1

Rentri luglio 2021: sperimentazione in corso

La sperimentazione del Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) continua il suo percorso. La scorsa settimana, giovedì 22 luglio 2021, si è svolta in videoconferenza una importante sessione di informazione sull’avanzamento dei lavori, nella quale il Ministero e i tecnici dell’Albo Gestori Ambientali e di Ecocerved impegnati nello sviluppo della piattaforma tecnologica, hanno descritto l’impostazione del sistema.

Al momento stanno operando in via sperimentale solo le aziende che si sono rese disponibili alla sperimentazione. La loro attività serve a testare e migliorare il sistema, in modo che quando la sperimentazione sarà estesa, le difficoltà siano ridotte al minimo.
Segnaliamo comunque che le slide presentate nell’incontro di giovedì 22 luglio 2021 sul prototipo Rentri e tutti gli altri documenti utili sono costantemente pubblicati sulla pagina web dedicata al prototipo del Rentri.

In modo molto sintetico Api segnala che più avanti sarà necessario profilare correttamente la propria attività inserendo i dati nella sezione “anagrafica” e poi adoperare la sezione “tracciabilità”, quella che sostituirà effettivamente il registro cartaceo.  Come si può leggere a pagina 6 delle slides, le imprese dovranno trasmettere i dati relativi ai registri di carico e scarico, con cadenza mensile. In particolare:

• le imprese già informatizzate (gestori e trasportatori) potranno trasmettere le informazioni richieste tramite interfaccia applicativa, adeguando i software gestionali già in uso.
• le imprese prive di un sistema gestionale informatizzato (produttori di rifiuti) potranno trasmettere i dati con modalità semplificate, avvalendosi di un formato tabellare semplice che può essere prodotto localmente in vari modi e poi trasferito al sistema attraverso il portale Rentri.

Riprenderemo il tema a settembre, Api Lecco si prepara a dare il supporto necessario.

(SN/bd)
 




Locazioni commerciali: possibilità di ricontrattare le condizioni economiche

Con la legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”, è stata prevista la possibilità di ricontrattare le condizioni economiche dei contratti di locazione commerciale, con riferimento a un massimo di 5 mesi nel 2021, in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, è stato introdotto l’art. 4-bis, che modifica l’art. 6-novies del Dl 41/2021 convertito, aggiungendo due commi all’articolo originario, che già prevede un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

La nuova formulazione specifica l’oggetto della contrattazione, che deve riguardare il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

In particolare, il locatario e il locatore “sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per la rideterminazione del canone”, nel caso in cui il conduttore:

  • non abbia avuto diritto di accedere a partire dall’8 marzo 2020 ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.
Per effetto della riformulazione normativa, tali disposizioni si applicano esclusivamente:
  • ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020;
  • e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.
La scheda di lettura del provvedimento, predisposta dal Servizio Studi del Senato, in proposito rileva che, in generale, nell’ambito dell’autonomia negoziale, locatore e conduttore sono sempre legittimati a rinegoziare il contratto che li vincola e a determinare liberamente la durata delle nuove condizioni contrattuali (fermo il limite trentennale per i contratti di locazione ex art. 1573 c.c.).

Rinegoziazione secondo un principio di buona fede

In tale contesto, allora, il fatto che il legislatore preveda un “richiamo” alla rinegoziazione secondo un principio di buona fede, stabilendo i casi in cui tale richiamo opera, “sembra una norma destinata a spiegare effetti sia tra le parti che con riferimento ai giudici in caso di contenzioso, fornendo dei parametri legislativamente fissati per poter stabilire se la riduzione del canone fosse in qualche misura dovuta e se il nuovo canone sia ragionevole”.

Inoltre, la durata di operatività del canone ridotto è fissata in cinque mesi nel 2021.

Si ricorda, infine, che un meccanismo simile era stato adottato con riferimento agli impianti sportivi dall’art. 216 del Dl 34/2020, che aveva disposto che la sospensione delle attività sportive fosse sempre valutata, ai sensi degli artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

In ragione di tale squilibrio, il conduttore ha avuto diritto limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020 a una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

(MF/ms)

 
 




Rischi sul lavoro: cosa fare in caso di calore estivo

Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un’attività lavorativa intensa all’aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell’edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, marinai, portuali, operatori ecologici (ecc).

Il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, tipico delle attività lavorative all’aperto e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Nella pubblicazione Inail che segnaliamo, ci sono alcuni suggerimenti organizzativi per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza.
 

(SN/bd)




Direttiva europea Sup: non ancora recepita in Italia

Il 3 luglio 2021 scadeva il termine di recepimento negli stati membri dell’Unione Europea della Direttiva 904/2019 (Direttiva “Sup” – Single Use Plastics). In Italia non è stato ancora emanato il decreto di recepimento, è stata predisposta solo una bozza che potrà essere ancora oggetto di modifiche e che forse potrà essere emanata in autunno.

Considerati i malintesi e i fraintendimenti che si sono generati dal 3 luglio 2021 circa la vigenza o meno in Italia delle disposizioni contenute all’interno della Direttiva 904/2019, si ricorda innanzitutto che la norma è tesa a ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull’ambiente acquatico e sulla salute umana. La Direttiva SUP – entrata in vigore il 2 luglio 2019 – riguarda, nello specifico, i prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, prodotti che, insieme, rappresentano circa il 77% dei rifiuti marini.

Il 31 maggio 2021 la Commissione Europea ha diffuso le Linee Guida di orientamento per l’applicazione della Direttiva 2019/904/Ue (pubblicate in data 7 giugno 2021 sulla Gazzetta). In questo modo la Commissione Europea ha fornito una “guida” sulle definizioni chiave contenute nella direttiva stessa e sugli esempi di prodotti da considerare come rientranti (o meno) nel suo campo di applicazione, al fine di garantire che le nuove norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutti gli Stati membri. In dettaglio, il Governo deve prevedere una serie di interventi mirati a ridurre il consumo di:

  1. tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
  2. contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente; oppure pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
In realtà non tutti gli aspetti sono chiariti, ad esempio non è certo se i bicchieri di plastica ricadano nel campo di applicazione. Questo solo per concludere che la situazione richiede dei chiarimenti e che comunque occorre aspettare il recepimento italiano per non fare scelte sbagliate.

(SN/bd)