È stato bollinato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in osservanza di quanto disposto dall’art. 1, commi 19 e 20, del D.L. n. 73/2021 “Sostegni-bis”, con il quale è stata definita la percentuale minima di peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 nel confronto con l’esercizio 2019 nella quale devono essere incorsi i contribuenti al fine di essere ammessi al contributo a fondo perduto perequativo. Il medesimo decreto fissa altresì le modalità di determinazione del contributo.
Premessa
L’art. 1 del Decreto “Sostegni-bis”, Dl. n. 73/2021, convertito in legge 23 luglio 2021, ai commi da 16 a 24, ha previsto il riconoscimento – nel rispetto di una serie di condizioni che nel seguito andremo a riepilogare – di un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti che sono incorsi in un calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019.
Il contributo è rivolto ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54 comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.
Con Provvedimento n.227357 del 4 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici da porre a confronto, ai fini della verifica del requisito del calo reddituale.
Con il decreto MEF, ora firmato, viene posto un ulteriore tassello, con la definizione della misura minima del calo necessaria per essere ammessi al contributo e delle modalità di calcolo del contributo stesso, come nel seguito analizzato.
Beneficiari e condizioni
Il decreto MEF stabilisce che possono accedere al contributo a fondo perduto perequativo i contribuenti che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019
pari ad almeno il 30 per cento.
Viene altresì ricordato che è condizione essenziale per l’accesso al contributo l’aver trasmesso telematicamente il Modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021, oltre l’aver regolarmente trasmesso il Modello Redditi 2020.
Coordinando le diverse disposizioni, il quadro dei soggetti ammessi al CFP perequativo risulta essere il seguente:
CFP Perequativo – Beneficiari e condizioni |
Beneficiari |
- Titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.
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Soggetti esclusi |
- Soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del Dl. 25 maggio 2021, n. 73, ovvero il 26 maggio 2021;
- Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- Soggetti di cui all’art. 162-bis del Tuir (Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917).
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Condizioni |
- Avvenuto calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019 nella misura minima del 30%;
- Avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi 2021, riferimento 2020, entro il 30 settembre 2021;
- Avvenuta regolare presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 riferimento 2019.
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Ammontare del contributo |
- Determinato in base a percentuali variabili a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, su una base di calcolo pari alla differenza tra i risultati economici 2019 e 2020, al netto dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate in precedenza.
- Non superiore a 150 mila euro.
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Ammontare del contributo
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del contributo a fondo perduto perequativo, il decreto fissa regole precise, che vanno peraltro a chiarire la formulazione non del tutto intellegibile presente nel decreto “Sostegni-bis”, laddove veniva detto che il contributo viene riconosciuto al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate.
Per determinare l’ammontare di contributo spettante occorrerà innanzi tutto conteggiare la base di calcolo sulla quale, in un secondo momento, si dovranno applicare percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl. n. 73/2021.
Base di calcolo CFP Perequativo = Differenza risultati economici 2019/2020
meno contributi a fondo perduto Agenzia Entrate
CFP perequativo = base di calcolo CFP perequativo moltiplicata per una percentuale variabile a seconda dei ricavi / compensi secondo esercizio precedente
Nel dettaglio:
Base di calcolo CFP Perequativo |
Differenza risultati economici 2019 / 2020 |
(+) |
Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34) |
(-) |
Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (artt. 59 e 60 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104) |
(-) |
Contributi a fondo perduto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137) |
(-) |
Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del Dl. 18 dicembre 2020, n. 172) |
(-) |
Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del Dl. 22 marzo 2021, n. 41) |
(-) |
Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art.1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3) |
(-) |
Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”, ovvero quello basato sul calo di fatturato “aprile/marzo” (art. 1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 5 a 13) |
(-) |
Valore sul quale applicare le percentuali a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente (*A) |
(=) |
Se l’ammontare complessivo di tutti i contributi a fondo perduto AdE riconosciuti è uguale o maggiore alla differenza tra i risultati di esercizio 2019 / 2020, la base di calcolo si azzera e pertanto il contributo a fondo perduto perequativo non spetta.
Determinata la base di calcolo, se questa risulta essere positiva si può procedere con il conteggio del contributo spettante, applicando percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi (ex art. 85
, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o dei compensi (ex art. 54, comma 1, del Tuir) del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare).
Ammontare ricavi / compensi secondo esercizio precedente |
Percentuale da applicare alla base di calcolo del CFP Perequativo (*A) |
Fino a 100.000 euro |
30% |
Oltre 100.000 e fino a 400.000 euro |
20% |
Oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro |
15% |
Oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro |
10% |
Oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro |
5% |
Conclusioni
In conclusione, definiti compiutamente i criteri di accesso e le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, non resta che attendere l’emanazione del necessario Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca nel concreto le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze.
Al momento non è nota la data a partire dalla quale sarà possibile procedere con l’invio delle domande; tuttavia, è bene anticipare i conteggi posto che, per espressa previsione di norma (art. 1, comma 23, Dl. n. 73/2021), a partire dal momento in cui la piattaforma per l’invio delle istanze sarà attiva, le imprese avranno soli 30 giorni a disposizione per inoltrare le richieste.
(MF/ms)