Come si anticipava con la circolare della scorsa settimana,
n. 634 del 25 novembre 2021, spetta al datore di lavoro la decisione in ordine all’esonero dalle verifiche periodiche, qualora i lavoratori decidano volontariamente di consegnare il proprio Green Pass.
Per applicare correttamente questa opzione bisogna considerare alcuni risvolti non trascurabili in termini di organizzazione interna e di Privacy, per questo si raccomanda di tenere conto di quanto segue:
• informare i lavoratori della facoltà riconosciuta dall’art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 di consegnare al datore di lavoro il proprio green pass ma anche di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione della validità del documento. Si allega un fac simile di lettera e di modulo che i lavoratori potrebbero utilizzare per avvalersi della facoltà di consegnare il green pass. L’informativa verso i lavoratori costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli dei Green Pass.
• prevedere la modalità di consegna delle certificazioni verdi Covid19, individuando con atto formale i soggetti incaricati a riceverli e a controllarli. Si ritiene, infatti, che, a seguito della ricezione della copia del green pass, il soggetto incaricato debba comunque effettuare un controllo una tantum (mediante la App VerificaC19) per accertarsi dell’autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione ricevuta.
• sotto il profilo della protezione di dati personali, in azienda occorre: 1) integrare l’informativa privacy, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del green pass (ex multis, finalità del trattamento: esonero del lavoratore intestatario della certificazione dalle verifiche continuative/periodiche previste dalla procedura aziendale; base giuridica: consenso del lavoratore ai sensi art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021; revocabilità in qualsiasi momento del consenso; facoltatività del conferimento dei dati; retention: salvo revoca da parte del lavoratore, fino alla scadenza dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro); 2) applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi Covid19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili (es. certificati medici).
• infine è possibile limitare ai lavoratori che non consegnano copia del Green Pass l’esecuzione dei controlli ai sensi della procedura aziendale esistente (da revisionare) e attraverso gli strumenti di controllo prescelti (es. app VerificaC19; portale istituzionale Inps; sistemi integrati).
Come sempre siamo a disposizione per chiarimenti.