A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni con controparti non stabilite in Italia devono essere trasmessi in formato XML, mediante il Sistema di Interscambio, come previsto per le fatture elettroniche.
È, infatti, mutata la disciplina del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.
La precedente comunicazione, effettuata su base trimestrale (e ancora dovuta per le operazioni del secondo trimestre 2022), si è tramutata in un invio “puntuale” dei dati, in relazione a ciascun acquisto e a ogni singola cessione o prestazione.
La nuova modalità di trasmissione interessa le operazioni attive e passive, riguardando sia operatori stabiliti nell’Unione europea che in Paesi terzi. Non rileva, ai fini della comunicazione, lo status del cliente, che può, quindi, essere un soggetto passivo o un “privato consumatore”.
Il maggiore impatto, per gli operatori, è dato dalle nuove modalità di trasmissione, dai nuovi termini entro cui effettuare la comunicazione e dal contenuto.
Termini e modalità di comunicazione
Sul fronte “attivo”, cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia possono essere agevolmente gestite inviando i dati al SdI nei termini già previsti per l’emissione delle fatture (vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione).
Meno immediata è l’individuazione del termine di invio dei dati per le operazioni passive.
Secondo la versione vigente dell’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, la trasmissione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per gli acquisti (di beni o di servizi) da fornitori stabiliti in altri Stati Ue, l’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 rinvia agli artt. 46 e 47 del Dl 331/93 quanto agli obblighi di fatturazione e registrazione.
In particolare, secondo il citato art. 47, il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.
Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.
Ciò è coerente con il termine ultimo per l’invio dei dati, previsto dal nuovo “esterometro”.
Si evidenzia che il file XML, per gli acquisti intracomunitari di beni (e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti Ue), dovrà essere compilato anche con l’indicazione dell’Iva dovuta, qualora si tratti di un’operazione imponibile – così come previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 nella versione 1.7 – oltre alla necessità di riportare l’imposta nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.
Per i servizi generici, ricevuti da soggetti passivi extra Ue, l’autofattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il termine, dunque, coincide con quello richiesto per l’invio dei dati nell’ambito dell’esterometro.
Più delicata è la gestione degli acquisti di beni presenti in Italia da soggetti passivi extra Ue o delle prestazioni di servizi diversi da quelli generici, rese da questi ultimi a operatori economici stabiliti in Italia (questione analoga è stata sottolineata di recente da ANC e Confimi, nella Nota congiunta del 1° luglio 2022).
L’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 richiede che gli obblighi conseguenti a tali operazioni debbano essere assolti dal cessionario o committente. Ne consegue che questi sia tenuto all’emissione di un’autofattura (in formato analogico o elettronico) entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.
È necessario, pertanto, avere contezza del momento di effettuazione dell’operazione, posto che generalmente l’autofattura deve essere emessa entro i successivi dodici giorni, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore Ue, per documentare con autofattura i predetti acquisti da fornitori extra Ue non assume rilevanza il momento di ricezione del documento.
Ai fini dell’esterometro i tempi sono maggiormente dilatati. Come detto, il file elettronico deve essere infatti trasmesso “entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.
Si comprende come, nel caso in cui si desiderasse optare per l’invio elettronico dell’autofattura (codice “TD17” per l’acquisto di servizi o “TD19” per l’acquisto di beni), utilizzando il medesimo documento anche per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la trasmissione dovrebbe essere necessariamente anticipata.
Qualora, invece, si decidesse di attendere il maggior termine previsto per l’esterometro, sarebbe indispensabile emettere anticipatamente il documento cartaceo, per non incorrere nella sanzione per omesso reverse charge (art. 6 comma 9-bis del Dlgs. 471/97).
Contenuto dei dati di trasmissione
In precedenza, per le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (sia attive sia passive) era richiesto il solo invio di specifiche informazioni, individuate dal punto 9.1 del provvedimento n. 89757/2018, vale a dire: i dati identificativi del cedente o prestatore; i dati identificativi del cessionario o committente; la data del documento comprovante l’operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti); il numero del documento; la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta (oppure, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione).
L’attuale versione del provv. n. 89757/2018, riferita alle operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, invece, si limita ad affermare che l’invio dei dati al SdI avviene “secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.
La versione 1.7 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, attualmente in vigore a seguito del provv. n. 374343/2021, quanto al contenuto del file XML, prevede diverse linee di dettaglio (campi della sezione 2.2.1).
Analizzandole, emerge la presenza di alcune informazioni che prima non erano contemplate nell’ambito dell’esterometro, tra cui la c.d. “descrizione” ossia: la “natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione”.
È un’implementazione che va nella direzione di arricchire la comunicazione con controparti non stabilite di tutte le indicazioni obbligatorie della fattura, come individuate dall’art. 21 comma 2 del Dpr 633/72.
Si evidenzia come, sino al 1° luglio, le informazioni “qualitative” legate alla descrizione del bene o servizio non dovevano essere rilevate (né nell’esterometro né nel documento cartaceo) per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue, non essendo tali dati richiesti per l’integrazione delle fatture ex art. 46 del Dl 331/93.
(MF/ms)