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Esportazione imballaggi in Germania: dall’ 1 luglio 2022 coinvolto anche il settore B2B

Come si anticipava nella circolare Api n.342 del 16 giugno 2022, dal primo luglio 2022 tutte le imprese esportatrici di merci imballate in Germania dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla legge tedesca sugli imballaggi, pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.

Questo richiede che tutte le aziende esportatrici debbano obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid (registro elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).

Nel caso in cui gli imballaggi siano destinati direttamente ad un consumatore finale privato è imprescindibile anche l’adesione ad un sistema duale (cioè stipulare un contratto con specifiche società private per la gestione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi immessi sul territorio tedesco).

I vari obblighi sono di chi ha la responsabilità giuridica del prodotto al momento del passaggio di confine, quindi:

  • la responsabilità è del venditore se la consegna è effettuata franco arrivo (a carico dell’esportatore/venditore);
  • la responsabilità è del compratore se la consegna è effettuata franco partenza (a carico dell’importatore/compratore).
Fino al 30 giugno 2022 gli obblighi riguardavano solo gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C), dal primo luglio 2022 sono invece estesi anche al settore B2B (coinvolgendo così anche gli imballaggi commerciali e per il trasporto…).

In caso di e-commerce sul mercato tedesco, la responsabilità di adempiere agli obblighi ricade normalmente sul venditore.

Per chiarimenti è utile rivolgersi alla Ahk Italien (Camera di commercio italo – germanica).

(SN/bd)
 




“I ragazzi vanno assistiti nella scelta della scuola”

La Provincia del 30 giugno 2022, pagine dedicate al mondo universitario, parla la pro-rettrice del Politecnico Manuela Grecchi che ha partecipato alla tavola rotonda per i 30 anni del Gruppo Giovani Imprenditori Api




Isa: nel cassetto fiscale le comunicazioni per le anomalie rilevate negli anni 2018-2019-2020

Con il provvedimento n. 237932, pubblicato il 24 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono rese disponibili:
  • le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;
  • le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni, utilizzando lo specifico software.
Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2021 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2018-2019-2020 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
  • imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2020, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA BG68U) con incongruenze, per il 2020, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA BG91U) che presentano, per il 2020, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che hanno presentato l’ISA BG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2020 incongruenze tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti dal relativo Albo per il 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2020, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica 2021;
  • professionisti che, per il periodo 2020, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2021;
  • professionisti che, per il 2020, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2021;
  • imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2020, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2020.
Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell’utilizzo delle cause di esclusione relative all’inizio e alla cessazione dell’attività e all’emergenza COVID (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l’esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli ISA a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice ATECO dichiarato).

Se sono rilevate più anomalie, le comunicazioni segnalano le tre più gravi.

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia e potranno essere regolarizzati errori od omissioni effettivamente riscontrati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.

(MF/ms)
 




Operazioni verso San Marino: istruzioni per l’emissione della fattura elettronica

Nei recenti decreti in materia fiscale (Dl 36/2022 e Dl 73/2022, in corso di conversione in legge), non consta un differimento dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino secondo l’art. 12 del Dl 34/2019.

Rimane confermato quanto previsto dal Dm 21 giugno 2021 e, dunque, l’obbligo dal 1° luglio 2022 di emettere fattura elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio, per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti di beni da tali soggetti.

Le modalità di predisposizione, trasmissione e ricezione delle e-fatture seguono le medesime regole previste per la fatturazione elettronica delle operazioni “interne” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate nn. 89757/2018 e 211273/2021).

L’art. 2 comma 2 del Dm 21 giugno 2021 stabilisce che l’emissione dell’e-fattura non è obbligatoria “per le ipotesi escluse da disposizioni di legge”.

La suddetta deroga non interessa più i soggetti in regime forfetario e in regime c.d. “di vantaggio”, con ricavi o compensi annui superiori a 25.000 euro, poiché quest’ultima categoria di soggetti, proprio a decorrere dal 1° luglio 2022, rientra negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 18 del Dl 73/2022.

Nemmeno possono ritenersi esclusi i soggetti non stabiliti in Italia, muniti di identificazione diretta o rappresentante fiscale nominato nel territorio dello Stato, poiché l’art. 1 del Dm 21 giugno 2021 espressamente menziona, quali destinatari dell’obbligo, “i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia”.

L’obbligo in parola, comunque, sembra porsi in contraddizione con l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015 per i soggetti che non sono stabiliti ai fini Iva in Italia (secondo l’autorizzazione comunitaria rilasciata, da ultimo, con la decisione n. 2251/2021). 

Con l’introduzione del nuovo obbligo di e-fattura, viene, quindi, a cessare il periodo transitorio durante il quale era ancora consentita l’emissione in formato cartaceo da e nei confronti di operatori sammarinesi.

L’emissione di fatture via SdI era possibile già per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Per le cessioni dall’Italia a San Marino, sulla base della versione 1.7 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, resta confermata la codifica “N3.3”, dedicata alle operazioni “Non imponibili – Cessioni verso San Marino”.

Nel caso degli acquisti di beni, invece, essendo i fornitori soggetti extra Ue, il codice cui fare riferimento è “TD19”, dedicato all’acquisto di beni effettuati a norma dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

I nuovi obblighi hanno effetti anche sulla presentazione (o meno) del c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, il quale, dal prossimo 1° luglio, dovrà essere effettuato inviando i dati in formato XML e trasmettendoli allo SdI, analogamente a quanto avviene per la fatturazione elettronica.

Le operazioni per le quali l’e-fattura nei confronti di San Marino rimarrà facoltativa anche dopo il 1° luglio (essenzialmente, le prestazioni di servizi rese e ricevute) richiederanno l’invio del file XML nell’ambito del c.d. “esterometro”.

Anche i termini sono parificati alla fatturazione, non essendo più previsto l’invio dei dati con periodicità trimestrale (come avveniva per le operazioni sino al 30 giugno 2022).

Dunque, per i dati relativi alle prestazioni rese, la trasmissione avviene nei termini di emissione delle fatture, vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione del servizio (art. 21 comma 4 del Dpr 633/72).

Per i servizi ricevuti, l’invio dei dati è effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Sebbene tale aspetto non sia stato espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate, si dovrebbe utilizzare il codice “TD17”, corrispondente all’autofattura per i servizi da soggetti non stabiliti, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Un beneficio, per le operazioni che rientrano nell’ambito del c.d. “esterometro” in luogo dell’e-fattura obbligatoria, si ha sul piano sanzionatorio (definito dall’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97).

Difatti, la pena pecuniaria per l’omessa o errata trasmissione dei dati, dal 1° luglio 2022, è pari a 2 euro per ogni documento omesso o errato, entro il limite massimo di 400 euro per ciascun mese (la sanzione è riducibile alla metà se l’invio avviene nei 15 giorni successivi al termine).

Da ultimo, si rammenta che è stata confermata l’esclusione dalla compilazione dei modelli INTRASTAT nei rapporti con San Marino, a seguito dell’entrata in vigore del Dm 21 giugno 2021 (cfr. avviso 17 dicembre 2021).
 

(MF/ms)




Segnali di vitalità all’ombra dei campanili

Il sociologo Aldo Bonomi, ospite della nostra serata Api del 17 giugno scorso, ha scritto un articolo per Il Sole 24 Ore citandoci.

Per leggerlo CLICCARE QUI 




Al via il nuovo esterometro: come utilizzare i documenti TD17-TD18-TD19

Si avvicina il 1° luglio, data a decorrere dalla quale, come ormai noto, troveranno applicazione le nuove modalità di trasmissione dell’esterometro, esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.

Con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, utilizzando i seguenti tipi di documento:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72.

Di seguito si riportano, in una tabella di sintesi, le modalità di compilazione dei tre tipi di documenti.

 

  Documento Xml TD17 Documento Xml TD18 Documento Xml TD19
Quando va emesso Quando il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ha emesso una fattura non elettronica per prestazioni di servizi: l’Iva non è indicata in fattura, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il committente emette quindi il documento TD17 ad integrazione della fattura ricevuta. Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini Iva in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.
Il cedente residente in altro paese Ue emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il cessionario deve predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue.
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.
Il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale. L’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario, il quale deve predisporre un documento TD19.
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva utilizzando la natura N3.6..
Come compilare il campo <CedentePrestatore> Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD17 riportando l’identificativo estero del prestatore.
Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
 
Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD19 riportando l’identificativo estero del prestatore.
Come compilare il campo
<CessionarioCommittente>
Dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.
Come compilare il campo
<CodiceDestinatario>
Si ricorda che questi documenti sono recapitati esclusivamente all’emittente, per cui l’emittente dovrà indicare il proprio codice destinatario oppure il codice “0000000”.
Il codice “XXXXXXX” può essere invece utilizzato solo nelle fatture attive emesso verso soggetti non stabiliti.
Come compilare il campo
<Data> della sezione “Dati Generali”
• Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-Ue
 Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-Ue o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero). ·                 Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di beni intra-Ue
· Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni extra-Ue.
Come compilare la sezione
<DettaglioLinee>     
Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l’imponibile e l’Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).
Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l’imponibile e l’Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, per gli acquisti non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
Devono essere compilati i consueti campi, indicando imponibile e Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere indicata la Natura (ad esempio, per i non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all’interno di un deposito Iva occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia occorre indicare la Natura N2.2).
Come compilare il campo
<DatiFattureCollegate>
Estremi della fattura di riferimento.
Come compilare il campo
<Numero>
Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

 

Si ricorda, da ultimo, che, ai sensi dell’art. 12 Dl 73/2022 sono stati esclusi dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies Dpr 633/72 (si pensi alle prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, ai noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, ai trasporti di persone all’estero, agli acquisti di carburante all’estero, ecc.) purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

(MF/ms)

 
 




Invernizzi Presse bonus dipendenti: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sull’iniziativa della nostra associata Invernizzi Presse. 
 




Possibili controlli da parte di Ats Brianza sulle minuterie metalliche

In occasione del recente comitato periodico sicurezza per le provincie di Lecco e di Monza, coordinato dall’Ats Brianza, le organizzazioni sindacali e datoriali hanno appreso che i controlli programmati nei mesi estivi, fino a settembre, riguarderanno una trentina delle attività del comparto “minuterie metalliche”.

I controlli verteranno sui temi qui elencati:

  • controllo di tutti i fattori di rischio per la salute e la sicurezza in tutto il ciclo produttivo, che sarà analizzato dall’ingresso delle materie prime fino all’uscita dei prodotti finiti
  • nomine delle figure della sicurezza, sorveglianza sanitaria, formazione
  • dispositivi di sicurezza macchine, impianti, movimentazione materiali (ricordando che in caso di difformità c’è la possibilità di incorrere nella «sospensione» dell’attività ex art. 14)
Il campione di aziende è stato individuato preferibilmente su attività non controllate in precedenza. Il personale Ats Brianza ha avvisato di porre attenzione al corretto inserimento e mantenimento dei dispositivi di sicurezza degli impianti.
Al termine dell’indagine di comparto ci sarà la «restituzione» dei risultati e la pubblicazione di un piccolo documento con gli esiti e con le misure di prevenzione suggerite.

Se le aziende coinvolte lo ritengono utile, possono contattare la dott.ssa Silvia Negri per un aiuto nella verifica della situazione e nella eventuale assistenza.

(SN/am)




Tanti ordini ma c’è incertezza: “Prudenza sugli investimenti”

La Provincia del 27 giugno 2022, intervista a Danilo Gabbioni, consigliere Api e titolare dell’azienda Italgard.




Api, sì alla sostenibilità ma la riconversione non fa breccia

La Provincia del 25 giugno 2022, articolo pubblicato sui risultati dell’indagine del nostro Centro Studi.