“Reverse Charge” prorogato fino al 2026 per settore energetico e elettronico
L’intervento normativo fa seguito all’emanazione della direttiva 2022/890/Ue, con la quale il legislatore comunitario ha attribuito agli Stati membri la facoltà di prorogare l’applicazione del Reverse Charge fino alla data suddetta.
Nel settore energetico ed elettronico, infatti, il meccanismo dell’inversione contabile non opera a regime, bensì in via temporanea, ai sensi dell’art. 199-bis della direttiva 2006/112/Ce.
Dunque, per poter prorogare la speciale misura, risultava necessario prima un intervento in sede comunitaria e, successivamente, un recepimento a livello interno.
Nello specifico, il Dl “Semplificazioni fiscali” modifica l’art. 17 comma 8 del Dpr 633/72, sostituendo all’originario termine di applicazione della disciplina del 30 giugno 2022 il nuovo termine ultimo del 31 dicembre 2026.
Sotto il profilo oggettivo, il “rinnovato” meccanismo del reverse charge si applica in relazione alle seguenti fattispecie, individuate dalle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17 comma 6 del Dpr 633/72:
- cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis comma 3 lett. a) del Dpr 633/72.
La speciale disciplina riguarda, infatti, le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.
Dunque, l’Iva si applica secondo le modalità ordinarie (ris. n. 36/2011 e circ. n. 21/2016) per:
- le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, eseguite in “locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
- le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.
Sono confermate e immutate le disposizioni in tema di reverse charge relative alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17 comma 5 del Dpr 633/72), alle prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Dpr 633/72), alle cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del Dpr 633/72), alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 commi 7 e 8 del Dpr 633/72).
Non hanno trovato efficacia le più recenti estensioni della speciale disciplina. La Commissione Ue non ha, infatti, riscontrato la sussistenza dei presupposti per concedere una deroga alla direttiva 2006/112/Ce e consentire all’Italia l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni:
- rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio emetta fattura in split payment (comunicazione n. 484/2018);
- effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (comunicazione n. 243/2020).
(MF/ms)