Aperto il “Buono fiere” dedicato all’internazionalizzazione
Inoltre, già, dal 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.
Il “buono fiere” è assegnato dal MISE (Ministero dello sviluppo economico), sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal MISE stesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.
È con il decreto direttoriale 4 agosto 2022 che il MISE ha dettato le modalità di presentazione delle domande.
Introduzione
L’art. 25-bis del Dl. 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto “Aiuti”), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un nuovo incentivo del valore massimo di 10.000 euro, pari al 50 per cento delle spese sostenute per chi partecipa a una o più manifestazioni fieristiche internazionali in Italia.
Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/) e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Requisiti richiesti all’impresa per l’accesso al bonus
Per accedere ai fondi, è necessario che il soggetto rientri nei seguenti parametri:
- essere il legale rappresentante dell’impresa proponente;
- avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche;
- avere sostenuto o dovere sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000.
- spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
- spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
- spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
- spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Presentazione dell’istanza
Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.
Nell’istanza, è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e MISE, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.
L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l’espletamento delle seguenti attività:
- accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;
- finalizzazione della domanda.
Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).
All’istanza di rimborso devono essere allegate:
- copia del buono fiere;
- copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
- la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse;
- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante la quale il soggetto beneficiario attesta l’avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.
- verifica la completezza e la regolarità della richiesta e
- determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, come dichiarato dall’impresa beneficiaria.
Nel caso di esito negativo dei controlli, il MISE procede alla revoca delle agevolazioni.
Il MISE può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal decreto.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MISE.
Obbligo di trasparenza
Entro il 30 giugno di ogni anno bisogna accedere al sito CLICCANDO QUI, indicare il codice fiscale nel campo “C.F. Beneficiario” e scaricare i dati necessari all’informativa da fornire.
(MF/ms)