1

Bonus fiscali: modalità contabilizzazione sconto in fattura

Le imprese che applicano lo sconto in fattura ex art. 121 del Dl 34/2020 devono rilevare il ricavo di vendita della cessione di beni e/o prestazione di servizi in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:
  • l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide dal cliente;
  • il valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.
Così prescrive il documento Oic sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, ai sensi della quale, però, il valore di mercato del bonus fiscale può essere sostituito dall’ammontare dello sconto concesso “così come risultante dalla fattura stessa” quando il valore di mercato del credito tributario “non sia desumibile” e, in ogni caso, quando l’impresa che ha applicato lo sconto redige il bilancio in forma abbreviata o è una micro impresa.

Posto che il valore di mercato dei crediti tributari “edilizi” è assolutamente desumibile, sulla base degli sconti praticati dai principali player finanziari che si rendono disponibili al loro acquisto (e si aggira intorno al 90% del nominale per i crediti con orizzonte temporale di utilizzo a 5 anni, all’80% del nominale per quelli a 10 anni), le imprese, che applicano lo sconto in fattura ex art. 121 del Dl 34/2020 e redigono il bilancio in forma ordinaria, devono procedere alla loro rilevazione di conseguenza.

Ciò evidentemente si riflette nella rilevazione anche di un minor ricavo commerciale di cui alla voce A.1 del Conto economico, a corredo del quale, nei successivi esercizi di utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito di imposta, emergeranno proventi finanziari pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato sulla base del tasso desumibile dal mercato che risulta iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale.

A titolo di esempio, si ipotizzi una impresa che effettua a favore di un condominio lavori per 100.000 euro + IVA 10% (indetraibile per il committente), sui quali può trovare applicazione il bonus facciate al 90%.

Lo sconto applicato in fattura in misura pari a 99.000 euro (= 110.000 x 90%) ha un valore di mercato pari a 79.200 euro (= 99.000 x 80%).

Conseguentemente, l’impresa che effettua lo sconto in fattura (e che, non rientrando tra le micro imprese o tra quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, deve applicare il criterio del valore di mercato) rileva un debito verso l’Erario per IVA per 10.000 euro, un credito monetario verso il cliente per 11.000 euro, un credito tributario al valore di mercato per 79.200 euro e ricavi commerciali per 80.200 euro.

I 19.800 euro di componenti positivi di Conto economico che apparentemente mancano all’appello (perché i ricavi commerciali di cui alla voce A.1 del Conto economico vengono rilevati per 80.200 euro, anziché per 100.000 euro) si manifesteranno per competenza economica nei successivi dieci esercizi di utilizzo delle quote costanti del credito di imposta, quali proventi finanziari da ricomprendere nella voce C.16 del Conto economico.

In altre parole, con la metodologia dell’OIC, i componenti positivi che l’impresa realizza, mediante cessioni di beni e prestazioni di servizi sui cui corrispettivi applica lo sconto in fattura, restano ovviamente di importo complessivamente pari al loro valore nominale (100.000 euro nell’esempio), ma vengono scomposti tra ricavi commerciali di competenza dell’esercizio di cessione dei beni e prestazione dei servizi (80.200 euro) e proventi finanziari di competenza degli esercizi di utilizzazione in compensazione delle singole quote costanti di credito di imposta (19.800 euro, nell’esempio).

Ovviamente, se l’impresa che ha applicato lo sconto cedesse immediatamente a terzi il credito di imposta, invece che utilizzarlo in compensazione per quote costanti in dieci anni, laddove cedesse il credito per un corrispettivo pari al suo valore di mercato (79.200 euro), non realizzerebbe alcun differenziale finanziario (perché il credito è stato iscritto a quel valore), ma resterebbe implicitamente incisa dei costi finanziari dell’operazione.

Se, per evitare ciò, l’impresa, che applica lo sconto, conviene con il committente che sia quest’ultimo a sobbarcarsi gli oneri finanziari dell’operazione, gli oneri a tale titolo addebitati aumentano il credito monetario verso il committente e, quindi, nella invarianza del valore di mercato del credito tributario, aumentano di pari importo i ricavi commerciali da contabilizzare nella voce A.1 del Conto economico, conformemente a quanto previsto dal citato documento dell’OIC.

(MF/ms)




Registri Iva precompilati dei trimestrali: al via la consultazione online

Dal 13 settembre 2021 è possibile accedere alle bozze predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

A partire dalle operazioni effettuate dallo scorso 1° luglio 2021, ha preso il via il programma di assistenza on line – inizialmente riservato ai soli soggetti passivi (residenti o stabiliti nel territorio dello Stato) che abbiano optato per la liquidazione periodica trimestrale dell’imposta – che prevede la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri Iva delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/72) e degli acquisti (art. 25 del Dpr 633/72).

A regime, i dati potranno essere visualizzati ed eventualmente modificati dal primo giorno del mese di riferimento direttamente dall’operatore o da un intermediario da questi delegato, mediante accesso all’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A tal fine l’intermediario deve essere in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici o di quella per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva (cfr. provv. 183994/2021, punto 6.2).

Per quanto concerne il terzo trimestre del 2021, periodo di avvio del processo, l’accesso all’area di consultazione e modifica è stato consentito soltanto a decorrere dal 13 settembre 2021.

Le bozze dei registri Iva precompilati sono predisposte grazie alle informazioni di cui l’amministrazione finanziaria è in possesso. In particolare verranno inseriti i dati:

  • delle fatture elettroniche emesse, transitate mediante Sistema di Interscambio, relative al trimestre – nel cui file XML è inserita una data ricadente nei mesi di riferimento – per le quali la data di consegna o la data di messa a disposizione sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo. A titolo meramente esemplificativo, con riferimento al terzo trimestre 2021, potranno essere incluse le e-fatture differite, in cui nel campo <Data> sia riportato il giorno 30 settembre 2021, trasmesse (cioè emesse) il giorno 15 ottobre 2021 e ricevute dal cessionario o committente il giorno 16 ottobre 2021;
 
  • delle e-fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, di competenza del periodo, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nell’attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito, inviata dal SdI al trasmittente, preceda il primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
 
  • delle fatture elettroniche ricevute, la cui data dell’operazione ricade nel mese, o nei mesi precedenti (a condizione che non siano già state annotate), che siano state consegnate al cessionario o committente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
     
  • delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere relativamente alle quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione all’Agenzia sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (31 ottobre 2021 per quanto concerne il terzo trimestre 2021).
Occorre sottolineare che l’Agenzia delle Entrate provvede altresì a segnalare la presenza di operazioni per le quali sia stata emessa bolletta doganale nel mese di riferimento, in modo che delle relative operazioni possa tenersi conto in sede di modifica o integrazione delle bozze precompilate.

Con la convalida o integrazione predisposta la Lipe

L’accesso ai dati consente al soggetto passivo di verificare le risultanze dei registri precompilati, convalidandoli o, più verosimilmente, modificandoli (si pensi al caso dei beni o servizi il cui acquisto prevede una detraibilità limitata dell’imposta, relativamente ai quali sarà necessario che l’operatore indichi la percentuale corretta).

La modifica o convalida dei registri consentirà all’Agenzia delle Entrate la predisposizione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica di riferimento; a tal fine l’Amministrazione finanziaria utilizzerà anche i dati relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, nonché quelli delle comunicazioni delle LIPE dei precedenti trimestri.

La bozza così ottenuta sarà messa a disposizione dei soggetti passivi entro il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (6 novembre 2021 per quanto concerne il terzo trimestre dell’anno in corso).

(MF/ms)




Etichettatura ambientale: iniziative di Conai per dare supporto ai vari settori di produzione

Dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 Conai ha organizzato la prima Academy Week dedicata a “Questioni di etichetta”. Si tratta di webinar dedicati ai vari settori per aiutare le aziende che stanno adeguando l’etichetta ambientale sui prodotti.

Vi invitiamo a consultare il programma e a partecipare alle sessioni di vostro interesse.

Si segnala, inoltre, una sorta di “concorso” chiamato Call for Good Ideas che invita le aziende a presentare la loro innovativa etichetta ambientale, in linea con la nuova normativa. Potete consultare le istruzioni per partecipare.

(SN/bd)