TG3 Lombardia: “ITA SPA: Bonus energia per i dipendenti”
Il TG3 Lombardia della Rai ha realizzato un servizio sulla nostra associata Ita Spa di Calolziocorte andato in onda martedì 8 marzo 2022.
Il servizio è al minuto 5′ e 30”.
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Il TG3 Lombardia della Rai ha realizzato un servizio sulla nostra associata Ita Spa di Calolziocorte andato in onda martedì 8 marzo 2022.
Il servizio è al minuto 5′ e 30”.
La Provincia del 9 marzo 2022, servizio sulla nostra associata MAB e sul presidente Api Enrico Vavassori.
I numeri sono 800 100117 per chiamate dall’Italia, +39 06 47052184 per l’estero.
La reperibilità è garantita dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.
Per segnalazioni mail è invece operativo l’indirizzo tfiru@mise.gov.it
(GF/am)
La visita è in programma venerdì 1° aprile 2022 alle ore 14.00 presso il magazzino di Pioltello.
Indirizzo: Via 1° maggio, 21 – 20096 Pioltello (posteggi interni – seguiranno informazioni dettagliate).
Programma:
Ore 14.00 – Accoglienza
Ore 14.15 – Welcome coffee
Ore 14.30 – Presentazione Amazon in Italia e descrizione tecnica della sede di Pioltello (DL08)
Ore 15.00 – visita al magazzino
Ore 15.30 – Networking e saluti
Ore 16.00 – Termine visita
La visita è riservata a 25 persone. Pertanto chiediamo di iscrivervi entro il 23 marzo compilando il seguente modulo CLICCANDO QUI.
(SG/sg)
(GF/am)
In alternativa, è possibile effettuare il versamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).
Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).
Pertanto, il saldo IVA per il 2021 può essere versato entro:
Più tempo per enti sportivi e allevatori
Ai sensi dell’art. 1 comma 923 lett. c) della L. 234/2021, i termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 sono sospesi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2022, § 2.1), ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.
I citati versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
I versamenti sospesi sono effettuati:
(MF/ms)
Il versamento interessa le società di capitali, intendendosi per tali le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, comprese le società consortili.
Sono altresì obbligati al pagamento:
La tassa annuale è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, nella misura di:
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività. Unica eccezione riguarda i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.
Pagamento con F24 per gli anni successivi al primo
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2022. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.
L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del Dpr 641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro (come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Secondo un orientamento, tuttavia, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del Dlgs. 471/97. Aderendo a tale impostazione, la sanzione sarebbe:
Il pagamento avviene utilizzando il modello F24, cumulativamente per l’imposta e gli interessi (sempre con codice tributo “7085”), e il modello F23, per le sanzioni (con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ”, anno per cui si sana la violazione).
(MF/ms)