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Convegno 20 luglio 2021: “Comunità energetiche in Lombardia: una sfida per l’autonomia”

Il tema delle comunità energetiche sta prendendo sempre più corpo nel riassetto delle politiche energetiche previste in una logica di sostenibilità. Queste costituiscono, infatti, una realtà in sviluppo per la produzione, il consumo e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, generando benefici ambientali, economici e sociali.

Regione Lombardia per approfondire il tema organizza un convegno dal titolo: “Comunità energetiche in Lombardia: una sfida per l’autonomia” in programma il 20 luglio alle ore 10 presso il Consiglio regionale della Lombardia – Palazzo Pirelli (Via Fabio Filzi, 22 – Milano).

Si allega il programma dell’incontro con tutti i dettagli per partecipare e per il collegamento online.
 

(SG/sg)




Versamenti differiti al 15 settembre per i contribuenti isa e forfetari

Dopo una prima proroga al 20 luglio 2021, adottata tramite il Dpcm del 28 giugno scorso, e il balletto di date circolate in questi giorni, sul versamento delle imposte per i soggetti Isa e forfetari sembra si sia finalmente riusciti a trovare una quadra. La riformulazione di un emendamento al Ddl. di conversione, che introduce l’art. 9-bis nel DL 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), presentato dall’onorevole Gusmeroli e approvato in Commissione Bilancio della Camera, fissa al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il pagamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di Irpef, Irap, Ires e imposte sostitutive.

Rispetto al primo provvedimento, che spostava il termine al 20 luglio, quello che dovrebbe finire nel “Sostegni-bis” ha una portata più ampia, poiché comprende tutti i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Possono beneficiarne i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto adottato dal Mef (pari a 5.164.569 euro).
Come chiarisce il comma 2 dell’art. 9-bis riformulato, però, la disposizione è valida anche per: i soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); quelli che rientrano nel regime forfetario (previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014); coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e che rientrano nell’ambito delle attività a cui si applicano gli Isa.

Stando alla prima formulazione dell’emendamento, la proroga avrebbe dovuto prevedere il 30 settembre come termine ultimo per il versamento delle imposte. Nonostante il sostegno di diversi esponenti politici, però, sul provvedimento è arrivato il parere negativo della Ragioneria, che ha poi portato alla riformulazione e all’individuazione della nuova scadenza al 15 settembre 2021.
 

(MF/am)




Soppressione dell’esterometro dall’ 1 gennaio 2022

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato xml già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Da quanto sopra discende che, per le operazioni effettuate ovvero ricevute dal 1° gennaio 2022, verrà meno l’esterometro.
 

Le fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti Ue ovvero extra-Ue

 

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022), il cedente/prestatore Iva italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

  • nel campo Codice destinatario, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
  • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
  • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.

Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

Da quanto sopra si evince che il campo “IdCodice” non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma, sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento a un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte, fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici.
 
La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, l’Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi (si vedano circolare 30 aprile 2018, n. 8/Ecircolare 2 luglio 2018, n. 13/E, e circolare 17 giugno 2019, n. 14/E), è intervenuta, fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell’autofattura.

Gestione del reverse charge
La circolare n. 14/E del 2019, che ha richiamato la precedente circolare n. 13/E del 2018, ha ribadito che:

Predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione (soggetta a reverse charge), contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa.
  • per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Da ciò discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del reverse charge interno non è applicabile con riferimento ai rapporti con l’estero (ovvero reverse charge esterno). Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel “nuovo” esterometro; sul punto la circolare n. 14/E del 2019 ha chiarito che “Nei casi di reverse charge esterno … resta comunque fermo l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (n.d.A. – esterometro), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane”.
In tema di gestione del reverse charge interno, si segnala che Assosoftware, con risposta 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle entrate), richiamando la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che “… gli obblighi di legge si intendono adempiuti:
– annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
– integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.

 

L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

– materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
– producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.”
 

Quindi, il contribuente, per effettuare il reverse charge interno, potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica) con l’integrazione nel cartaceo, ferma restando la doppia annotazione nel registro IVA vendite e acquisti.

Gestione delle autofatture
L’Agenzia delle entrate, in una Faq (n. 17 del 27 novembre 2018 – pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle entrate), ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI, così come previsto dal provvedimento direttoriale 30 aprile 2018 con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale ipotesi, la fattura elettronica viene inviata al SdI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che, oltre all’autofattura per omaggi, vanno inviate al Sistema di Interscambio (cd. SdI) anche le altre fattispecie di autofatture interne (con esclusione di quelle relative a servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ricevuti da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente – art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972; infatti, per tali autofatture vi è l’obbligo di presentazione dell’esterometro fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il fatto che tali autofatture potranno comunque essere emesse in formato elettronico, al fine di fare venire meno tale adempimento). Ciò in considerazione del fatto che le autofatture interne sono delle vere e proprie fatture e, quindi, vanno sempre inviate al SdI. Conseguentemente, le autofatture relative – ad esempio le autofatture per acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero – devono essere sempre inviate al SdI, quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casistiche, si veda la Tabella di seguito riportata).

Tabella – Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico

Casistica Descrizione Riferimento normativo o di prassi
Autoconsumo esterno L’autoconsumo esterno coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari o, comunque, con la destinazione del bene a finalità estranee all’attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio d’impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all’acquisto del bene.
In tali ipotesi:

 

  • i beni prelevati per autoconsumo, se sono soggetti a IVA, devono rispettare tutti gli obblighi di autofatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione;
  • per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972.
Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
Cessioni gratuite di beni Per le cessioni gratuite di beni, il cedente (nel caso in cui l’operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l’emissione, in unico esemplare, di un’autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare nel registro delle vendite. Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
Splafonamento Nei casi di splafonamento IVA, per meglio dire quando l’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l’emissione di autofattura in duplice esemplare.
In tale ipotesi, un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve essere presentato al locale Ufficio delle Entrate, con versamento dell’IVA.
Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, e C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E
Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero L’autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al cedente o prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari.
Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata nel registro IVA degli acquisti.
Art. 34 del D.P.R. n. 633/1972
Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE) L’estrazione dei beni non comunitari dai depositi IVA, effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi, è soggetta all’autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario. Art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Autofattura denuncia Per gli acquisti interni, il contribuente deve (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997) procedere:

 

  • all’emissione di autofattura in duplice esemplare, la quale deve essere consegnata al competente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza avere ricevuto la relativa fattura;
  • al versamento della relativa imposta;
  • ad annotare il documento sul registro degli acquisti ed effettuare la detrazione dell’IVA.
Art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993

 
L’Agenzia delle entrate, con alcune Faq, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it), in tema di reverse charge e autofattura, ha chiarito che:

  • in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno (di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito Iva, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”:
In tali casi, la fattura e, quindi, la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite.
  • in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra-UE, ecc.), in luogo dell’esterometro, è possibile emettere un’autofattura elettronica, compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).
Tutto ciò premesso, le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° gennaio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica con presentazione, poi, dell’esterometro, che, dal 2022, sarà soppresso). Nulla cambia, invece, nella gestione delle casistiche di reverse charge interno, le quali potranno continuare a essere gestite come già oggi avviene.

 

(MF/am)

 




Vendite intra-Ue con Iva se l’acquirente non è iscritto al Vies

Dall’1 luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole Iva per il commercio elettronico, che riformano in modo significativo la disciplina applicabile alle vendite a distanza intra-Ue di beni.

Tra le novità di maggiore rilievo vi è la previsione, in luogo delle precedenti soglie di riferimento nazionali, di una soglia unica unionale pari a 10.000 euro oltre la quale tali vendite sono considerate rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. La soglia in parola, da verificare su base annuale (nell’anno precedente e in quello in corso), tiene conto di tutte le vendite a distanza intracomunitarie effettuate dal fornitore, oltre che delle prestazioni di servizi Tte rese a privati in altri Stati membri (art. 59-quater della direttiva 2006/112/Ce).
Occorre rilevare che, sebbene le misure descritte riguardino principalmente i soggetti passivi Iva che effettuano vendite intra-Ue B2C, in talune ipotesi potrebbero incidere anche sull’operatività dei soggetti che di regola effettuano vendite intra-Ue B2B.
Si pensi a un’impresa italiana che, normalmente, effettua cessioni intracomunitarie di beni (B2B), curandone il trasporto direttamente o indirettamente, per le quali emette fattura non imponibile ex art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93. L’imposta è applicata nello Stato membro di destinazione dall’acquirente mediante il meccanismo del reverse charge.

La medesima impresa potrebbe ricevere eccezionalmente ordini di acquisto (anche per importi elevati) da parte di soggetti passivi in altri Stati membri che, operando quasi sempre localmente, non hanno provveduto ad iscriversi al Vies. In tal caso, il regime di non imponibilità Iva non può ritenersi applicabile e l’operazione dovrebbe essere riqualificata come vendita a distanza intra-Ue rilevante nello Stato di destinazione dei beni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, la direttiva 2018/1910/Ue (attualmente in corso di recepimento da parte dell’Italia) individua l’iscrizione al Vies come condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva sugli scambi intracomunitari (art. 138 della direttiva 2006/112/Ce). In assenza di tale requisito, perciò, l’operazione non può qualificarsi come cessione intra-Ue non imponibile.
Quanto all’acquirente, egli, pur essendo in possesso di una partita Iva attiva e pur operando nell’ambito dell’attività economica, dovrebbe essere equiparato, per la stessa operazione, a un “privato consumatore”, con conseguente indetraibilità dell’imposta sull’acquisto. Ai sensi dell’art. 18 del Reg. Ue 282/2011, il fornitore che abbia ricevuto comunicazione del numero di identificazione IVA dal destinatario stabilito nell’Ue può considerare quest’ultimo come soggetto passivo (salvo che disponga di informazioni contrarie), soltanto qualora abbia ottenuto conferma mediante il sistema VIES della validità del numero identificativo.

Tornando al caso in esame, dunque, la cessione dei beni da parte dell’impresa italiana nei confronti del soggetto Ue non iscritto al Vies potrebbe essere ricondotta tra le vendite a distanza intracomunitarie di beni, così come definite dall’art. 14 della direttiva 2006/112/Ce (art. 38-bis del DL 331/93). In particolare, affinché possa configurarsi una vendita a distanza intra-Ue occorre che:

  • i beni siano spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo a privati o soggetti equiparati;
  • il trasporto sia curato dal fornitore (anche indirettamente) o da terzi per suo conto;
  • i beni ceduti siano diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;
Tali operazioni, come accennato, sono soggette ad Iva:
  • nello Stato di partenza dei beni, se il fornitore non ha superato la soglia annua di riferimento;
  • nello Stato di destinazione, se il fornitore ha superato la suddetta soglia.
In base alla disciplina vigente fino al 30 giugno 2021, però, un’impresa che effettuava sporadicamente operazioni B2C nell’Ue difficilmente poteva trovarsi a superare le soglie nazionali fissate dagli altri Stati membri (comprese tra 35.000 e 100.000 euro). Pertanto, pur non potendo qualificare la cessione come intracomunitaria, si trovava ad applicare l’aliquota Iva nazionale, senza necessità di assolvere gli obblighi Iva nello Stato di destinazione dei beni.

La previsione della soglia unica e complessiva di 10.000 euro, invece, rende più frequenti rispetto al passato le ipotesi di tassazione delle vendite “a destino”. L’impresa in argomento, pertanto, potrebbe trovarsi facilmente a superare il nuovo limite, con tutti gli oneri che ne conseguono, ossia l’identificazione nello Stato di destinazione dei beni ovvero l’adesione all’Oss.

È tuttavia probabile che, in un contesto nel quale si generano oneri aggiuntivi per il cedente e costi legati all’indetraibilità dell’imposta per il cessionario, quest’ultimo preferisca registrarsi ai fini del Vies.

(MF/am)




Valute estere giugno 2021

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di giugno 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161.2053
Peso Argentino 114,6489
Dollaro Australiano 1,5761
Real Brasiliano 6,0693
Dollaro Canadese 1,4713
Corona Ceca 25.4536
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,7391
Corona Danese 7,4364
Yen Giapponese 132,6314
Rupia Indiana 88,6298
Corona Norvegese 10,1444
Dollaro Neozelandese 1,6944
Zloty Polacco 4,5005
Lira Sterlina 0,85872
Leu Rumeno 4,9238
Rublo Russo 87,4561
Dollaro USA 1,2047
Rand Sud Africa 16,754
Corona Svedese 10,1172
Franco Svizzero 1,094
Dinaro Tunisino 3,3221
Hryvnia Ucraina 32,7993
Forint Ungherese 349.9373
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)