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Bonus sanificazione: il credito richiesto è usufruibile interamente

Il credito d’imposta per la sanificazione di cui all’art. 32 del Dl 73/2021 può essere fruito in misura integrale rispetto a quanto richiesto nell’istanza.

Con il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti determinato al 100% la percentuale effettiva di fruizione dell’agevolazione, considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.

L’art. 32 del Dl 73/2021 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. 

Con la circolare n. 13/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi a tale agevolazione

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 luglio 2021 n. 191910 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.

In particolare, tale provvedimento ha, tra l’altro, previsto quanto di seguito:

  • i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili entro il 4 novembre 2021;
  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Il provvedimento fissa quindi al 100% la suddetta percentuale, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d’imposta, il provvedimento afferma che si applicano le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.

Utilizzo in dichiarazione o in F24

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile, esclusivamente tramite i servizi della stessa Agenzia.

Il credito d’imposta teoricamente potrebbe essere quindi utilizzato già da oggi.

Con la Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951” per l’utilizzo in compensazione.
Non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007.

Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, quindi nel modello Redditi 2022.

Si ricorda che il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

(MF/ms)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di ottobre 2021 con indice pari a 105,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 ottobre 2021 al 14 novembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,302786%.

 
(FV/fv)
 




Studi di settore e Isa triennio 2016-2018: in arrivo le comunicazioni di anomalie

Il 15 novembre 2021 è stato infatti pubblicato il Provvedimento direttoriale n. 314145/2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di messa a disposizione dei contribuenti soggetti agli Isa (nonchè dei loro intermediari) di elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e il fisco, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Viene così attuato l’art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:

  1. comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli Isa, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
  2. risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al punto precedente utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Ricevute tali comunicazioni, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso, e quindi beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Sono 14 le tipologie di anomalie potenzialmente rilevabili dall’Agenzia. 

(MF/ms)




Detrazioni edilizie: il decreto “antifrode” e l’obbligo del visto di conformità

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del Dl 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) è da subito operativa l’estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie.

A tal proposito, con il provv. n. 312528 pubblicato il 12 novembre, l’Agenzia ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal Dl 157/2021.

Nel dettaglio, l’art. 1 comma 1 lett. b) del Dl 157/2021 introduce all’art. 121 del Dl 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:

  • il contribuente richieda il visto di conformità (lett. a);
  • i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del Dl 34/2020 (lett. b).
La novità di cui alla suddetta lett. a) implica quell’estensione del visto di conformità (sino a oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura superbonus 110%) a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del Dl 34/2020, comprese dunque quelle relative a detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus, che era stata messa a punto già nella bozza di testo portata all’approvazione del Consiglio dei Ministri del 10 novembre.

La novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020 è invece frutto dell’accordo politico trovato in seno al Consiglio dei Ministri; essa implica l’estensione dell’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del Dl 34/2020.

In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione Irpef al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Ai sensi dell’art. 5 del Dl 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta.

Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

Peraltro, l’attestazione di congruità (per tutte le opzioni, d’ora in poi) dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm 6 agosto 2020 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.

Tale è infatti l’integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del comma 1 dell’art. 1 del Dm “antifrode” apporta, in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del comma 13-bis dell’art. 119 del Dl 34/2020.

Urgono opportuni chiarimenti sui profili di disciplina transitoria, essendo lecito aspettarsi che simili blitz normativi siano adeguatamente supportati da altrettanta immediatezza nella chiarificazione del quadro applicativo.

Nell’attesa, se è pacifico che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate da oggi in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), parrebbe di contro ragionevole riconoscere che l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.

(MF/ms)
 




Fondo perduto perequativo: condizioni per beneficiarne

È stato bollinato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in osservanza di quanto disposto dall’art. 1, commi 19 e 20, del D.L. n. 73/2021 “Sostegni-bis”, con il quale è stata definita la percentuale minima di peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 nel confronto con l’esercizio 2019 nella quale devono essere incorsi i contribuenti al fine di essere ammessi al contributo a fondo perduto perequativo. Il medesimo decreto fissa altresì le modalità di determinazione del contributo.
 
Premessa
 
L’art. 1 del Decreto “Sostegni-bis”, Dl. n. 73/2021, convertito in legge 23 luglio 2021, ai commi da 16 a 24, ha previsto il riconoscimento – nel rispetto di una serie di condizioni che nel seguito andremo a riepilogare – di un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti che sono incorsi in un calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019.

Il contributo è rivolto ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54 comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.

Con Provvedimento n.227357 del 4 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici da porre a confronto, ai fini della verifica del requisito del calo reddituale.

Con il decreto MEF, ora firmato, viene posto un ulteriore tassello, con la definizione della misura minima del calo necessaria per essere ammessi al contributo e delle modalità di calcolo del contributo stesso, come nel seguito analizzato.

Beneficiari e condizioni
Il decreto MEF stabilisce che possono accedere al contributo a fondo perduto perequativo i contribuenti che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il 30 per cento.

Viene altresì ricordato che è condizione essenziale per l’accesso al contributo l’aver trasmesso telematicamente il Modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021, oltre l’aver regolarmente trasmesso il Modello Redditi 2020.

Coordinando le diverse disposizioni, il quadro dei soggetti ammessi al CFP perequativo risulta essere il seguente:
 
CFP Perequativo – Beneficiari e condizioni
Beneficiari
  • Titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.
Soggetti esclusi
  • Soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del Dl. 25 maggio 2021, n. 73, ovvero il 26 maggio 2021;
  • Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • Soggetti di cui all’art. 162-bis del Tuir (Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917).
Condizioni
  • Avvenuto calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019 nella misura minima del 30%;
  • Avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi 2021, riferimento 2020, entro il 30 settembre 2021;
  • Avvenuta regolare presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 riferimento 2019.
Ammontare del contributo
  • Determinato in base a percentuali variabili a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, su una base di calcolo pari alla differenza tra i risultati economici 2019 e 2020, al netto dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate in precedenza.
  • Non superiore a 150 mila euro.
Ammontare del contributo
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del contributo a fondo perduto perequativo, il decreto fissa regole precise, che vanno peraltro a chiarire la formulazione non del tutto intellegibile presente nel decreto “Sostegni-bis”, laddove veniva detto che il contributo viene riconosciuto al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate.

Per determinare l’ammontare di contributo spettante occorrerà innanzi tutto conteggiare la base di calcolo sulla quale, in un secondo momento, si dovranno applicare percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl. n. 73/2021.

Base di calcolo CFP Perequativo = Differenza risultati economici 2019/2020 meno contributi a fondo perduto Agenzia Entrate 

CFP perequativo = base di calcolo CFP perequativo moltiplicata per una percentuale variabile a seconda dei ricavi / compensi secondo esercizio precedente

Nel dettaglio:
 
Base di calcolo CFP Perequativo
Differenza risultati economici 2019 / 2020 (+)
Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34) (-)
Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (artt. 59 e 60 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104) (-)
Contributi a fondo perduto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137) (-)
Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del Dl. 18 dicembre 2020, n. 172) (-)
Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del Dl. 22 marzo 2021, n. 41) (-)
Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art.1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3) (-)
Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”, ovvero quello basato sul calo di fatturato “aprile/marzo” (art. 1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 5 a 13) (-)
Valore sul quale applicare le percentuali a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente (*A) (=)
Se l’ammontare complessivo di tutti i contributi a fondo perduto AdE riconosciuti è uguale o maggiore alla differenza tra i risultati di esercizio 2019 / 2020, la base di calcolo si azzera e pertanto il contributo a fondo perduto perequativo non spetta.
Determinata la base di calcolo, se questa risulta essere positiva si può procedere con il conteggio del contributo spettante, applicando percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o dei compensi (ex art. 54, comma 1, del Tuir) del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare).
 
Ammontare ricavi / compensi secondo esercizio precedente Percentuale da applicare alla base di calcolo del CFP Perequativo (*A)
Fino a 100.000 euro 30%
Oltre 100.000 e fino a 400.000 euro 20%
Oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro 15%
Oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro 10%
Oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro 5%
Conclusioni
In conclusione, definiti compiutamente i criteri di accesso e le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, non resta che attendere l’emanazione del necessario Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca nel concreto le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze.

Al momento non è nota la data a partire dalla quale sarà possibile procedere con l’invio delle domande; tuttavia, è bene anticipare i conteggi posto che, per espressa previsione di norma (art. 1, comma 23, Dl. n. 73/2021), a partire dal momento in cui la piattaforma per l’invio delle istanze sarà attiva, le imprese avranno soli 30 giorni a disposizione per inoltrare le richieste.

(MF/ms)