Nei recenti decreti in materia fiscale (Dl 36/2022 e Dl 73/2022, in corso di conversione in legge), non consta un differimento dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica per gli
scambi con San Marino secondo l’art. 12 del Dl 34/2019.
Rimane confermato quanto previsto dal Dm 21 giugno 2021 e, dunque, l’obbligo dal 1° luglio 2022 di emettere fattura elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio, per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti di beni da tali soggetti.
Le modalità di predisposizione, trasmissione e ricezione delle e-fatture seguono le medesime regole previste per la fatturazione elettronica delle operazioni “interne” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate nn. 89757/2018 e 211273/2021).
L’art. 2 comma 2 del Dm 21 giugno 2021 stabilisce che l’emissione dell’e-fattura non è obbligatoria “per le ipotesi escluse da disposizioni di legge”.
La suddetta deroga non interessa più i soggetti in regime forfetario e in regime c.d. “di vantaggio”, con ricavi o compensi annui superiori a 25.000 euro, poiché quest’ultima categoria di soggetti, proprio a decorrere dal 1° luglio 2022, rientra negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 18 del Dl 73/2022.
Nemmeno possono ritenersi esclusi i soggetti non stabiliti in Italia, muniti di identificazione diretta o rappresentante fiscale nominato nel territorio dello Stato, poiché l’art. 1 del Dm 21 giugno 2021 espressamente menziona, quali destinatari dell’obbligo, “i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia”.
L’obbligo in parola, comunque, sembra porsi in contraddizione con l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015 per i soggetti che non sono stabiliti ai fini Iva in Italia (secondo l’autorizzazione comunitaria rilasciata, da ultimo, con la decisione n. 2251/2021).
Con l’introduzione del nuovo obbligo di e-fattura, viene, quindi, a cessare il periodo transitorio durante il quale era ancora consentita l’emissione in formato cartaceo da e nei confronti di operatori sammarinesi.
L’emissione di fatture via SdI era possibile già per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2021.
Per le cessioni dall’Italia a San Marino, sulla base della versione 1.7 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, resta confermata la codifica “N3.3”, dedicata alle operazioni “Non imponibili – Cessioni verso San Marino”.
Nel caso degli acquisti di beni, invece, essendo i fornitori soggetti extra Ue, il codice cui fare riferimento è “TD19”, dedicato all’acquisto di beni effettuati a norma dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.
I nuovi obblighi hanno effetti anche sulla presentazione (o meno) del c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, il quale, dal prossimo 1° luglio, dovrà essere effettuato inviando i dati in formato XML e trasmettendoli allo SdI, analogamente a quanto avviene per la fatturazione elettronica.
Le operazioni per le quali l’e-fattura nei confronti di San Marino rimarrà facoltativa anche dopo il 1° luglio (essenzialmente, le prestazioni di servizi rese e ricevute) richiederanno l’invio del file XML nell’ambito del c.d. “esterometro”.
Anche i termini sono parificati alla fatturazione, non essendo più previsto l’invio dei dati con periodicità trimestrale (come avveniva per le operazioni sino al 30 giugno 2022).
Dunque, per i dati relativi alle prestazioni rese, la trasmissione avviene nei termini di emissione delle fatture, vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione del servizio (art. 21 comma 4 del Dpr 633/72).
Per i servizi ricevuti, l’invio dei dati è effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Sebbene tale aspetto non sia stato espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate, si dovrebbe utilizzare il codice “TD17”, corrispondente all’autofattura per i servizi da soggetti non stabiliti, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.
Un beneficio, per le operazioni che rientrano nell’ambito del c.d. “esterometro” in luogo dell’e-fattura obbligatoria, si ha sul piano sanzionatorio (definito dall’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97).
Difatti, la pena pecuniaria per l’omessa o errata trasmissione dei dati, dal 1° luglio 2022, è pari a 2 euro per ogni documento omesso o errato, entro il limite massimo di 400 euro per ciascun mese (la sanzione è riducibile alla metà se l’invio avviene nei 15 giorni successivi al termine).
Da ultimo, si rammenta che è stata confermata l’esclusione dalla compilazione dei modelli INTRASTAT nei rapporti con San Marino, a seguito dell’entrata in vigore del Dm 21 giugno 2021 (cfr. avviso 17 dicembre 2021).