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Cessioni e acquisti da San Marino: fattura elettronica dall’1 ottobre 2021

L’articolo 12 Dl.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L.58/2019, prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, di cui al decreto del Ministro delle finanze 24.12.1993, debbano essere eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto del Mef.

Con il decreto 21.06.2021, pubblicato nella GU n. 168 del 15.07.2021, sono state dettate le modalità applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italia.

Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2021: dalla medesima data cesseranno di avere efficacia le disposizioni precedenti, dettate dal richiamato Dm. 24.12.1993.

Secondo quanto disciplinato dal D.m. 21.06.2021, in caso di cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, le fatture e le eventuali note di variazione andranno emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI).

Le cessioni di beni con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) effettuate da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili Iva ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall’articolo 71 Dpr 633/1972.

Ai fini Iva, le cessioni (o gli acquisti) di beni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra o, indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo SdI con Natura operazione N3.3.

Lo SdI trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate.
Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, Dpr. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

L’emissione della fattura in formato elettronico resta non obbligatoria per le ipotesi di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge.

In tal caso, il cedente italiano:

  • emette la fattura cartacea in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario;
  • riceve dal cessionario sammarinese, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, un esemplare della fattura cartacea vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.
Sul versante degli acquisti, invece, le fatture elettroniche emesse da operatori economici di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario allo SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Si ricorda che, nell’ambito degli acquisti di beni, la fattura può arrivare con Iva o senza:

  • nel primo caso – fattura con addebito dell’imposta – l’Iva è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, che riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché l’Agenzia possa svolgere le verifiche del caso. L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: solo da tale momento l’acquirente italiano può operare la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto;
  • nel secondo caso – fattura senza addebito dell’imposta – l’operatore economico italiano che riceve il file xml della fattura tramite SdI è tenuto ad assolvere l’Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate (Tipo documento TD19).
Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico, fermo restando le ipotesi di deroga (contribuenti italiani o sammarinesi esclusi dall’ambito della fatturazione elettronica).

(MF/ms)
 




Dichiarazioni Isa: le comunicazioni delle anomalie nel cassetto fiscale

Con il provvedimento n. 196552, pubblicato il 20 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo 2017) e degli Isa (per i periodi 2018 e 2019) al ricorrere delle quali viene recapitata nel Cassetto fiscale un’apposita comunicazione al contribuente.

Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:

 
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello REDDITI 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni);
  • imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2019, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2019, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2019, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che presentano per il 2019 incongruenze tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio);
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017-2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • professionisti che, per il periodo 2019, hanno indicato nel quadro G o nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi (G01-H02) e il volume d’affari (G16-H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2020;
  • professionisti che, per il 2019, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2020;
  • imprese che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel Quadro F del modello ISA nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI 2020.
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Comunicazioni disponibili nel Cassetto fiscale

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale.

Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

(MF/ms)
 




Credito d’imposta sanificazione: istanze dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Premessa
 
Il decreto "Sostegni-bis" vede, tra le altre misure, la riproposizione del credito d’imposta sanificazione e dpi, in una formulazione che in gran parte ricalca quella dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Ora come allora, sono ammissibili le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, cui si aggiungono alcune tipologie di spesa non previste in sede di decreto "Rilancio".

Altra similitudine è la previsione di un credito d’imposta il cui ammontare dovrà poi confrontarsi con le risorse disponibili, essendo quindi passibile di revisione al ribasso laddove dalle istanze pervenute dovessero emergere crediti di imposta in esubero rispetto a quanto stanziato.

La “promessa iniziale”, tuttavia, rispetto alla precedente misura, lascia minori aspettative, posto che il credito d’imposta massimo che sarà riconosciuto sarà del 30% (mentre l’art. 125 del D.L. n. 34/2020 prevedeva un 60%, ridottosi a conti fatti a meno del 30%).

Andiamo nel seguito a richiamare le caratteristiche del credito d’imposta qui in esame, ed il contenuto e le modalità di trasmissione dell’istanza.

Credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”: beneficiari
Potranno godere del nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 73/2021:
  • i soggetti esercenti attività d'impresa;
  • i soggetti esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Rispetto al credito sanificazione decreto "Rilancio", vengono ammessi al beneficio anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (tipicamente il B&B).
Sul punto occorre evidenziare che la formulazione originaria del decreto prevede che tali strutture debbano essere in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Questa formulazione, riferendosi alla “codifica” delle strutture extra-alberghiere che a tutt’ora non è stata attuata, è stata rivista in sede di iter di conversione del decreto. Ad oggi, secondo il testo approvato alla Camera (e che non dovrebbe subire ulteriori variazioni al Senato), le strutture extra-alberghiere sono ammesse al beneficio del nuovo credito d’imposta a condizione che siano munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, sulla base del rilascio di una autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast.
Spese ammissibili ai fini del credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”
 
Concorrono alla formazione del credito d’imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nel periodo dei mesi di giugno, luglio ed
agosto 2021
.
Rientrano nel nuovo credito d’imposta sanificazione e DPI anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi COVID-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate.
L’art. 32 del decreto "Sostegni-bis" riporta una puntuale elencazione delle spese ammissibili, la quale, in analogia con la previsione dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 e successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2020 del 10 luglio 2020, è presumibilmente da intendersi come tassativa.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
  3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Misura e caratteristiche del credito d’imposta sanificazione decreto “Sostegni-bis”
 
Il credito d’imposta compete nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ed un tetto di spesa complessivamente stabilito in 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini del rispetto di tale tetto di spesa complessiva, il Provvedimento n. 191910/2021 prevede che:

  • i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunichino all’Agenzia delle Entrate (tramite l’istanza presentabile a partire dal 4 ottobre 2021, ed entro il 4 novembre 2021) l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, mediante comunicazione telematica;
  • entro il 12 novembre 2021, con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verificato il rapporto tra l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti e il limite di spesa, verrà fissato l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile.
L’istanza telematica credito sanificazione e dpi decreto “Sostegni-bis”
La “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (Credito d’imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)” deve essere trasmessa:
  • in modalità esclusivamente telematica:
    • a cura del contribuente, oppure
    • a cura di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
  • tramite servizio web accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure
  • tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Ad avvenuta trasmissione, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta di presa in carico (o di scarto, motivato).
Come si è detto, la comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 e nel medesimo lasso di tempo è possibile:
  1. inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, presentando comunicazione di rinuncia.
Quanto al modello di istanza, le informazioni richieste sono veramente minimali, limitandosi di fatto alla richiesta delle informazioni anagrafiche e dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi di interesse, ovvero giugno, luglio e agosto 2021, nonché alla quantificazione (pari al 30% delle spese) del credito d’imposta, il cui ammontare effettivamente fruibile, come si è detto, è subordinato all’emanazione del successivo provvedimento AdE, post verifica della capienza delle somme stanziate.
 
Si noti che non è richiesta alcuna autocertificazione in ordine al rispetto delle soglie di “Aiuti di Stato” Temporary Framework UE, e di conseguenza anche nessuna elencazione degli aiuti già fruiti. Ciò discende dal fatto che il credito di imposta sanificazione e DPI non rappresenta un “aiuto di Stato”, e pertanto in sede di Redditi 2022 riferimento 2021 dovrà essere indicato solo nel quadro RU (crediti di imposta) ma non nel quadro RS (Aiuti di Stato).
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (ovvero 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), oppure in compensazione con modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con conseguente obbligo di far transitare il modello di versamento esclusivamente dai canali telematici dell’agenzia.
La compensazione sarà legittimamente attuabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definirà l’ammontare definitivo del credito.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta:
  • non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite di utilizzo annuale dei crediti di imposta i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a euro 250.000);
  • non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).
Quanto al codice tributo da utilizzarsi per la compensazione, lo stesso verrà definito con successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscale:
  • il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).
(MF/ms)
 



I nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate: certificato di attribuzione codice fiscale e partita iva on line

Con un comunicato stampa pubblicato il 14 luglio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il restyling della nuova area riservata del proprio sito, che potrà essere personalizzata con i servizi utilizzati con maggiore frequenza e sarà più fruibile da smartphone e tablet.

Si aggiungono, inoltre, alcune funzionalità: il servizio “consegna documenti e istanze”, quello per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva e, infine, il servizio di compilazione della dichiarazione di successione.

Per usufruirne non è necessaria l’installazione di alcun software ma è sufficiente l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia tramite Spid, Cie, Cns o con le proprie credenziali Fisconline/Entratel.

Il servizio “Consegna documenti e istanze”, che si trova nella sezione “Istanze e certificati”, permette di inviare direttamente on line alcuni tipi di documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

Possono essere trasmessi documenti sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia di iniziativa dell’utente e ottenere la ricevuta di protocollazione. Viene meno, così, la necessità di recarsi fisicamente ai front office.

L’utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto o per conto di altri, conferma i suoi contatti (email e/o telefono), seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta.

La guida disponibile all’interno del servizio precisa che se sono previste – da disposizioni normative o provvedimenti o da documenti di prassi – specifiche modalità di presentazione, trasmissione, comunicazione all’Agenzia delle Entrate il servizio non può essere utilizzato (come nel caso del conferimento di delega all’accesso al cassetto fiscale o all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica o di istanza di interpello).

Nella nuova area riservata, sempre all’interno della sezione “Istanze e certificati”, è stata, inoltre, predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva (che attestano il codice fiscale o il numero di partita Iva e i dati associati registrati all’Anagrafe tributaria).

Certificati di attribuzione disponibili in originale e in copia conforme

Anche per queste due certificazioni era necessario, in precedenza, recarsi in un ufficio. Col servizio on line sono disponibili la rapida generazione, il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme.

Infine, il servizio “Successione online” per la compilazione della dichiarazione di successione, offre un percorso guidato per riempire correttamente i campi: alcuni messaggi segnalano in tempo reale l’eventuale inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco e una nuova funzionalità permette, inoltre, di importare i dati in possesso dell’Agenzia. 

(MF/ms)