Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2022, sono modificate le modalità mediante le quali i soggetti passivi Iva trasmettono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con controparti non stabilite in Italia.
Difatti, a seguito dei cambiamenti apportati dalla legge di bilancio 2021 all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, i predetti dati saranno trasmessi in via telematica, in formato xml, avvalendosi del sistema di interscambio (SdI).
L’intento è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate una puntuale e tempestiva elaborazione delle bozze dei registri Iva, nonché delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale “precompilata”.
La novità più sensibile, per le operazioni effettuate dal 2022, riguarda dunque i termini per trasmettere all’amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l’estero.
Come stabilisce il novellato art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato “è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”.
In altre parole, nel caso in cui l’operazione sia documentata mediante fattura, si dovrà, in linea generale, fare riferimento al termine di 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione o prestazione, come richiesto dall’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.
Sul fronte delle operazioni ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia, invece, il termine per la trasmissione telematica dei dati è il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Per gli acquisti intracomunitari e i servizi “generici” ricevuti da soggetti Ue, quanto descritto è coerente con il termine di registrazione delle fatture previsto dall’art. 47 del Dl 331/93.
Le nuove regole di trasmissione dei dati, per le operazioni effettuate dal 2022, andranno a sostituire l’attuale invio massivo effettuato su base trimestrale (c.d. “esterometro”).
Ciò impone, agli operatori, una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso nonché una verifica delle procedure gestionali interne. Soprattutto per le operazioni passive, richiedenti l’integrazione della fattura ricevuta o l’emissione di autofattura, è necessario verificare che il documento elettronico sia trasmesso al Sistema di Interscambio entro il nuovo e più stringente termine.
Peraltro, è da osservare come alla revisione della disciplina si accompagni anche un nuovo regime sanzionatorio.
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si prevede la sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione omessa è effettuata (oppure se la trasmissione errata è corretta) entro i quindici giorni successivi al termine per la trasmissione dei dati di cui al nuovo art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.
Resta inalterata, secondo l’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97, l’inapplicabilità dell’istituto del cumulo giuridico.
Ultima comunicazione entro il 31 gennaio 2022
Per le operazioni effettuate nel 2021, i dati sono ancora trasmessi mediante la comunicazione trimestrale, fatta salva la possibilità di emettere, in sostituzione dell’adempimento, fattura elettronica via SdI su base facoltativa.
La gestione dell’intero flusso mediante fatturazione elettronica rimane appetibile anche nel 2022, ricordando, tra l’altro, che, grazie alle specifiche tecniche nella versione 1.6 (attualmente vigente), è consentita anche l’integrazione elettronica e l’invio tramite SdI delle fatture di acquisto con applicazione del reverse charge “esterno”, oltre all’emissione di autofatture in formato elettronico (già ammessa con la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019).
Al di là delle novità introdotte per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è da precisare che rimane confermato il termine del 31 gennaio 2022 per effettuare la comunicazione relativa all’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) 2021, secondo quanto attualmente stabilito dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.
(MF/ms)