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Bonus pubblicità 2021: comunicazione per l’accesso prorogata al 31 ottobre

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2021, non più dal 1° al 30 settembre 2021 come era stato previsto dal Dl “Sostegni-bis”.

Lo ha annunciato il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, con un apposito comunicato pubblicato il 31 agosto.

In particolare, viene reso noto che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67, comma 10 del Dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).

Il Dipartimento ha quindi previsto che la finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio sia spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Si ricorda che con l’art. 67, comma 10 del Dl 73/2021 convertito (c.d. decreto “Sostegni-bis”) il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del Dl 50/2017 deve quindi essere calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

In linea generale, per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
In considerazione delle novità del Dl “Sostegni-bis”, l’art. 67 comma 10 del Dl 73/2021 convertito aveva differito la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio per il 2021, prevista inizialmente dal 1° al 31 marzo 2021, al periodo dal 1° al 30 settembre 2021.

Il comunicato del 31 agosto ha quindi previsto lo slittamento ulteriore ad ottobre della finestra temporale di presentazione della citata comunicazione per l’accesso, precisando inoltre che resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Si ricorda inoltre che, ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.

Valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2021

Come evidenziato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”), sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.
Dovrebbe essere comunque possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe poi essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (periodo previsto “a regime”).

(MF/ms)
 




“Lipe” in scadenza per il secondo trimestre 2021

Il 16 settembre 2021 scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre 2021, ai sensi dell’art. 21-bis del Dl. 78/2010. A tale fine, occorre utilizzare il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018.

Nel rigo VP2 si deve riportare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), comprese quelle non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale per le quali è obbligatoria la fatturazione (art. 21 comma 6-bis del Dpr 633/72). Sono da considerare anche le operazioni a esigibilità differita e quelle effettuate con applicazione del meccanismo del reverse charge o dello split payment.

Con riguardo alle operazioni in reverse charge, infatti, nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate il 26 maggio 2017 è stato chiarito che:

  • il cedente o prestatore indica la sola base imponibile nel predetto rigo VP2;
  • il cessionario o committente è, invece, tenuto a esporre la base imponibile nel rigo VP3 (totale operazioni passive) e l’imposta nel rigo VP4 (Iva esigibile) nonché, qualora detraibile, nel rigo VP5 (Iva detratta).
La Procedura Pratica n. 29 analizza nel dettaglio le modalità di compilazione del modello.

Analogamente, nell’ipotesi di operazioni soggette ad Iva con il meccanismo dello split payment, il cedente o prestatore è tenuto a riportare la sola base imponibile nel rigo VP2.

Ancora in tema di operazioni attive, qualora queste siano a esigibilità differita, è necessario che il cedente o prestatore riporti la base imponibile (rigo VP2) nel mese o trimestre di effettuazione dell’operazione e l’IVA (rigo VP4) nel periodo in cui si verifica l’esigibilità.

L’obbligo comunicativo sussiste anche nei casi in cui dalla liquidazione periodica emerga un’eccedenza a credito. Sono esonerati dall’adempimento, invece, coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero (art. 21-bis comma 3 del Dl 78/2010).

Si pensi al caso dei soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54 e ss. della L. 190/2014), esonerati dalla dichiarazione Iva e dalle liquidazioni periodiche. Per questi ultimi soggetti risulta irrilevante persino l’eventuale insorgenza di un debito d’imposta connesso all’effettuazione di acquisti con il meccanismo del reverse charge.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite il 26 maggio 2017, per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione (né attiva né passiva), non sussiste l’obbligo di invio della relativa comunicazione, sempreché non vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente.

Sul fronte delle operazioni passive, invece, si ritiene che non debbano essere riportati nel rigo VP3 gli importi delle “fatture” di acquisto “fuori campo o non soggette a IVA”. Questa conclusione si fonda sulla circostanza che tali documenti, anche se annotati nel registro di cui all’art. 25 del Dpr 633/72 pur in assenza di un obbligo, non costituiscono fatture ai sensi dell’art. 21 del Dpr 633/72 (circ. Assonime n. 22/2017).

Ne consegue che non sarebbero da includere nella comunicazione, ad esempio, le operazioni passive fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale dell’imposta, così come le somme escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 del Dpr 633/72.

Registri precompilati disponibili dal terzo trimestre

L’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2021 è ancora “scollegato” dalla nuova disciplina di messa a disposizione delle bozze dei registri Iva “precompilati” da parte dell’Agenzia delle Entrate, in favore dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che liquidano l’imposta trimestralmente per opzione.

Quest’ultima disciplina, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 127/2015, concerne infatti le operazioni Iva effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 (terzo trimestre 2021).

Si ricorda che, come stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021 (§ 2 e 5), in relazione al trimestre per cui la bozza dei registri Iva sarà convalidata o integrata dal soggetto passivo, l’Agenzia delle Entrate elaborerà la bozza della comunicazione della liquidazione periodica Iva, la quale sarà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: la perizia deve essere “asseverata”

Per il credito d’imposta investimenti in beni materiali e immateriali “4.0” di cui alla L. 178/2020, è richiesta, oltre all’indicazione della specifica norma agevolativa in fattura, una perizia “asseverata” e non più “semplice” com’era previsto ai fini del precedente credito d’imposta ex L. 160/2019.

A norma dell’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, in relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (beni “Industria 4.0”), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il suddetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr. 445/2000.

Tale disposizione è stata in sostanza riproposta nell’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, prevedendo tuttavia la redazione di una perizia “asseverata” e non più “semplice”.

Ai sensi del comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020, i soggetti beneficiari sono infatti tenuti a produrre, per i beni di costo superiore a 300.000 euro, una “perizia asseverata” o un attestato di conformità da cui risulti che:

  • i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
In linea generale, la perizia semplice è una relazione tecnica con la quale il professionista attesta una situazione di fatto.

La perizia asseverata deve invece contenere un’assunzione di responsabilità da parte del professionista in ordine alla certezza e veridicità dei suoi contenuti (si veda anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 9 ottobre 2020 n. 461 e il documento del Consiglio nazionale dei periti industriali “Linee guida Transizione 4.0” di maggio 2021).

Possono effettuare la perizia anche agli agronomi

Si rileva che l’art. 56-ter del DL 77/2021, inserito in sede di conversione in legge, ha integrato l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 (non anche l’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020), prevedendo che, relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da “un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario”.
Come rilevato dal Conaf in un comunicato del 20 luglio, “l’estensione del credito di imposta al settore primario è stata un’ottima intuizione del Governo, poiché consente alle imprese agricole di sfruttare importanti agevolazioni utili a stimolare gli investimenti e favorire la transizione digitale. Per portare a compimento l’obiettivo del legislatore, però, occorreva consentire l’intervento di specialisti con una profonda conoscenza di un settore peculiare com’è quello agricolo.”
Nel dossier relativo al Dl. 77/2021 si legge che “i beni strumentali in questione sono quelli cha dànno diritto alla fruizione dello specifico credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019)”.
La suddetta previsione dovrebbe tuttavia essere applicabile anche in relazione alla perizia asseverata richiesta ai fini del credito ex L. 178/2020, anch’esso fruibile dalle imprese agricole. Sul punto sarebbe tuttavia auspicabile una conferma ufficiale.

(MF/ms)




Servizi Inps online: accesso con Pin prorogato fino al 30 settembre 2021

L’accesso ai servizi on line dell’Inps attraverso il Pin, con profili differenti da quello di cittadino, è consentito fino al 30 settembre 2021, in luogo del 31 agosto 2021.

Lo ha reso noto lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 2926.

Si ricorda che con la circ. n. 95 dello scorso 2 luglio 2021, l’Inps ha stabilito che i Pin già rilasciati alla data del 1° ottobre 2020 – e rimasti in vigore nel periodo transitorio – saranno dismessi entro il 30 settembre 2021.

La stessa circolare aveva previsto che l’accesso mediante Pin, da parte di soggetti con profili diversi da quello di cittadino, sarebbe stato inibito dalla data del 1 ° settembre 2021.

Ciò per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 24 comma 4 del Dl 76/2020 convertito (Dl “Semplificazioni”).

Ciò avrebbe comportato che profili come quello da intermediario (ad esempio, il commercialista o il consulente del lavoro), per accedere al portale Inps ed effettuare gli adempimenti in favore dei propri delegati, avrebbero dovuto dotarsi necessariamente dello Spid, ovvero della Cie o Cns, entro il 31 agosto 2021.

Tra questi adempimenti, spicca sicuramente la presentazione della domanda per l’esonero contributivo introdotto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Tuttavia, a seguito delle diverse richieste pervenute da parte degli interessati, l’Inps ha ritenuto opportuno spostare il termine indicato con la citata circolare e permettere, anche dopo il 1° settembre 2021, di poter accedere mediante Pin anche ai profili diversi da quello di cittadino, quali: intermediario, azienda, associazione di categoria, Pubblica Amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato.

L’argomento attinente alla dismissione del PIN Inps e dell’utilizzo di strumenti alternativi (Spid, Cie e CNS) ha suscitato particolare interesse anche sotto un altro profilo, quello relativo alle deleghe delle identità digitali.

È di pochi giorni fa, infatti, la dibattuta circolare n. 127, attraverso cui l’Istituto previdenziale ha illustrato la procedura per il conferimento e la gestione delle deleghe per consentire, a decorrere dal 16 agosto 2021, al cittadino impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi on line, di delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.

Problematico il profilo relativo alle deleghe delle identità digitali

L’aspetto maggiormente criticato riguarda la modalità attraverso cui il delegante deve richiedere la delega, ovverosia recandosi di persona presso una qualsiasi struttura territoriale dell’Inps ed esibendo la documentazione richiesta (modulo AA08, richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale, e la copia del documento di riconoscimento del delegante).

La richiesta della registrazione della delega può essere effettuata da una persona diversa dal delegante esclusivamente in specifici casi (ad esempio per persone allettate di lungo periodo), ma anche in questo caso rimane obbligatorio recarsi presso la struttura Inps.

Considerato anche il periodo di emergenza sanitaria, sembra inadeguata la scelta dell’Inps di obbligare il delegante (o altra persona, in determinati casi) a recarsi presso una propria struttura territoriale per richiedere la delega all’identità digitale e non abbia, invece, attuato un meccanismo differente o alternativo, che avrebbe permesso di richiedere la delega anche telematicamente.

(MF/ms)
 




“Recapture”: rideterminazione bonus investimenti in caso di cessione dei beni

L’art. 1 comma 1060 della L. n. 178/2020 prevede un meccanismo di rideterminazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, sia “ordinari” che “4.0” (c.d. “recapture”).

Tale disposizione mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa (così circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, § 7.1).

In particolare, viene previsto che se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o per i beni “4.0” di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Ad esempio, in caso di investimenti in beni materiali “ordinari” effettuati nel 2021, i beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all’estero fino al 31 dicembre 2023.

Se un bene “4.0” da Allegato A acquistato nel 2021 entra in funzione nel 2021 e poi viene interconnesso nel 2022, il “periodo di osservazione” non è il biennio 2022-2023, ma quello 2023-2024 (così risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento al precedente credito d’imposta).

Nella circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, emanata a commento del meccanismo di recapture nell’ambito della disciplina dell’iper-ammortamento di cui all’art. 7 comma 2 del Dl 87/2018 (che si attiva nelle ipotesi assimilabili a quelle del presente credito d’imposta) è stato affermato che: “la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa). In quest’ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda, diversamente dall’ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative (…)”. Come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 (§ 5.6.1), tali chiarimenti si applicano anche al credito d’imposta in esame.

L’Agenzia ha inoltre precisato che la disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell’agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d’impresa o dall’esercizio dell’arte e professione.

La norma intende, in altri termini, escludere dall’agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d’imposta.

Pertanto, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l’applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell’agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, § 7.2).

Inoltre, l’Agenzia, nella medesima circolare n. 9/2021, ha affermato che la ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell’agevolazione nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

In tal senso, ancorché con riferimento all’analoga disposizione del precedente credito d’imposta, si è espressa anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 259/2021, affermando poi che l’utilizzo temporaneo di beni agevolabili per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti (pipeline) al di fuori del territorio dello Stato non configura un’ipotesi di delocalizzazione, a condizione che i beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di leasing, nella circolare n. 9/2021 (§ 7.1) è stato chiarito che costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo il mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza”; in tal caso il credito va rideterminato escludendo dall’originaria base di calcolo il costo sostenuto dal locatore.

Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.

Resta ferma l’applicazione dell’art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017, che esclude la rideterminazione in caso di investimenti sostitutivi per i beni materiali di cui all’Allegato A.

(MF/ms)




Bonus investimenti cumulabile nel limite del costo sostenuto

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a norma dell’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap del credito stesso, non porti al superamento del costo sostenuto.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/2021 (§ 6), ha affermato che, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta, rileva l’Agenzia, possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Tanto premesso, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare, l’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 9/2021, ha chiarito che:

  • in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati (cioè per il loro intero ammontare), anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore;
  • occorre quindi calcolare il credito di imposta teoricamente spettante e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito.
Nella sommatoria si deve anche tenere conto, come evidenziato dall’Agenzia, del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dell’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020.

Pertanto:

  • se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo;
  • qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito d’imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.
In merito alla verifica del limite con riferimento al cumulo con i c.d. “contratti di sviluppo”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta a interpello n. 508/2021.

Cumulabilità con il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno
L’Agenzia delle Entrate, in alcune risposte a interpello, ha affermato la cumulabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e con il credito di imposta sisma centro Italia ex art. 18-quater del DL 8/2017.
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, essendo una misura di carattere generale, è infatti cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con le suddette agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
La disciplina del credito di imposta Mezzogiorno (e di quello per il sisma centro Italia) esclude la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis, non escludendo tuttavia espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale (cfr. risposte interpello nn. 360/2020 e 157/2021.

(MF/ms)




Manifesto Api su viale della Costituzione a Lecco

Informiamo gli associati che per tutto il mese di settembre sarà presente su viale della Costituzione, davanti al vecchio tribunale, il manifesto con la pubblicità della nostra associazione.




Radon: relazione entro il 27 agosto 2022

L’adempimento sembra lontano, ma siccome richiede dei dati tramite misurazione del livello di radon, attraverso rilevatori specifici che devono rimanere esposti per lungo tempo, è necessario attivarsi fin da ora. Infatti entro il 27 agosto 2022 bisogna redigere una relazione dettagliata da tenere agli atti.

Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, ha introdotto importanti novità sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Un gas radioattivo che deve essere posto sotto vigilanza, sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, è il Radon.

Chi è soggetto alle norme di prevenzione? l’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce quali sono i luoghi di lavoro soggetti alla valutazione dell’esposizione al rischio radon:

  • sotterranei
  • locali semisotterranei o situati al piano terra
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate dal Piano Nazionale d’azione per il Radon
  • stabilimenti termali
Occorre dunque installare al più presto, limitatamente alle aree definite a rischio dal Piano Nazionale, i rilevatori di radon nei luoghi elencati, indipendentemente dalla presenza continuativa di persone, in modo da ottenere i dati sulla concentrazione di Radon.

Il decreto fissa i requisiti e i regimi di controllo relative alle diverse situazioni di esposizione. Nel caso in cui, non fossero attuate tutte le misure previste dal D.lgs. 101/2020 sono state previste delle sanzioni (Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”).

Quanto sopra discende dall’obbligo ministeriale di predisporre un piano nazionale d’azione per controllare il rischio di radiazioni derivanti da questo gas presente in natura, in modo non uniforme. Sul sito del Mite le informazioni di base relativamente alla natura del radon e al piano d’azione.

La norma nazionale sul Radon, il D.Lgs.101/2020 in vigore dal 27 agosto 2020, ha ridotto i limiti accettabili di concentrazione del gas ed è stata introdotta la misurazione obbligatoria anche al piano terra, con una frequenza di una misura ogni 8 anni, sia per le abitazioni che per i luoghi di lavoro.

Si suggerisce di coinvolgere Rspp e il consulente sicurezza per tutte le valutazioni del caso. Il servizio ambiente e sicurezza di Api resta a disposizione.

(SN/bd)
 
 




Green Pass nelle mense aziendali: chiarimento

Con il DL n. 52/2021 (art. 9), la certificazione verde Covid‐19 detta “Green Pass” è stata inizialmente prevista come obbligatoria per una serie di attività funzionali agli spostamenti internazionali e, successivamente, è stata estesa alle attività di ristorazione, comprese fra le attività indicate nel DL n. 105/2021 e nel Dl n. 111/2021 di agosto; nello specifico si parla espressamente di obbligo nel caso di “accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’art. 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”.
 
Sull’applicabilità della disposizione normativa alle mense aziendali, il Governo è intervenuto con una Faq, datata 14 agosto 2021, che risponde a questa domanda: “per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati, è necessario esibire la certificazione verde Covid19?“ La risposta è stata la seguente: “sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid‐19 con le modalità indicate dal Dpcm vigente”.
 
Considerato il fatto che le indicazioni ministeriali individuano nei soli “gestori dei servizi” i soggetti responsabili della verifica del possesso del cosiddetto Green Pass da parte degli utenti, parrebbe quindi che il caso preso in considerazione sia soltanto quello delle mense in cui avviene la somministrazione dei pasti, da parte di un soggetto terzo a questo incaricato. Ne consegue che sarebbero pertanto escluse dall’applicazione della verifica sul possesso o meno del Green Pass tutte quelle situazioni aziendali caratterizzate dalla sola messa a disposizione da parte dell’azienda di un locale dove poter consumare il pasto senza che vi sia somministrazione. In questi casi le modalità di accesso e fruizione dei locali devono continuare ad essere normati dai protocolli aziendali anticovid, che comprendono le note misure di distanziamento e sanificazione previste dal Dpcm 14/03/2020 e s.m.i.
 
Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di assicurarsi che, laddove presente, il gestore del servizio di ristorazione si sia organizzato per il controllo del green pass; in tutti i casi è comunque opportuno verificare che i protocolli aziendali siano adeguati e coerenti con le più recenti disposizioni; nella verifica è previsto il coinvolgimento di: medico competente, rappresentanze sindacali o Rls ed Rspp.
 
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta a disposizione per il supporto che ritenete utile, ad esempio per una verifica di completezza e aggiornamento dei protocolli.

Per questo servizio potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it o telefonare: 0341.282822.

Si informano, infine, le aziende associate che Confapi sta chiedendo una indicazione normativa espressa che riguardi le aziende così da chiarire, senza dubbi, l’applicazione delle disposizioni. La Confederazione si è fatta parte attiva presso i competenti Ministeri, sarà nostra cura aggiornarvi sull’evoluzione del tema.
 
Le faq ministeriali sono tutte consultabili sull’apposita pagina del Mite.

 
(SN/bd)