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi, oltre che della non punibilità penale.

Premesso che l’ambito applicativo della procedura di riversamento non appare ben delineato, in alcune situazioni aderire potrebbe essere conveniente.

Sovente per qualsiasi tipo di indebita compensazione gli uffici tendono ad irrogare la sanzione del comma 5 dell’art. 13 del Dlgs. 471/97 (dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato) e non quella del comma 4 (pari al 30% del credito stesso).

La domanda, che va redatta utilizzato il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987, deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2022.

In base alla bozza del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri, questo termine dovrebbe essere posticipato al 31 ottobre 2022.

Rimangono invece fermi i termini per il riversamento del credito. Pertanto, i pagamenti continuano a dover avvenire entro il 16 dicembre 2022 anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

La procedura è riservata ai soggetti ammessi al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del Dl 145/2013 per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016.

Deve trattarsi di spese realmente sostenute ma non qualificabili, dal punto di vista tecnico, come ricerca e sviluppo. Rientrano anche gli errori commessi “nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” oppure “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 comma 8 del Dl 146/2021).

Sono in ogni caso escluse le condotte fraudolente, simulate così come le spese prive di documentazione giustificativa.

La sanatoria è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del Dl 146/2021).

Applicazione della sanatoria troppo incerta

Come si può intuire, vari sono gli aspetti critici che caratterizzano la procedura di riversamento. Basti pensare al fatto che non è esattamente delineato il concetto di credito di imposta che può rientrare nella sanatoria.

È infatti noto come il confine tra credito inesistente e credito solo non spettante sia spesso labile. Il riversamento riguarda spese sostenute ma non agevolabili, locuzione alquanto vaga.

Sarebbe auspicabile che, in tempi celeri, l’Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare esplicativa.

(MF/ms)




Chiarimenti su tassazione e dividendi

Con la risposta a interpello n. 454, pubblicata il 16 settembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017.

In particolare, viene ufficializzata l’impostazione già indicata in un interpello della Direzione centrale secondo il quale i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta del 26% ex art. 27 del Dpr 600/73 anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

La disciplina transitoria della L. 205/2017 conserva però, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022.

In sostanza, quindi, la norma transitoria dispone il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi:

  • che promanano da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • la cui delibera sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.
Riguardo alle distribuzioni di utili effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, la risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, secondo cui il regime transitorio previsto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi di imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.

Si ritiene, infatti, che l’arco temporale individuato dalla norma transitoria e l’applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Tuttavia, la risposta ad interpello in commento non sembra considerare che ai fini dell’individuazione dell’intervallo temporale relativo alla disciplina transitoria la norma fa riferimento alle distribuzioni “deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” e non al periodo di imposta in cui il socio percepisce il dividendo. In altri termini, la risposta interpello n. 454/2022 non sembra considerare che la norma lega il regime transitorio alla data della delibera e non all’anno di percezione del provento.

A questo si aggiunge anche una considerazione che riguarda il principio di cassa ed il funzionamento delle norme sui dividendi nel nostro sistema.

Infatti, il momento dell’incasso del dividendo rappresenta per il percipiente non imprenditore il presupposto impositivo che individua l’anno di tassazione, mentre il regime impositivo applicabile si collega all’aliquota IRES che è stata liquidata sugli utili realizzati dalla società di capitali che li ha prodotti. Proprio su questo meccanismo si basa la concorrenza parziale al reddito del 40%, del 49,72% e del 58,14% che corrisponde ad utili che hanno scontato l’IRES rispettivamente con aliquota del 33%, del 27,50% e del 24%.

Finora il principio è stato quello di mantenere stabile il prelievo società + socio a prescindere dal momento in cui viene incassato il provento.

Si rischia di penalizzare gli utili più vecchi

Ne consegue che non è coerente con questo sistema legare il criterio di cassa per la tassazione del dividendo con il regime impositivo applicabile al socio.

La stessa ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56 ha affermato che, se l’obiettivo è quello di tutelare gli utili formatisi prima dell’introduzione del nuovo regime fiscale, il regime della concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi su partecipazioni qualificate si applica anche “alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017” nonostante la norma faccia riferimento quelle deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”.

L’impostazione indicata nella risposta n. 454/2022, invece, si pone in senso opposto, mettendo in secondo piano la ratio del regime transitorio della L. 205/2017 che è quella di non penalizzare gli utili prodotti prima del 2017.

(MF/ms)
 




Materiali e oggetti in plastica riciclata: online il nuovo regolamento Ue

L’Unione Europea ha pubblicato un regolamento che si occupa di aggiornare le tecnologie di riciclaggio considerate idonee per il contatto con gli alimenti. Il tema di è grande interesse per la filiera di riciclo della plastica perché tiene conto delle innovazioni e permette di allargare le possibilità di riciclo e di impiego di alcuni materiali.

Il nuovo Regolamento Ue è il 2022/1616 e abroga il precedente regolamento (CE) n. 282/2008. Si trova on-line, scaricabile direttamente. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 settembre 2022 ed entra in vigore il 10 ottobre 2022.

Il provvedimento è relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e disciplina in particolare:

a) l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
c) l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Nelle premesse del regolamento sono indicate le carenze delle norme preesistenti e le novità tecnologiche che hanno richiesto la revisione del testo precedente.

(SN/bd)
 
 




Antincendio: promemoria sulle novità in vigore dal 4 ottobre 2022

Trascorso un anno le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021) stanno per entrare in vigore.
Questa circolare intende ricordare a tutti gli aspetti nuovi che avevamo già descritto nella circolare Api n. del 2021 a cui si rimanda per i dettagli.

La novità principale riguarda i tempi di aggiornamento del corso per addetti antincendio, è stato definito per legge che ogni 5 anni va svolto l’obbligo di aggiornamento.

Inoltre, si ricorda che ogni piano di emergenza deve tenere conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: 

1) in esercizio
2) in emergenza
;

inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul numero degli occupanti; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per persone con esigenze speciali, ai fini di garantire l’inclusività.

La formazione sul tema emergenze deve riguardare tutti i lavoratori (art.3): il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

(SN/bd)