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“Anche nelle piccole ditte c’è maggiore turn over”

La Provincia del 27 luglio 2022, il vicedirettore Mario Gagliardi interviene sul fenomeno dimissioni dal lavoro.




Confapindustria Lombardia: “Indagine congiunturale secondo trimestre 2022: tempesta energia in arrivo per le imprese”

Si sta lavorando, c’è qualche segnale di calo negli ordini, ma il fattore di maggior rilievo è che serpeggia grande preoccupazione tra gli imprenditori lombardi per quello che accadrà tra qualche mese a causa dell’energia. E’ quello che emerge dall’indagine congiunturale relativa al secondo trimestre del 2022 che ha condotto il Centro Studi di Confapindustria Lombardia tra le aziende associate.
Nel primo trimestre i risultati raggiunti dalle imprese associate ci rappresentavano una fase generalmente positiva per le intervistate, con fatturato e produzione in crescita per 6 associate su 10 e aumentavano in modo leggermente meno che proporzionale gli ordini per il 55% degli intervistati.
Nel trimestre in esame, ovvero il secondo, gli ordini segnano un rallentamento vistoso (aumentano per il 47% degli associati, ma per 3 su 10 si riducono) così come produzione e fatturato (in riduzione per il 25% circa delle imprese).
Analizzando i singoli territori, le aree di Brescia e di Varese sembrano reggere fatturato e produzione, a fronte di ordinativi in crescita per più di 5 associati su 10 (e per altri 2 su 10 sono stabili). L’area di Lecco Sondrio soffre una più scarna spinta degli ordinativi, confinata a poco meno di 4 imprese su 10, stabili per poco più di 2 su 10.
L’occupazione spinge maggiormente per l’area di Lecco Sondrio (24%) e Varese (20%), più stabile a Brescia dove aumenta nel 14% dei rispondenti.
Il tema di maggior rilievo che risalta da questa indagine riguarda le aspettative degli imprenditori sulla seconda metà dell’anno causate dalle tensioni sul tema energia: sono pessime le previsioni su prezzi e fornitura energetica.

“Sì, confermo quello che hanno fatto emergere i colleghi in questa indagine – commenta Luigi Sabadini, presidente Confapindustria Lombardia – siamo enormemente preoccupati per quello che ci aspetta tra poche settimane. Come Lombardia siamo parte attiva dialogando costantemente con la Regione per evidenziare questo problema che sta coinvolgendo tutte le imprese. Ieri il presidente di Confapi Maurizio Casasco ha incontrato Mario Draghi, gli ha consegnato il dossier energia che abbiamo preparato e ha portato avanti la richiesta di istituire una cassa integrazione in deroga e di velocissima attivazione a causa degli aumenti dell’energia, tipo quella istituita per il Covid. Per molte aziende oramai è anti-economico produrre, viste le bollette che stanno arrivando e quindi si chiuderanno linee di produzione o produzioni intere per non lavorare in perdita. I ristori non sono sufficienti a colmare i costi esorbitanti ormai raggiunti e la lungaggine burocratica per usufruirne è esasperante. Si parla di stabilire “un tetto” al prezzo del gas da parte dell’Unione europea, concordo, ma deve essere una “sospensione” al mercato, non deve cioè diventare un ulteriore fardello fiscale pagato dai soliti noti. A tutti gli effetti i governi devono avere il coraggio di dire basta e mettere in atto una prova di forza contro chi sta stra-guadagnando sulla pelle di aziende e famiglie”.




Gli strumenti di Simest a supporto delle imprese colpite dalla crisi ucraina

Trasmettiamo in allegato la presentazione illustrata da Simest durante il webinar del 26 luglio scorso sui finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese esportatrici colpite dalla crisi ucraina.
 
Eventuali richieste di chiarimento o di informazione potranno essere inviate a Manuela Sacchi: manuela.sacchi@api.lecco.it, 0341.282822.

(MP/am)




Telemarketing selvaggio: è operativo il nuovo registro delle opposizioni

A partire dal 27 luglio 2022, è operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio. Tra le principali novità, si segnala l’estensione ai numeri di telefono cellulare della possibilità di iscriversi al registro.

Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ricorda che si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni.

Per iscriversi al registro è possibile:

  1. compilare un apposito modello disponibile sul sito del RPO (www.registrodelleopposizioni.it); oppure
  2. telefonare al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari; o, infine
  3. inviare un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
Restano comunque valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo RPO, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione.

(MF/ms)




Diritto detrazione Iva: le regole per l’emissione della nota di accredito

Il diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato all’esistenza di un duplice requisito: l’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale) e il possesso di una valida fattura di acquisto (presupposto formale).

L’esercizio del diritto può avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i citati presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta (art. 19 comma 1 del Dpr 633/72).

Ciò significa, ad esempio, che è ancora possibile detrarre l’imposta relativa a una fattura di acquisto ricevuta nel 2021 (e relativa a tale anno), non annotata tempestivamente nel registro degli acquisti.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, nel caso appena descritto, il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, il cui istituto è disciplinato dall’art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98.

Un ulteriore profilo connesso al recupero dell’Iva, decorso il termine di presentazione della dichiarazione annuale, concerne l’emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72. La variazione in diminuzione può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata ed è circoscritta a specifiche situazioni. Inoltre, non è ammessa sine die, ma sconta precisi limiti temporali (risposta a interpello n. 832/2021).

Sul tema, si è espressa la circ. dell’Agenzia n. 20/2021 (e, poi, la circ. n. 5/2022) precisando che:

  • l’emissione della nota deve avvenire entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione;
  •  il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione è da individuarsi nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva riferita all’anno di emissione del documento.
A livello sistematico, la nota di credito è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione (risposte a interpello nn. 592/2020 e 762/2021). Può però accadere che il cedente o prestatore, a fronte di una precedente fattura per un’operazione imponibile, non riesca a emettere tempestivamente il documento rettificativo ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72, mettendo “a rischio” la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Emblematico è il caso esaminato nella risposta a interpello n. 388, pubblicata il 26 luglio dall’Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, il fornitore aveva erroneamente applicato una maggiore Iva per un’errata qualificazione di parte dell’operazione. Il cedente aveva applicato il regime di “aliquota zero” (esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”) per gli ecotomografi, come previsto, all’epoca, dall’art. 124 del Dl 34/2020, escludendo invece dal beneficio i beni accessori (es. pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), usati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e minimizzare il rischio di infezioni.

Tali beni rispondevano alla ratio dell’agevolazione (il contrasto al Covid-19) e integravano i requisiti del nesso di accessorietà, come delineati dalla Corte Ue (tra le molte, causa C-463/16). Difatti, un’operazione è considerata accessoria a un’operazione principale “quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.

La maggiore imposta erroneamente applicata non era stata rettificata mediante la nota di variazione in diminuzione, non essendo stato rispettato il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 26 comma 3 del Dpr 633/72, nel caso di “inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del Dpr 633/72”. Il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’emissione della nota (ovvero di quello per l’esercizio del diritto alla detrazione) non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase seguente, una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, contenente la riduzione non operata dell’imposta, ovvero un’istanza di restituzione del tributo ex art. 30-ter del Dpr 633/72 (circolare n. 20/2021).

L’Agenzia ha, dunque, individuato le condizioni per il recupero dell’imposta mediante gli istituti c.d. “alternativi” alle note di variazione. Per quanto concerne il rimborso ex art. 30-ter del Dpr 633/72, si ribadisce che è possibile ricorrervi qualora sussistano condizioni oggettive che non consentono di emettere la nota di variazione. Viceversa, non ci si può avvalere dell’istituto qualora il termine per l’esercizio della detrazione sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Invece, in merito alla dichiarazione Iva integrativa “a favore”, l’Agenzia ne esclude la presentazione nell’ipotesi in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia spirato, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare (circ. n. 20/2021).

(MF/ms)




Prestiti ai dipendenti: fringe benefit a rischio tassazione

Superando la misura ipotizzata a giugno, nella riunione della Bce del 21 luglio è stato aumentato di 50 punti base il tasso di interesse di riferimento (TUR), che passa così dallo 0% allo 0,50% a partire dal 27 luglio 2022.

La Bce ribadisce che nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo sarà opportuna un’ulteriore “normalizzazione dei tassi di interesse”, aprendo a un graduale, ma duraturo, percorso di crescita dei tassi.

La modifica e quelle che forse verranno nel futuro hanno anche un impatto sul piano fiscale, in quanto sono diverse le disposizioni che, a vario titolo, fanno riferimento al Tur (cfr. la voce di Guide Tasso ufficiale di riferimento).

Con specifico riferimento al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera b) del Tuir, in caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), il fringe benefit è costituito dal 50% della differenza tra:

  • l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di sconto (TUS, ora tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea) vigente al termine di ciascun anno;
  • l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
La norma, a chiaro contenuto agevolativo, interviene solo nel caso in cui il tasso d’interesse applicato dal datore di lavoro sia inferiore al TUR, ipotizzando che il Tur individui forfetariamente il valore di mercato del costo del finanziamento.

Naturalmente, se il valore di mercato è pari zero non si ha tassazione.

Con la risoluzione n. 46/2010, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il richiamato criterio del Tuir si applica anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, direttamente sul conto corrente che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo, un contributo aziendale a copertura di una quota degli interessi maturati. In tal caso, infatti, sempreché le modalità di accreditamento della somma realizzino un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi del mutuo, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anziché l’intero importo degli interessi pagati dal datore di lavoro, il 50% dell’ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi rimasti a carico del dipendente.

In tale prospettiva, anche il credito welfare destinato quale “contributo azienda su interessi per finanziamenti” concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti previsti dall’art. 51 comma 4 del Tuir (così ris. Agenzia Entrate n. 55/2020).

Alla luce della disciplina sopra esposta, se nel corso del 2021 il datore di lavoro ha rimborsato tutti gli interessi passivi del dipendente, in capo a quest’ultimo non si è formato alcun fringe benefit tassato, in quanto a fine 2021 il Tur era ancora pari a zero.

Con il cambiamento di scenario cui si è fatto cenno, la questione si complica anche se, ai fini delle ritenute da effettuare fino a fine anno, occorre considerare il Tur vigente alla fine del 2021, salvo effettuare il conguaglio, che terrà conto del Tur vigente al termine del 2022 (circ. 17 maggio 2000 n. 98, § 5.2.1).

Quindi, in concreto, anche dopo l’aumento disposto dalla Bce, il datore di lavoro nei prossimi mesi non dovrà fare nulla; calcolerà poi il fringe benefit in sede di conguaglio con il tasso in vigore a fine anno che, per quanto sopra riferito, potrebbe essere anche superiore allo 0,50%.

Si ipotizzi quindi un prestito a un dipendente con le seguenti caratteristiche:

  • quota capitale: 80.000 euro;
  • Tur pari allo 0,50%, con interessi pari a 400 euro;
  • tasso effettivamente applicato dalla banca pari al 2%, con interessi pari a 1.600 euro coperti da un contributo riconosciuto dal datore di lavoro di 1.600 euro, con conseguente importo complessivo degli interessi a carico pari a zero.
In tal caso, la differenza tra gli interessi è 400 euro e il fringe benefit è pari a 200 e concorre a formare la soglia di “esenzione” di 258,23 euro.

Nell’ipotesi in cui il Tur venga poi ulteriormente innalzato, ad esempio in misura pari a 0,75%, considerando i medesimi dati sopra esposti il fringe benefit sarebbe pari a 300 (considerando il 50% della differenza tra gli interessi calcolati sul Tur pari a 600 e gli interessi effettivi pari a zero), superando
quindi già di per sé la suddetta soglia e rendendo imponibile per il dipendente l’intero importo, unitamente agli altri eventuali fringe benefit ricevuti. Anche tale effetto dovrà essere considerato al momento del conguaglio.

Nel caso in cui il rimborso degli interessi sia solo parziale, occorre verificare che il tasso effettivamente a carico del dipendente non superi quello del Tur.

Se anziché rimborsare l’intero importo degli interessi, nell’esempio sopra proposto, il datore di lavoro rimborsasse solo 800 euro, il tasso effettivo sarebbe comunque superiore a quello della Bce, con la conseguenza che non ci sarebbe alcun compenso in natura, come è accaduto dal 2016 a oggi.

(MF/ms)
 




Cosa succede in caso di triangolazione comunitaria e esterometro

Dal 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le nuove modalità di comunicazione delle operazioni effettuate con l’estero; i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Restano escluse dall’adempimento le operazioni con bolletta doganale (esportazioni e importazioni), quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7 -octies Dpr 633/1972; in quest’ultimo caso solo se di importo non superiore a 5.000 euro.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui sopra vanno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fatturazione elettronica. Con riferimento alle medesime operazioni:

  1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Si propone il caso di una triangolazione Iva comunitaria in cui il soggetto promotore italiano è coinvolto nella duplice veste di acquirente/cedente, evidenziando il trattamento Iva e le conseguenti modalità di trasmissione dei dati ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Nello specifico, ipotizziamo un’operazione triangolare in cui un soggetto passivo Iva italiano venda dei beni ad un cliente comunitario (es. tedesco) e chieda al proprio fornitore intra-Ue (es. francese) di consegnare la merce direttamente in Germania, designando il cliente finale (tedesco) quale debitore dell’imposta. La merce, nel caso di specie, viaggia direttamente dalla Francia alla Germania.

L’operazione descritta, disciplinata dagli articoli 141 e 197 Direttiva 2006/112/CE, nel nostro ordinamento interno è regolata dall’articolo 40, comma 2, Dl. 331/1993 secondo cui: l’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del beneÈ comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.

Pertanto, ai fini Iva, il promotore italiano riceve una fattura dal fornitore francese senza Iva che integra come non imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 D.L. 331/1993; l’integrazione, senza applicazione dell’imposta, potrà essere assolta alternativamente:

  • sulla fattura cartacea del fornitore, ai sensi degli articoli 46 e 47 Dl. 331/1993, annotando sulla stessa che trattasi di operazione non imponibile ex articolo 40, comma 2, Dl. 331/1993;
  • trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio con Tipo documento TD18 e Natura operazione N3.2.
Sul punto la Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro (versione 1.7) precisa che il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SdI per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie e per alcune triangolazioni comunitarietra cui:
  • l’ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale).
Chi si avvale dell’integrazione “elettronica”, con la trasmissione del file TD18 assolve contestualmente anche alla comunicazione dell’esterometro, secondo le nuove modalità di invio.

Diversamente, chi sceglie di proseguire con l’integrazione fisica del documento cartaceo, dovrà trasmettere comunque l’esterometro (inviando un file xml TD18 con Natura N3.2) entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore Ue.

Con riferimento al lato attivo, invece, il cedente nazionale emette una fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993 nei confronti del cliente tedesco, designandolo quale debitore dell’imposta, inserendo un’esplicita dicitura in fattura in tal senso.

L’operazione infine dovrà essere trasmessa allo SdI entro 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, inserendo all’interno del file xml la Natura operazione N3.2 e il codice destinatario XXXXXXX.

(MF/ms)

 
 




Superbonus: necessario il bonifico per i non titolari di reddito di impresa

Per poter fruire del Superbonus, di cui all’art. 119 del Dl 34/2020, i soggetti non titolari di reddito di impresa devono pagare le spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la ritenuta d’acconto dell’8% nei confronti del destinatario del pagamento. Soltanto se la ritenuta è stata operata non è necessario ripetere il bonifico, ma se la ritenuta non è stata operata l’unico modo per non perdere il diritto all’agevolazione è la ripetizione del bonifico e non sarebbero sufficienti le dichiarazioni sostitutive rilasciate dall’impresa (con le quali si attestano che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa) come invece precisato con riguardo ad altre detrazioni “edilizie”.

Il chiarimento, contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28 (p. 176) e riguardante il superbonus, sembrerebbe differire rispetto ai chiarimenti che hanno riguardato altri bonus fiscali.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Dm n. 41/98 e dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Dm 6 agosto 2020 n. 159844 “Requisiti”, per la quasi totalità delle detrazioni “per interventi” (fanno eccezione, ad esempio, “bonus mobili” e “bonus verde”), il pagamento delle spese detraibili da parte dei soggetti non titolari di reddito d’impresa deve avvenire mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:

  • il numero e la data della fattura;
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico soltanto le spese relative: agli oneri di urbanizzazione; all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; alla Tosap come precisato, tra le altre, dalla Rm 15 aprile 99 n. 69270, dalla ris. Agenzia delle Entrate 18 agosto 2009 n. 229 e dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022, p. 183).
Sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione a spese che danno diritto a fruire delle detrazioni di imposta, si applica la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del Dl 78/2010, attualmente fissata all’8%, la cui applicazione compete all’intermediario finanziario (“le banche e le Poste Italiane SPA”).

Affinché possa quindi essere operata la ritenuta è necessario pagare le spese relative agli interventi effettuati mediante l’apposito bonifico “parlante”; ai fini della spettanza del superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020 possono essere utilizzati “i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022, p. 108).

L’obbligo di utilizzare il bonifico, invece, non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa (art. 6 comma 1 lett. e) del Dm  6 agosto 2020 n. 159844 “Requisiti”; cfr. circ. nn. 23/2022, p. 108 e 28/2022, p. 176).

Anche per il superbonus, così come per le altre detrazioni “per interventi”, la circ. n. 28/2022 precisa che “la non completa compilazione del bonifico bancario/postale” che pregiudichi l’applicazione della ritenuta d’acconto “non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto”. Inoltre, come già precisato nella circ. n. 30/2020 (§ 5.3.3) “la ripetizione del bonifico non si rende, invece, necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta” di cui all’art. 25 del Dl 78/2010.

Con riguardo al superbonus, quindi, non sembra essere contemplata la possibilità riconosciuta per altre detrazioni “edilizie” (ad esempio, per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici) dall’Amministrazione finanziaria (tra le altre, circ. nn. 7/2021, 43/2016 e 7/2017) secondo cui, nel caso in cui sia stato utilizzato per errore un bonifico diverso da quello “parlante” e non siano stati indicati tutti i dati richiesti (e, in conseguenza di ciò, l’intermediario finanziario non abbia potuto applicare la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del Dl 78/2010), né sia stato possibile ripetere il bonifico, il diritto alla detrazione non è pregiudicato, a condizione però che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

(MF/ms)