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Imprese femminili: in arrivo aiuti ministeriali

E’ in fase di avvio un piano ministeriale a sostegno dell’imprenditoria femminile finalizzata ad assegnare contributi a fondo perso e finanziamenti agevolati a tasso zero alle imprese femminili, sia quelle che devono essere costituite, sia quelle già attive.

I decreti, che utilizzato il Fondo Impresa Donna che dispone di stanziamento della Finanziaria e utilizzerà il Pnrr, sono già stati firmati e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi la data in cui sarà possibile iniziare a presentare domanda, con le relative modalità.

Quali sono le imprese femminili?
E’ necessario che ci siano due terzi di partecipazione in capo a donne senza limiti di età.
Rientrano quindi:

  • ditte individuali intestate a donne;
  • lavoratrici autonome con partita Iva (da attivarsi entro 60 giorni);
  • le società di persona che abbiano nella compagine societaria due terzi donne;
  • le società di capitali che vedano il capitale sociale in capo per due tersi a donna, l’amministratore unico donna, oppure due terzi del consiglio di amministrazione in capo a donna.
Tipologia di contributi

Nuove imprese (da costituirsi)
Contribuito a fondo perso 80% dei costi per iniziative che prevedono sino a 100 mila euro. Il tetto massimo del contributo è 50 mila euro.
Se la ditta è promossa da donne disoccupate si sale al 90%.
Contributo a fondo perso 50% per iniziative di dimensione superiore, con un massimo di contri-buto di 125.000, 00 euro.

Imprese costituite da massimo tre anni
Un programma di investimenti può essere finanziato all’80% con metà fondo perso e metà finanziamento agevolato a tasso zero. Il tetto dell’operazione è 400 mila euro.

Ditte costituite da più di tre anni 
In questo caso è prevista una differenza. Nel tetto massimo di 400 mila euro le spese di capitale circolante avranno un contributo a fondo perduto.

Credito d’imposta tessile
Sono annunciate come imminenti le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate che consentiranno alle imprese del tessile, moda, abbigliamento, accessori, gioielleria di fruire di un credito d’imposta al 30% sui maggiori valori di “magazzino” risultanti a bilancio nel 2020 rispetto al 2019.

Spese ammissibili
Già da ora si sa che i costi ammissibili a contributo o finanziamento, nell’ambito di un programma di avvio di impresa o sviluppo di impresa esistente, saranno i seguenti:

  • impianti, macchinari e attrezzature, purchè nuovi;
  • immobilizzazioni immateriali (es. brevetti);
  • servizi informatici (cloud) per la gestione aziendale;
  • personale dipendente assunto dopo la domanda e impegnato nel periodo di realizzazione del progetto.
Saranno comunque ammissibili costi sostenuti solo dopo la presentazione della domanda con il relativo progetto.

Per maggiorni informazioni e aggiornamenti contattare l’Api Lecco Sondrio allo 0341.282822 o scrivere una mail a associazione@api.lecco.it.

(SG/sg)




Ccnl Unionmeccanica Confapi: nuova disciplina del 1° livello professionale

Il recente rinnovo contrattuale del 26/05/2021 introduce una nuova disciplina relativa ai lavoratori che possono essere inquadrati nel 1° livello professionale.
  •  I lavoratori che svolgono attività produttive semplici, per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, dovranno essere direttamente inquadrati nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° agosto 2021 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° ottobre 2021.
     
  •  I lavoratori che svolgono attività manuali semplici, non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono  conoscenze  professionali, dovranno essere inquadrati direttamente nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
    Tale regola si applica a tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° giugno 2021.
    Ad esempio, un lavoratore assunto il 1° marzo 2022 dovrà essere inquadrato nel 2° livello a partire dal 1° gennaio 2023.
 
  • I lavoratori assunti per svolgere mansioni di inservienti e simili continueranno ad essere inquadrati nel 1° livello.
 
La modifica della classificazione dei lavoratori nel 1° livello professionale sopra indicata, non ha effetti sull’attuale disciplina dell’apprendistato ed in particolare sulla possibilità di inquadrare al 1° livello iniziale gli apprendisti che termineranno il percorso formativo con inquadramento al 3° livello.

(FP/fp)