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TG3 Lombardia: “ITA SPA: Bonus energia per i dipendenti”

Il TG3 Lombardia della Rai ha realizzato un servizio sulla nostra associata Ita Spa di Calolziocorte andato in onda martedì 8 marzo 2022. 

Il servizio è al minuto 5′ e 30”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO. 




Rincari e imprese. Un bonus energia ai 70 dipendenti

La Provincia del 9 marzo 2022, servizio sulla nostra associata MAB e sul presidente Api Enrico Vavassori. 




Crisi Ucraina: i recapiti per le aziende in difficoltà

Segnaliamo alle aziende associate che il MISE (Ministero dello sviluppo economico) ha comunicato l’avvenuta attivazione dei numeri a disposizione delle imprese per segnalazioni di difficoltà in seguito al conflitto in Ucraina.

I numeri sono 800 100117 per chiamate dall’Italia, +39 06 47052184 per l’estero.

La reperibilità è garantita dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Per segnalazioni mail è invece operativo l’indirizzo tfiru@mise.gov.it

(GF/am)




Venerdì 1 aprile 2022: visita al magazzino Amazon di Pioltello

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio organizza una visita aziendale al nuovo centro di smistamento Amazon a Pioltello, dedicato in particolare alla logistica e alle consegne a Milano e nell’area nord est della provincia. Il centro logistico, aperto nel 2022, è costruito secondo principi di sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo di materiali mirati a raggiungere alti livelli di efficienza energetica e isolamento termico. Il magazzino si stende su una superficie di circa 8mila metri quadrati e impiega circa 120 addetti a tempo indeterminato tra operatori di magazzino assunti da Amazon e autisti delle aziende fornitrici di servizi di consegna.

La visita è in programma venerdì 1° aprile 2022 alle ore 14.00 presso il magazzino di Pioltello.

Indirizzo: Via 1° maggio, 21 – 20096 Pioltello (posteggi interni – seguiranno informazioni dettagliate).

Programma:

Ore 14.00 – Accoglienza
Ore 14.15 – Welcome coffee
Ore 14.30 – Presentazione Amazon in Italia e descrizione tecnica della sede di Pioltello (DL08)
Ore 15.00 – visita al magazzino
Ore 15.30 – Networking  e saluti
Ore 16.00 – Termine visita
 
La visita è riservata a 25 persone. Pertanto chiediamo di iscrivervi entro il 23 marzo compilando il seguente modulo CLICCANDO QUI

(SG/sg)




A “Mecpse 2022” con l’Ufficio Estero: la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera

L’Ufficio Estero propone la partecipazione a “Mecspe 2022” con due aree che si affacciano verso un corridoio centrale con un’area comune e singoli stand di 6m² (3m x 2m) per ciascuna azienda, e tutta l’organizzazione necessaria per una presenza di successo.
 
Quando: 9 – 11 giugno 2022
 
Dove: Bologna Fiere
 
Costo di partecipazione: € 4.900 + IVA
 
È possibile optare per lo stand con 2 lati liberi con una maggiorazione di € 600,00 + IVA
 
 Adesioni entro il 18 marzo 2022 inviando una mail a info@ufficioestero.it.

(GF/am)
 
 
 
 




Saldo Iva 2021: scadenza il 16 marzo 2022

Il 16 marzo 2022 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2021 (art. 6 del Dpr 542/99).

In alternativa, è possibile effettuare il versamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).

Pertanto, il saldo IVA per il 2021 può essere versato entro:

  • il 16 marzo 2022, termine ordinario;
  • il 30 giugno 2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio 2022 è sabato e, pertanto, si applica il differimento al 1° agosto 2022 nonché, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, però, cade anch’esso di sabato, con slittamento a lunedì 22 agosto 2022), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA per il 2021 può essere anche rateizzato in massimo nove rate mensili di pari importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2022 (art. 20 del Dlgs. 241/97). Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del Dm 21 maggio 2009).

Più tempo per enti sportivi e allevatori

Ai sensi dell’art. 1 comma 923 lett. c) della L. 234/2021, i termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 sono sospesi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2022, § 2.1), ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

I citati versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 maggio 2022;
  • oppure, per il 50%, in sette rate mensili (di pari importo) da maggio a novembre 2022 e, per il restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.
Con l’art. 3 comma 6-quater del Dl 228/2021 (conv. L. 15/2022), inoltre, sono stati prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana.

I versamenti sospesi sono effettuati:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre 2022;
  • oppure, in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.
Le predette misure riguardano, quindi, anche il versamento del saldo IVA relativo al 2021, in scadenza il 16 marzo 2022.

(MF/ms)




Tassa annuale vidimazioni libri sociali e registri

Scade mercoledì 16 marzo il termine di versamento della tassa forfetaria annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri, ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/72.
 
A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, i libri sociali obbligatori, nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).

Il versamento interessa le società di capitali, intendendosi per tali le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, comprese le società consortili.

Sono altresì obbligati al pagamento:

  • le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3); sarebbero tuttavia escluse le società di capitali dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996);
  • gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
  • le aziende speciali e le società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali.
Il versamento della tassa di concessione governativa in misura forfetaria alla predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, ecc. Per tali soggetti la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri e al netto di specifiche esenzioni, è liquidata in base al numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

La tassa annuale è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, nella misura di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
     
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2022; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività. Unica eccezione riguarda i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.

Pagamento con F24 per gli anni successivi al primo

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2022. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del Dpr  641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro (come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate). 

Secondo un orientamento, tuttavia, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del Dlgs. 471/97. Aderendo a tale impostazione, la sanzione sarebbe:

  • del 30% dell’importo non versato;
  • del 15% dell’importo non versato, se il ritardo è contenuto nei 90 giorni;
  • del 15% dell’importo non versato ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni.
Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, unitamente alla sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, è necessario versare l’imposta e gli interessi legali maturati (pari all’1,25% per il 2022).

Il pagamento avviene utilizzando il modello F24, cumulativamente per l’imposta e gli interessi (sempre con codice tributo “7085”), e il modello F23, per le sanzioni (con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ”, anno per cui si sana la violazione).

(MF/ms)