1

Credito imposta formazione 4.0: il Decreto Aiuti interviene con incremento per le pmi

L’art. 22 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”) interviene sul credito d’imposta per la formazione 4.0 “al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.

In particolare, la nuova disposizione prevede un incremento della misura del credito d’imposta per le Pmi in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, viene disposto che “le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento”.

Pertanto, il credito d’imposta in relazione alle suddette spese viene incrementato:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50%.
La norma dispone altresì che l’incremento delle aliquote è tuttavia previsto solo a condizione che:
  • le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 50/2022);
  • i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
In linea generale, restano comunque fermi i limiti massimi annuali, pari a 300.000 euro per le piccole imprese e a 250.000 euro per le medie imprese.

Nessuna modifica per le grandi imprese, per le quali il credito d’imposta per la formazione 4.0 resta fissato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, con limite massimo annuale pari a 250.000 euro.

Riepilogando, a seguito delle modifiche apportate, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è quindi riconosciuto nella misura del:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Riduzione della misura in assenza dei requisiti

L’art. 22 comma 2 del Dl 50/2022 dispone inoltre che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le suddette condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).

Non è stata modificata la disposizione prevista nel citato art. 1 comma 211 della L. 160/2019 secondo cui la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Si rileva inoltre che l’art. 22 del Dl “Aiuti” non interviene sul termine ultimo dell’agevolazione, che resta quindi, allo stato attuale, fissato al 31 dicembre 2022.

(MF/ms)
 




Detrazioni edilizie: riassunto di tutti gli aggiornamenti

È stata pubblicata il 27 maggio la corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19, che era stata anticipata dal Direttore Ruffini lo scorso 6 maggio, con la quale sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del Dl 34/2020.

A partire dal decreto “Antifrodi” (art. 1 comma 1 del Dl 157/2021) e dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 29 della L. 234/2021), per finire con il decreto “Aiuti” (Dl 50/2022) e il decreto “Ucraina” (Dl 21/2022, conv. L. 51/2022), l’ultimo semestre è stato ricco di novità normative fra le quali rientrano l’obbligo di richiedere il visto di conformità nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, e per fruire del superbonus 110% direttamente in dichiarazione, l’obbligo di ottenere un’asseverazione di congruità delle spese, l’indicazione dei contratti collettivi (CCNL) nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture e le molteplici modifiche alle disposizioni che regolano le cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi successive alla prima.

L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), infatti, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020), ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 (l’opzione, peraltro, è stata estesa anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del Tuir).

Con riguardo a questa opzione, come ricorda la circ. n. 19/2022 dell’Agenzia delle Entrate, sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del Dl 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”), la catena di “cessioni successive alla prima” era senza limiti quantitativi al numero di cessioni e senza limiti di tipo soggettivo sulla platea dei possibili cessionari “successivi”.

La disciplina, tuttavia, è stata modificata prima dall’art. 28 del Dl 4/2022, poco dopo dall’art. 1 del Dl 13/2022, poi ancora dalla legge di conversione del Dl 4/2022, dall’art. 29-bis del Dl 17/2022 e per finire dall’art. 14 comma 1 lett. b) del Dl 50/2022.

In sostanza, allo stato attuale, la disciplina recata dall’art. 121 del Dl 34/2020 consente una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario e due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.

Quarta cessione dei crediti per le opzioni presentate da maggio

Per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dal 1° maggio 2022, è possibile una ulteriore e ultima cessione solo da parte delle banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei “clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Nell’ultimo paragrafo, infine, la circolare n. 19/2022 si occupa della disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del Dl 4/2022 in sede di conversione nella L. 25/2022, secondo cui per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del Dl 34/2020, oltre al bonus facciate, bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del Dl 63/2013 e bonus verde, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. 81/2015.

L’obbligo, che sussiste soltanto quando ci sono dei lavoratori dipendenti, deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

(MF/ms)
 




Indici ISA 2021: le novità commentate dall’Agenzia delle Entrate

Nella giornata del 25 maggio, è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare 18/E/2022, dedicata agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. Isa) per il periodo d’imposta 2021.

Particolare rilievo assumono i chiarimenti aventi ad oggetto le nuove cause di esclusione previste per il periodo d’imposta 2021: trattasi di situazioni nell’ambito delle quali gli effetti economici negativi della pandemia (ancora in corso) si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante gli specifici correttivi previsti.

Più precisamente, per il periodo d’imposta 2021, gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:

  • hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1., esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività, richiamati al termine del presente contributo.
Come anche previsto l’anno scorso, i contribuenti che possono beneficiare delle cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli.

Tali contribuenti, però, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati” potendosi limitare, come detto, alla sola compilazione del modello. In particolare, i soggetti esclusi in forza delle nuove previsioni devono:

  • dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione;
  • compilare il modello Isa prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo;
  • allegare il modello Isa al modello Redditi.
Nei confronti di tali contribuenti, tuttavia, come anche previsto l’anno scorso e coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2021

14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 – Trasporto con taxi
49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 – Attività dei tour operator
79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.52.01 – Corsi di danza
90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
93.11.10 – Gestione di stadi
93.11.20 – Gestione di piscine
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00 – Gestione di palestre
93.19.92 – Attività delle guide alpine
93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca

(MF/ms)




Al via il registro dei “Titolari Effettivi”

Introduzione
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, contenente il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Il provvedimento entra in vigore il 9 giugno 2022.

Il regolamento si compone di 12 articoli, divisi in tre sezioni.

Nella Sezione I, “Disposizioni generali” (artt.1-4):

  • sono individuate le definizioni;
  • è delimitato l’oggetto, unitamente alle finalità;
  • sono disciplinati la comunicazione, la variazione e la conferma annuale dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle imprese;
  • sono indicati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione.
Nella Sezione II, “Accesso ai dati e alle informazioni” (artt. 5-8):
  • è disciplinato l’accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi, presenti presso il Registro delle imprese, da parte:
    • delle autorità;
    • dei soggetti obbligati;
    • degli altri soggetti;
  • vengono disciplinati sia i diritti di segreteria, che il rilascio di copie e certificati.
Nella Sezione III, “Disposizioni finali” (artt.9-12):
  • sono regolati i rapporti con l’Agenzia delle entrate e con gli Uffici territoriali del Governo, per consentire l’utilizzo dei dati anagrafici già presenti presso altre banche dati delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti affini;
  • è richiamata la disciplina europea, direttamente applicabile, relativa alle modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei Registri degli altri Paesi membri;
  • sono dettate disposizioni per il trattamento e la sicurezza dei dati;
  • è prevista la clausola di invarianza.
 
I titolari effettivi
L’art. 20 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, individua i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

l titolare effettivo in questa fattispecie coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, bisogna dapprima individuare la proprietà, sia diretta, che indiretta.

Si è in presenza di proprietà diretta quando una persona fisica detiene la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di una società.

Nel caso di proprietà indiretta, viene posseduta da una persona fisica la titolarità di una percentuale di partecipazioni, superiore al 25 per cento del capitale della società, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo, in forza:

  1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali, che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questa figura coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  1. i fondatori, ove in vita;
  2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Soggetti obbligati alla comunicazione
La comunicazione dei dati e delle informazioni, relativi alla titolarità effettiva, acquisiti tramite la dichiarazione del cliente prevista dall’art. 22 del Dlgs. n. 231/2007, deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione:
  • nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:
    • dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
    • dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • nella sezione speciale dai seguenti soggetti:
    • dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
L’adempimento, in entrambi i casi, potrà essere effettuato mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa, adottato con il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009.

La prima comunicazione

Per potere effettuare la prima comunicazione, bisognerà attendere:
  1. la predisposizione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 9 luglio 2022), di un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196);
  2. l’adozione e l’entrata in vigore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l’8 agosto 2022), di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per individuare e successivamente modificare e aggiornare le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti per l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e per l’accesso alle stesse;
  3. la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l’8 agosto 2022) e, in ogni caso, successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico, del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico dovranno effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione autonoma, entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, per le prime, e Registro regionale delle persone giuridiche private, per le seconde).
trust e gli istituti giuridici affini, la cui costituzione sia successiva alla stessa data, dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione speciale, entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Variazione dei dati

I soggetti obbligati devono comunicare, sempre mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Comunicazione annuale di conferma dati

I soggetti obbligati devono comunicare, con cadenza annuale, la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi:
  • dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;
  • dalla data dell’ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
  • dalla data dell’ultima conferma.
Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Tutti i termini previsti per le comunicazioni di iscrizione, di variazione e annuali sono perentori.

Dati da comunicare

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

  • dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
  • per le imprese dotate di personalità giuridica:
  1.  
    1. l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
    2. ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
  • per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  1.  
    1. la denominazione dell’ente;
    2. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
    3. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  1.  
    1. la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
    2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;
  • l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonchè l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
  • la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Sanzioni
La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630 c.c., che prevede:
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, …, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.”.

Superati i trenta giorni successivi alla scadenza, si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689: è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (1/3 di euro 1.032 = euro 344) o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (doppio del minimo 103 x 2 = euro 206), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli sulle autodichiarazioni.

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 231/2007, l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale è consentito:
  1. al Ministero dell’economia e delle finanze, alle autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera attraverso il Nucleo speciale Polizia valutaria, senza alcuna restrizione;
  2. alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  3. all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  4. alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
  5. ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria;
  6. al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria. L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale.
In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
 
(MF/ms) 



Imu: chiarimenti su nozione di abitazione principale ed esenzione

A norma dell’art. 1 comma 740 della L. 160/2019, non costituisce presupposto impositivo ai fini IMU il possesso dell’abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

In quest’ultimo caso, infatti, l’abitazione principale “di lusso” è invece assoggettata a IMU, ancorché con aliquota ridotta, fissata, ex art. 1 comma 748 della L. 160/2019, in misura pari allo 0,5%, (con facoltà dei Comuni di aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento).

Inoltre, dall’IMU dovuta per l’abitazione principale “di lusso” nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1 comma 749).

L’abitazione principale viene definita dall’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 quale “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Dunque, la norma richiede la compresenza di un elemento formale (residenza anagrafica) e uno sostanziale (dimora abituale) da riscontrarsi non solo in capo al soggetto passivo, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.

Con le modifiche recate alla predetta disposizione dall’art. 5-decies del Dl 146/2021, viene riconosciuta ai familiari la facoltà, a partire dall’anno 2022, di scegliere un immobile da qualificare come “abitazione principale” anche qualora i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni differenti.

Con un chiarimento reso durante la videoconferenza Telefisco del 27 gennaio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la scelta dell’immobile da qualificare come “abitazione principale” deve essere fatta in sede dichiarativa:

  • barrando il campo “15” (“Esenzioni”),
  • riportando nelle annotazioni “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160 del 2019”. 
Si ritiene altresì opportuno (pur in assenza di specifiche indicazioni ministeriali) inserire il codice 5 (“Abitazione principale”) nel campo 1 (relativo alle caratteristiche dell’immobile).

Si ricorda che, per il 2022, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2023

In caso di omessa individuazione dell’abitazione principale in sede dichiarativa, ferme restando le sanzioni di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019, non parrebbe comunque configurabile, in assenza di specifiche previsioni, alcuna decadenza dall’agevolazione IMU (non constano però chiarimenti di prassi sul punto).

Si aggiunge che godono delle agevolazioni per l’abitazione principale cui sono accessorie anche le pertinenze della stessa, dovendo intendersi per tali, ex art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Le pertinenze eccedenti i suddetti limiti sono invece assoggettate all’IMU con aliquota ordinaria. Ad esempio, ove un’abitazione principale classata in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 avesse due cantine autonomamente accatastate nella categoria C/2, per una cantina a scelta del contribuente non deve essere versata l’imposta, mentre per l’altra cantina deve essere versata l’IMU applicando l’aliquota deliberata per gli “Altri immobili” (ove per altro l’importo superi i 12 euro quale importo minimo al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata ai sensi dell’art. 1 comma 776 della L. 160/2019 che rimanda all’art. 1 comma 168 della L. 296/2006, salvo che l’ente locale non abbia stabilito diversamente).

Da ultimo, occorre richiamare la questione di legittimità costituzionale sollevata avanti a sé dalla Consulta con l’ordinanza di “autorimessione” del 12 aprile 2022 n. 94, sulla previgente disciplina IMU di cui all’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, laddove fa riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare.

Secondo la Consulta dovrebbe dubitarsi dell’esistenza di alcun ragionevole motivo di differenziazione, tale da precludere l’agevolazione, tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare.

Si ritiene che una declaratoria di incostituzionalità in accoglimento della predetta questione verrebbe a impattare significativamente, seppur “indirettamente”, anche sulla vigente disciplina IMU dell’art. 1 comma 741 della L. 160/2019.

(MF/ms)




Albo gestori ambientali: utilissime Faq

L’Albo ha creato una pagina dedicata alle domande frequenti, con la quale fornisce risposte ai quesiti in tema di normativa, per comprendere meglio gli aspetti più operativi. I quesiti sono suddivisi in base alla categoria di iscrizione all’albo.

Le Faq vengono aggiornate regolarmente con particolare attenzione ai temi di maggiore attualità.

(SN/bd)