Sono state definite le norme tecniche di prevenzione incendi per alcune categorie di impianti di gestione rifiuti, in particolare: stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
Le norme tecniche, stabilite nell’allegato 1 del Dm 26 luglio 2022, pubblicato in agosto 2022, si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelli esistenti alla data del 9 novembre 2022 cioè quando entrano in vigore le norme tecniche citate; le disposizioni transitorie (art.5) specificano che le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Il testo del Dm 26 Luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.187 del 11-08-2022 è direttamente consultabile on line, si allega per comodità il pdf dell’allegato 1.
(SN/bd)