L’art. 18 del Dl 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, prevede l’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi del modificato art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015, anche per i soggetti in regime
forfetario nonché per i soggetti in regime “
di vantaggio” e per le associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione non riguarda, tuttavia, sino al 31 dicembre 2023, i soggetti passivi Iva che nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno.
L’estensione ai soggetti “in franchigia” dell’obbligo di emissione della e-fattura comporta un necessario ripensamento delle procedure amministrative sin qui adottate.
A tal fine, oltre a poter fruire dei vari programmi presenti sul mercato, gli operatori di minime dimensioni potrebbero avvalersi dei servizi offerti dall’Amministrazione finanziaria.
Per quanto concerne la procedura di generazione della fattura, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:
- il portale “Fatture e Corrispettivi”, all’interno del quale è presente una specifica sezione (“Fatturazione elettronica e conservazione”), che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
- la app “FatturAE”, utilizzabile mediante smartphone o tablet (in ambiente Android o iOS), in grado di creare e inviare la e-fattura;
- un software “stand alone” per pc, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso la fattura dovrà essere trasmessa mediante pec, canali “SFTP”, “webservice”, o, ancora, avvalendosi dei servizi dell’Agenzia (effettuando l’upload del file XML sul portale “Fatture e Corrispettivi”).
Va sottolineato che l’emissione di fatture in formato elettronico comporterà, altresì, la necessità di procedere alla
conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall’art. 39 del Dpr 633/72.
Anche in questo caso, gli operatori chiamati al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate.
Per aderire a tale servizio, è necessario accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”. Il sistema conserva, in via ordinaria, i documenti transitati via SdI (e-fatture emesse, ricevute e note di variazione elettroniche), a partire dal giorno successivo alla data di adesione, fino a quello della revoca.
Nondimeno, è consentito richiedere che vengano portate in conservazione anche le fatture transitate per il SdI in data antecedente a quella di sottoscrizione dell’accordo.
Tale ultima soluzione è consigliabile per i soggetti passivi che, in virtù del nuovo obbligo, effettuassero l’adesione in data successiva al 1° luglio 2022.
Ulteriore funzionalità presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che potrebbe rivelarsi utile anche per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario è quella che consente di consultare e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute previa adesione al relativo servizio.
Nei confronti di coloro che non abbiano aderito, l’Amministrazione finanziaria renderà possibile consultare esclusivamente i c.d. “dati fattura” (fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento).
Non sarà possibile, quindi, prendere visione delle informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione.
Possibilità di riduzione dei termini di accertamento
L’obbligo di emissione di e-fatture via SdI, per i soggetti in regime forfetario o di vantaggio, al di sopra della soglia di ricavi o compensi pari a 25.000 euro anni, potrebbe rendere appetibile anche l’agevolazione che consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento (ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.
La speciale disciplina, prevista dall’art. 3 del Dlgs. 127/2015 è, infatti, destinata esclusivamente ai soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 331/2021), fermi gli ulteriori requisiti disposti dagli artt. 3 e 4 del DM 4 agosto 2016 (tra cui l’obbligo di manifestare l’opzione esercitata nel successivo modello REDDITI).
Resterebbe da definire se l’agevolazione possa applicarsi anche su base semestrale, tenuto conto che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in argomento decorre dal 1° luglio 2022.
Diversamente, la riduzione dei termini di accertamento riguarderebbe solamente coloro che, nel primo semestre dell’anno, già si sono avvalsi della fatturazione elettronica su base facoltativa.
(MF/ms)