Nell’ambito delle procedure relative alle esportazioni sono state riviste quelle relative al rilascio e controllo del certificato di circolazione EUR.1, EUR MED ed A.TR
a decorrere dal 1° aprile 2022.
La semplificazione procedurale in materia di previdimazione dei certificati di circolazione (più volte prorogata, in ultimo dalla circolare 44/D/2021 fino al 31 marzo 2022) si è conclusa, in quanto ritenuta non più attuale rispetto al mutato quadro normativo.
I certificati di circolazione sono utilizzati in ambito doganale per dichiarare l’origine preferenziale delle merci e poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi preferenziali fra UE e paesi terzi e delle misure tariffarie concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni paesi o territori in via di sviluppo.
Per quanto concerne le dichiarazioni doganali di esportazione verso paesi accordisti per i quali è previsto un reciproco trattamento preferenziale, i protocolli origine allegati agli accordi prevedono che il rilascio dei predetti certificati comprovanti l’origine sia effettuato dai competenti uffici territoriali, su apposita richiesta formulata dal soggetto esportatore, o da un suo rappresentante.
La presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell’origine, ai fini della concessione del trattamento preferenziale, riguarda in particolare:
- Certificati EUR 1, previsti negli accordi preferenziali di libero scambio e rilasciati dalle autorità doganali dei paesi di esportazione;
- Certificati EUR MED, per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all’area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);
- Certificati ATR, qui citati per completezza pur non essendo una prova dell’origine, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia.
Gli operatori economici possono operare dal 1° aprile secondo le modalità indicate nella circolare 12/D/2022 del 29.03.2022 dell’Agenzia delle Dogane:
- procedura ordinaria
- procedura “facilitata”
- procedura full digital.
Utilizzando la
procedura ordinaria, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella
casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall’articolo 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21.01.2021 (26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1; 27YY richiesta del certificato A.T.R.; 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED). Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il
medesimo viene presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.
La richiesta di rilascio del certificato di circolazione, effettuata mediante l’inserimento nella casella 44 della dichiarazione di esportazione dell’apposito codice documento, comporta la piena assunzione di responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti
Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale alle merci esportate. L’operatore economico (esportatore e/o il suo rappresentante), con l’utilizzo di uno dei codici previsti dall’articolo 3 della citata Determinazione Direttoriale, dichiara altresì sotto la sua responsabilità di essere in condizione di rendere immediatamente disponibili – in caso di richiesta dell’ufficio doganale in sede di controllo in linea o a posteriori – la cd. “dichiarazione dell’esportatore” e i documenti idonei a comprovare l’origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione.
La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane. L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora) oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.
La procedura full digital, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con circolare 13/2021. Attualmente sono in corso interlocuzioni con l’autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato AT.R.
In alternativa ai certificati di circolazione, sia le vigenti disposizioni integrative unionali (articolo 75 e segg. Regolamento esecutivo UE 2447/2015) sia gli accordi preferenziali prevedono, quale prova dell’origine, la compilazione e l’emissione – da parte del soggetto esportatore – di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale, resa secondo il modello allegato allo specifico accordo.
La dichiarazione di origine preferenziale in fattura può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:
- dall’esportatore autorizzato;
- dall’esportatore registrato al sistema REX (previsto ad esempio negli accordi con Canada, Giappone, Regno Unito, Vietnam);
- da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
(MF/ms)