Ad inizio anno la presente circolare ricorda alle aziende associate di consultare il
sito del Conai dove è riportata la
tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate.
Si ricordano, inoltre, i due adempimenti periodici principali di inizio anno:
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Gli adempimenti si trovano descritti
nell’apposita pagina del sito internet.
Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.
- Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5). Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2021 (mod. 6.6). Consultare la
pagina dedicata “esenzioni per export”.
Adesione a Conai
Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi, ma anche gli utilizzatori.
Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.
(SN/bd)