Le Trafilerie di Valgreghentino: “Orari rivisti grazie ai lavoratori”
La Provincia del 16 marzo 2022, servizio dedicato all’energia, parla la nostra azienda associata del presidente di Confapindustria Lombardia Luigi Sabadini.
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La Provincia del 16 marzo 2022, servizio dedicato all’energia, parla la nostra azienda associata del presidente di Confapindustria Lombardia Luigi Sabadini.
La questione attiene all’iter di trasmissione della e-fattura e, in modo particolare, alla necessità di operare un riscontro in ordine all’esito della verifica del file xml operata dal Sistema di Interscambio.
Come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, il SdI effettua controlli del file o dei lotti di file, il cui mancato superamento comporta il recapito, entro cinque giorni, di una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente.
La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano, in tal caso, come mai emesse (provv. n. 89757/2018, § 2.4).
Risulta, quindi, indispensabile il monitoraggio dell’esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all’invio del documento.
Non sono pochi, tuttavia, i casi in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al SdI e annotate sul registro Iva delle vendite, senza che sia stato riscontrato il superamento dei controlli da parte del Sistema.
In simili circostanze, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di operare una “variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI” (cfr. provv. n. 89757/2018, § 6.3 e circ. 2 luglio 2018 n. 13, § 1.6).
Nondimeno, in contesti nei quali il processo di fatturazione comporta la formazione di un’ingente mole di documenti, non è da escludersi che il cedente o prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari di fatturazione (e, quindi, ben oltre i cinque giorni dalla trasmissione) dello scarto delle fatture, pur avendo fatto confluire la relativa Iva nelle liquidazioni di periodo.
Le violazioni, in circostanze simili, possono essere molteplici. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla fornitura di servizi. L’art. 6 del Dpr 633/72 stabilisce che dette prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, a quello di emissione della fattura.
Qualora il prestatore abbia trasmesso il documento elettronico, poi scartato, ma abbia inviato copia in pdf al cliente e questi abbia proceduto al versamento dell’importo dovuto, l’operazione si intenderà effettuata al momento in cui è avvenuto il versamento. In tal caso, la mancata emissione della e-fattura entro dodici giorni da tale data è sanzionata ai sensi del citato art. 6 del Dlgs. 471/97. Non sarebbe punibile, invece, detto comportamento, nel caso in cui il committente non avesse proceduto al pagamento dell’importo dovuto, posto che non si sarebbe verificato alcuno degli eventi in virtù dei quali l’operazione può dirsi effettuata ex art. 6 del Dpr 633/72.
Atteso, inoltre, che in entrambe le circostanze l’Iva è stata annotata nel registro delle vendite, nella seconda ipotesi (operazione non effettuata), la liquidazione non sarebbe correttamente eseguita, pur avendo comportato, nei fatti, un anticipato versamento dell’imposta.
Merita sottolineare, tuttavia, come, sul punto, alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate abbiano assunto una posizione che, poggiando sul principio di effettività, pare ragionevole e condivisibile.
In primis, fermo restando che, come nel caso dell’esempio sopra riportato, l’Iva sia sempre stata annotata e che non ci sia stato danno per l’Erario, la tardiva fatturazione potrà essere sanzionata in misura fissa e non proporzionale (da 250 a 2.000 euro per ogni documento non emesso nei termini), come stabilito dall’art. 6 comma 1 ultimo periodo del Dlgs. 471/97.
Va poi aggiunto che, sempre assumendo che l’imposta sia stata “anticipata” e che non ci si trovi in contesti di frode, anche la non corretta liquidazione Iva potrebbe essere punita con la sola sanzione relativa alle LIPE (da 500 a 2.000 euro ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) o, eventualmente, con quella per la presentazione di dichiarazione Iva “infedele” di cui all’art. 8 del Dlgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Così facendo, detti Uffici fanno prevalere la sostanza sulla forma, “cristallizzando” le liquidazioni Iva effettuate dal soggetto passivo, senza che sia necessaria una loro rideterminazione.
Si aggiunga poi, che le sopra descritte sanzioni possono essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del Dlgs. 472/97 o – alternativa che pare conveniente nel caso in cui la tardiva fatturazione riguardi un rilevante numero di documenti – attendendo la determinazione delle stesse da parte dell’Ufficio, mediante applicazione del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del medesimo decreto.
Nonostante il quadro sanzionatorio paia improntato a criteri ragionevoli, resta tuttavia consigliabile, per gli operatori che ne fossero sprovvisti, dotarsi di software, disponibili sul mercato, in grado di monitorare l’esito del controllo operato dal SdI sulle fatture trasmesse, rendendo più efficiente e meno oneroso il processo amministrativo.
(MF/ms)
A prevederlo un emendamento al Ddl. di conversione del decreto Sostegni-ter, approvato nella notte tra lunedì e martedì dalla Commissione Bilancio del Senato.
Con la conferma di tale disposizione (il testo, su cui il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia, sarà in Aula oggi), i contribuenti avrebbero, quindi, circa tre settimane in più, rispetto al termine attualmente fissato per il 7 aprile, per trovare qualche ente disposto ad acquisire il credito d’imposta.
Impresa tutt’altro che facile, dato che molti istituti sembrerebbero aver deciso di seguire l’esempio di Poste Italiane, fermando l’acquisto di crediti 2021.
In ogni caso, però, spiega Donatella Conzatti, esponente di Italia Viva, commercialista e relatrice del provvedimento, andava dato un “messaggio di consapevolezza da parte del legislatore sull’incertezza che ha caratterizzato gli ultimi mesi di modifiche e di stratificazione normativa in materia di cedibilità dei crediti edilizi.
Il legittimo affidamento nelle norme è un principio importante per programmare investimenti ed attività. Inoltre, dal punto di vista sostanziale l’incertezza aveva congelato anche le attività di gestione amministrativa che ora necessitano di tempo per essere completate”.
Senatrice, è stata la stretta degli ultimi mesi a bloccare il sistema?
“Dal 25 febbraio, data di approvazione del DL correttivo che ha riscritto le misure per il contrasto delle frodi in materia di cessione dei crediti edilizi riattivando nel contempo l’istituto, l’attività di cessionari degli istituti era ripresa. Il tema resta piuttosto quello della circolazione dei crediti e della capacità di assorbimento da parte dei cessionari. La nuova norma circoscrive la possibilità delle due cessioni dei crediti oltre la prima all’interno di un perimetro che possiamo definire bancario, ponendo quindi un vincolo stringente alla circolazione e un limite all’assorbimento dato dalla capienza fiscale dei cessionari. L’effetto è una limitata capienza fiscale complessiva del sistema dei cessionari autorizzati. Inoltre le nuove norme rendono meno competitivi gli Istituti di dimensioni minori oppure gli Istituti come quelli di credito cooperativo che, per il loro assetto giuridico e regime fiscale, a parità di dimensioni, hanno una capienza fiscale ridotta”.
Considerando la situazione di difficoltà, può bastare una proroga di tre settimane o si sarebbe potuto fare di più?
“L’impossibilità di andare oltre le tre settimane di proroga dipende dai meccanismi normativamente previsti per rendere usufruibili i dati della precompilata. Di più non era possibile. Sono convinta che gli operatori ne siano consapevoli”.
Ecco, alcuni operatori, come ad esempio Poste Italiane, sono passati dall’accettare praticamente qualsiasi pratica a bloccarle tutte. Come giudica tale cambiamento di rotta?
“L’Agenzia delle Entrate ha precisato in modo inequivocabile che gli oltre 4,4 miliardi di frodi riconducibili alla cessione dei crediti erano solo raramente riconducibili a quegli Istituti che attuavano precisi controlli anche quando non previsti dalla normativa. Sappiamo anche che la previsione dei controlli preventivi su tutti i crediti è stata approvata solo con il DL Frodi e quindi con l’ultima legge di bilancio. Non punto il dito ma i dati parlano chiaro”.
Si può dire che la normativa fosse troppo permissiva prima e troppo stringente adesso, pur con il nuovo ampliamento del numero delle cessioni?
“Certo, normative che non prevedevano controlli preventivi e cessioni illimitate hanno prodotto problemi gravi di frodi e riciclaggio. Era prioritario mettere uno stop e ripartire con norme chiare. Non avrei tuttavia rifiutato la possibilità di una ulteriore cessione al di fuori del perimetro bancario e vincolata alla compensazione del credito. Nel momento in cui il credito è munito di codice identificativo, non è possibile cederlo parzialmente e la prima cessione è vincolata a Istituti tenuti ad ogni controllo compresi quelli antiriciclaggio, non era necessario limitare in modo così stringente il perimetro dei cessionari”.
I numeri sul superbonus 110% dimostrano che i visti di conformità hanno funzionato nel contenere le frodi. Crede che i commercialisti possano giocare un ruolo centrale anche su questo aspetto?
“Giudico positivamente il ruolo dei visti e lo potenzierei con necessarie regole su assicurazione e norme sanzionatorie. Sono invece più perplessa sul ridimensionare il ruolo del dottore commercialista a quello di mero esecutore di adempimenti, per quanto qualificati e qualificanti. Ritengo invece che il futuro della professione sia quello della consulenza d’azienda con un alto profilo di specializzazione e di aggregazione. Aiuterebbe la qualità dei servizi resi e le opportunità di sviluppo e crescita anche delle aziende clienti”.
(MF/ms)
Si ricordano, inoltre, gli incentivi e le agevolazioni nazionali riconosciuti ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità: il riconoscimento di incentivi all’assunzione ex art. 13 della Legge 68/99 da parte di Inps e i contributi Inail per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
(TM/tm)