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“Reverse Charge” prorogato fino al 2026 per settore energetico e elettronico

Il Dl “Semplificazioni fiscali”, firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022, tra le altre misure prevede, l’estensione del Reverse Charge nel settore elettronico ed energetico sino al 31 dicembre 2026.

L’intervento normativo fa seguito all’emanazione della direttiva 2022/890/Ue, con la quale il legislatore comunitario ha attribuito agli Stati membri la facoltà di prorogare l’applicazione del Reverse Charge fino alla data suddetta.

Nel settore energetico ed elettronico, infatti, il meccanismo dell’inversione contabile non opera a regime, bensì in via temporanea, ai sensi dell’art. 199-bis della direttiva 2006/112/Ce.

Dunque, per poter prorogare la speciale misura, risultava necessario prima un intervento in sede comunitaria e, successivamente, un recepimento a livello interno.

Nello specifico, il Dl “Semplificazioni fiscali” modifica l’art. 17 comma 8 del Dpr 633/72, sostituendo all’originario termine di applicazione della disciplina del 30 giugno 2022 il nuovo termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Sotto il profilo oggettivo, il “rinnovato” meccanismo del reverse charge si applica in relazione alle seguenti fattispecie, individuate dalle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17 comma 6 del Dpr 633/72:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis comma 3 lett. a) del Dpr 633/72.
In merito all’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore elettronico, alcune limitazioni sono state previste dall’Agenzia delle Entrate.

La speciale disciplina riguarda, infatti, le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Dunque, l’Iva si applica secondo le modalità ordinarie (ris. n. 36/2011 e circ. n. 21/2016) per:

  • le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, eseguite in “locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
  • le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.
Non modificate le altre fattispecie di Reverse Charge

Sono confermate e immutate le disposizioni in tema di reverse charge relative alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17 comma 5 del Dpr 633/72), alle prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Dpr 633/72), alle cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del Dpr 633/72), alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 commi 7 e 8 del Dpr 633/72).

Non hanno trovato efficacia le più recenti estensioni della speciale disciplina. La Commissione Ue non ha, infatti, riscontrato la sussistenza dei presupposti per concedere una deroga alla direttiva 2006/112/Ce e consentire all’Italia l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni:

  • rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio emetta fattura in split payment (comunicazione n. 484/2018);
  • effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (comunicazione n. 243/2020).
Ancora per (almeno) un anno sarà, invece, applicabile la misura dello split payment, per le operazioni nei confronti delle P.A., di altri enti assimilati e delle società quotate nel FTSE MIB. Successivamente al 30 giugno 2023, invece, sarà necessaria un’ulteriore proroga a livello comunitario che faccia eventualmente seguito a quella prevista con la decisione Ue 24 luglio 2020 n. 1105 (estensione dell’efficacia dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023).

(MF/ms)
 




Calendario fiscale: modifiche dal Decreto Semplificazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni” (Dl 21 giugno 2022, n. 73), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. 

Diversi gli interventi apportati in materia di imposte dirette e indirette, cui si aggiunge una parziale riformulazione del calendario fiscale, in particolare per alcuni adempimenti IVA e dichiarativi (IMU e imposta di soggiorno).

Tra le principali novità del provvedimento – che entra in vigore il 22 giugno – si segnalano le seguenti:

  1. passa dal 16 al 30 settembre il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell’anno;
  2. il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
  3. viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021;
  4. per le annualità 2020 e 2021, passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno;
  5. l’introduzione di una norma che esclude dai controlli i dati che non sono stati oggetto di modifiche, compresi quelli comunicati da terzi in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  6. in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
(MF/ms)



Domicilio digitale: sanzioni per la mancata comunicazione

Tutte le imprese, iscritte al Registro Imprese in forma societaria o individuale, attive e non soggette a procedura concorsuale, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o che lo stesso sia stato cancellato d’ufficio o che, sebbene dichiarato, risulti inattivo, cioè non rinnovato con il gestore di riferimento, sono tenute a regolarizzare, il prima possibile, la propria posizione nei confronti del registro imprese, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L’obbligo di depositare al Registro Imprese la propria PEC – riconducibile all’Azienda – era già stato introdotto nel 2008 per le Società e nel 2012 per le ditte individuali.  

La mancata comunicazione al Registro Imprese del proprio domicilio digitale – valido ed attivo – comporta, pertanto, l’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale – reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’Imprenditore – e congiuntamente, l’irrogazione di una sanzione amministrativa. 

Il domicilio digitale (PEC) è prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono regolarizzare la propria posizione tramite apposita comunicazione da presentare al Registro delle Imprese competente per territorio.
 
Le imprese che non adempiono all’aggiornamento saranno sottoposte al pagamento di una sanzione amministrativa e alle stesse verrà assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore.

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà quindi l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e prevista dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni: il rilascio d’ufficio dei domicili digitali sarà avviato presumibilmente entro la fine del mese di giugno 2022.

Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.

Le imprese non in regola possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio.
 
Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni consulta la pagina informativa di Unioncamere https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato.

(MF/ms)




Esterometro: disciplina degli acquisti fuori campo Iva

Il Dl “Semplificazioni fiscali” ha previsto una modifica alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro. A tal fine, è modificato l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

Sotto il profilo degli acquisti da parte di soggetti passivi italiani, l’esclusione riguarda i beni ubicati al di fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili, in ossequio al criterio di territorialità Iva di cui all’art. 7-bis del Dpr 633/72.

Nel caso delle prestazioni di servizi ricevute, invece, si fa riferimento essenzialmente ai servizi in deroga rispetto a quelli “generici” disciplinati dall’art. 7-ter del Dpr 633/72.

Per queste ultime prestazioni, difatti, il luogo di rilevanza territoriale è sempre il territorio dello Stato del committente. Per cui, se il committente è un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, l’operazione è ivi soggetta a imposta.

Sono fuori campo, invece, ad esempio, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, poiché si deve avere riguardo al luogo in cui è situato l’immobile stesso (art. 7-quater lett. a) del Dpr 633/72).

Le medesime considerazioni valgono, tra l’altro, per le prestazioni di trasporto di persone B2B, per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-quater lett. b) del Dpr 633/72).

Si rammenta che sono comunque escluse dalla comunicazione le importazioni, in quanto documentate da bolletta doganale, nonché gli acquisti per i quali è stata emessa fattura elettronica via Sistema di Interscambio (eventualmente, su base facoltativa, anche per operazioni fuori campo Iva).

Con riguardo alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, si è di recente espressa anche l’Agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese a Telefisco del 15 giugno 2022, sostanzialmente in coincidenza, quindi, con l’approvazione del decreto che prevede la modifica normativa testé descritta.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che:

  • per gli acquisti di beni fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-bis del Dpr  633/72 (es. rifornimento di carburante all’estero), il file XML è compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD19”;
  • per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è comunque compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD17”.
Qualche perplessità potrebbe sorgere, se si osserva che il codice natura “N2.1” è espressamente riferito alle operazioni “non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del Dpr 633/72”.

Tale indicazione, tuttavia, risulta conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche versione 1.7 (allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018), in base alle quali viene precisato, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento “TD17”, che il codice N2.2 dovrebbe essere utilizzato “in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia” (analoga precisazione viene fatta per i file “TD19”). In questo senso, il codice “N2.1” parrebbe, dunque, destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.

Estensione dell’esterometro ai forfetari

Mancano ormai poche settimane alla data di entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti. A decorrere dal prossimo 1° luglio 2022, sarà, infatti, obbligatorio inviare i suddetti dati, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML, proprio della fattura elettronica.

All’adempimento si aggiungeranno, con ogni probabilità, anche i soggetti in regime di franchigia che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, posto che l’art. 18 del Dl 36/2022, attualmente in fase di conversione, ne prevede, dalla stessa data, l’inclusione nel novero dei soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015; essi, pertanto, dovrebbero rientrare anche nel perimetro soggettivo della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 3-bis.

(MF/ms)
 
 




Nota di variazione nelle procedure concorsuali: chiarimenti da Telefisco

Nell’ambito della nuova disciplina delle note di variazione emesse a fronte di procedure concorsuali in capo al cessionario o committente, la nota non può essere riferita alla sola Iva.

La variazione, in tutto o in parte, riguarda infatti il corrispettivo non incassato dal cedente o prestatore e, dunque, deve essere emessa in riferimento sia all’imponibile che alla corrispondente imposta.

Tale aspetto è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate in una delle risposte rese nel corso di Telefisco del 15 giugno 2022, specificando che le note di variazione in diminuzione per la sola imposta sono consentite solamente “laddove si configuri una errata applicazione dell’aliquota”. La conclusione è da estendersi anche ai casi di errata applicazione del regime di imponibilità (invece che di quello di esenzione o non imponibilità) oppure di errata applicazione del tributo (per operazioni fuori campo).

Nel caso esaminato nel corso di Telefisco, una procedura fallimentare in capo al debitore veniva avviata dopo il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore della disciplina ex art. 18 del Dl 73/2021) e il soggetto creditore emetteva la nota di variazione per il credito non riscosso. La procedura fallimentare, invece, iscriveva al passivo il creditore solamente per la parte relativa all’imponibile e non anche per l’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermando che, anche qualora la procedura abbia deciso di registrare nel passivo fallimentare solo la quota parte relativa all’imponibile, il creditore che venga soddisfatto del proprio credito è tenuto a emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile e imposta.

Il chiarimento verte sull’emissione della nota in aumento da parte del cedente o prestatore (a seguito del pagamento del credito non ancora riscosso, già oggetto di una precedente variazione), mentre in passato l’Agenzia delle Entrate si era espressa con riferimento alle note di variazione in diminuzione.

Nella ris. n. 127/2008 è affermato che la rettifica in diminuzione deve “essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l’indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile”.

Vi sarebbe, altrimenti, la conseguenza “paradossale”, che “a fronte di un’operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto”. Più recentemente, la risposta a interpello n. 801/2021 ha ribadito che, in caso di concordato preventivo, non sarebbe ammissibile l’emissione di note di credito “di sola Iva”.

Quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria è coerente con la disciplina comunitaria, dalla quale emerge come la base imponibile e l’Iva siano tra loro intrinsecamente connesse.

L’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce consente la riduzione della base imponibile (alle condizioni stabilite dagli Stati membri), anche in caso di “non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione”.

Il successivo par. 2 consente agli stessi Stati membri di poter derogare a tale regola, posto che il pagamento del corrispettivo può essere “difficile da accertare o essere solamente provvisorio” (Corte di Giustizia, causa C-330/95). Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria ha concluso che la riduzione potrebbe comunque essere accordata qualora il soggetto passivo segnali l’esistenza di una “probabilità ragionevole che il debito non sia saldato” (Corte di Giustizia Ue, causa C-146/17).

Tra gli altri aspetti esaminati in tema di note di variazione nel corso del recente Telefisco, è riconosciuta la possibilità per il creditore di emettere una nota in diminuzione “parziale”, riferita alla quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura di concordato preventivo.

Come già indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, infatti, nel caso del concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la quota parte dei corrispettivi per i quali era stata emessa fattura che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti alla procedura è già individuata in modo puntuale in sede del decreto di ammissione.

Si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 26 del Dpr  633/72 per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore già a decorrere dalla data del decreto di ammissione al concordato. Pertanto, la soluzione individuata dall’Agenzia appare la più ragionevole, consentendo al cedente o prestatore (creditore) di emettere la nota di credito solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura stessa.

(MF/ms)
 




Fondapi: elezioni per il rinnovo dell’assemblea

Si informano le aziende associate che dal 27 giugno al 3 luglio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea di Fondapi, il fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che prevedono uno dei seguenti contratti collettivi per le piccole e medie imprese.

Ogni azienda aderente a Fondapi alla data del 27 gennaio 2021 e in regola con il versamento dei contributi ha diritto ad esercitare il proprio voto per eleggere i rappresentanti dei datori di lavoro.

Il voto si può esercitare esclusivamente per via telematica accedendo alla piattaforma sull’area riservata e sarà possibile esprimere la propria preferenza a favore di uno solo dei candidati presenti all’interno della lista.

Trovate in allegato l’informativa dettagliata sulla procedura e le modalità di voto.
 

(FV/fv)
 




Valute estere: maggio 2022

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 153,9072
Peso Argentino 124,4509
Dollaro Australiano 1,4995
Real Brasiliano 5,246
Dollaro Canadese 1,3588
Corona Ceca 24,7497
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,083
Corona Danese 7,4405
Yen Giapponese 136,2409
Rupia Indiana 81,7828
Corona Norvegese 10,1453
Dollaro Neozelandese 1,6515
Zloty Polacco 4,6485
Lira Sterlina 0,84969
Leu Rumeno 4,946
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0579
Rand Sud Africa 16,8131
Corona Svedese 10,4956
Franco Svizzero 1,0355
Dinaro Tunisino 3,2518
Hryvnia Ucraina 30,9307
Forint Ungherese 384,4541
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




“Qualità, mercati? Oramai con i clienti si parla di Ucraina”

La Provincia del 22 giugno 2022, pagina dedicata alle nostre aziende presenti alla fiera Wire in Germania.