“La ripresa si sente. A Lecco il lavoro riuscirà a tenere”
La Provincia del 26 maggio 2021, parla Luigi Sabadini presidente Api Lecco Sondrio.
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La Provincia del 26 maggio 2021, parla Luigi Sabadini presidente Api Lecco Sondrio.
Il decreto del Mef 4 dicembre 2020 e la consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14 , da un lato, e il provvedimento attuativo 4 febbraio 2021, n. 34958 , dall’altro, hanno, infatti, modificato le regole e le scadenze di versamento.
Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021. Il secondo trimestre fa eccezione e va al 30 settembre 2021; il terzo trimestre al 30 novembre 2021 e il quarto trimestre a fine febbraio 2022.
Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdi dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
L’agenzia comunica, infine, l’importo dovuto entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza, inibendo, dalla data della notifica, il ravvedimento operoso.
Ai fini dell’autorizzazione, l’interessato deve presentare apposita domanda, corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall’Ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l’anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.
Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 dispone che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
Periodo di riferimento | Termini di versamento fino al 31 dicembre 2020 | Nuovi termini di versamento dal 1° gennaio 2021 | Codici tributo |
I trimestre 2021 | 20.04.2021 | 31.05.2021 | 2521 |
II trimestre 2021 | 20.07.2021 | 30.09.2021 (e se I trimestre < 250 euro) |
2522 |
III trimestre 2021 | 20.10.2021 | 30.11.2021 (e se I e II trimestre < 250 euro) | 2523 |
IV trimestre 2021 | 20.01.2022 | 28.02.2022 | 2524 |
In base alle nuove tempistiche, dettate dal D.m. 4 dicembre 2020 , il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come in precedenza previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.
Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021.
Particolare la scadenza del secondo trimestre: il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.
Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, poi, se l’imposta non supera la soglia di 250 euro:
Il pagamento dell’imposta, inoltre, può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata:
E’, quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi, contenenti:
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.
Periodo di riferimento | Comunicazione al contribuente da parte dell’Agenzia entrate | Termine entro cui è possibile regolarizzare con riduzione di 1/3 | Termine entro cui è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso |
I trimestre 2021 | 15.05.2021 | 30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate |
Dalla scadenza originaria di versamento fino alla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate |
II trimestre 2021 | 20.09.2021 | ||
III trimestre 2021 | 15.11.2021 | ||
IV trimestre 2021 | 15.02.2022 |
L’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, opera rinvio all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a un terzo, ai sensi dello stesso art. 12-novies , comma 1, è pari:
(MF/ms)
L’iniziativa, che avrà una durata di circa novanta minuti, illustrerà le numerose iniziative e-commerce realizzate dall’Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) a sostegno delle Mpmi italiane che intendono espandersi all’estero attraverso il mercato elettronico.
L’e-commerce è diventato ormai un canale distributivo complementare alle esportazioni tradizionali e l’Agenzia ICE da 2 anni è impegnata a costruire progetti sostenibili in tutti i settori ed in differenti mercati per agevolare la presenza delle Mpmi italiane sulle piattaforme digitali. Attualmente sono 28 gli accordi operativi con marketplace digitali in 28 Paesi e sono oltre 5.000 le aziende italiane partecipanti.
Le aziende che assisteranno al webinar potranno inviare delle domande ai relatori, che risponderanno in diretta durante la sessione “Q & A”.
Per iscriversi all’evento utilizzare il seguente link
Si allega la locandina dell’incontro.
(SG/sg)
Infatti il differimento al 31 dicembre dell’anno successivo, operato dall’art. 3-ter del Dl 34/2019, è stato abrogato dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 che ha previsto, come termine unico per l’invio, il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione, i cui dati hanno effetto anche per gli anni successivi purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta (cfr. ris. Mef 6 novembre 2020 n. 7/Df), deve essere presentata in forma cartacea oppure trasmessa telematicamente.
Il modello da utilizzare rimane quello approvato dal Dm 30 ottobre 2012, in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019, con cui verrà rivista la modulistica e saranno individuati in maniera puntuale i casi in cui ne risulterà necessaria la presentazione.
Con riferimento alla prima modalità, l’art. 6 del citato Dm ha previsto che la presentazione della dichiarazione possa essere effettuata mediante consegna fisica al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati e quest’ultimo dovrà rilasciare una ricevuta.
La dichiarazione può tuttavia essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”, e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente.
La dichiarazione può infine essere scansionata e trasmessa con posta certificata.
La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione tenendo conto che la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione stessa.
Una seconda modalità di redazione e invio della dichiarazione è quella “telematica”, ovvero la compilazione, attraverso il proprio software gestionale (non risulta esserci infatti un software gratuito di compilazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate o altro soggetto) del modello seguendo il tracciato ministeriale.
Al riguardo occorre fare riferimento alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione IMU/TASI degli enti commerciali e delle persone fisiche, versione 5 del 15 luglio 2019 (rinvenibili sul sito del MEF: https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/specifiche-tecniche-aggiornamenti-e-correzioni/index.html).
Invio mediante Entratel con l’applicativo “Desktop Telematico”
La dichiarazione, il cui tracciato segue fedelmente quello del modello cartaceo, dovrà poi essere inviata mediante Entratel utilizzando l’applicativo “desktop telematico” come indicato al § 2.6.3 delle citate specifiche.
In base al comma 4 dell’art. 6 del Dm 30 ottobre 2012, il singolo Comune può tuttavia, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Tale attività può essere indirizzata sia nel prevedere ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea (quale ad esempio l’invio tramite fax), sia nel predisporre modalità “innovative” quali la messa a disposizione di piattaforme ove, previa autenticazione, i contribuenti possano inserire e trasmettere i dati.
Occorre precisare che tali metodi non possono obbligatoriamente sostituire le modalità tradizionali (cartacea e telematica tramite Entratel), bensì si affiancano alle modalità “ministeriali” per cui i contribuenti sono liberi di valutare quale di questi metodi possa essere loro più congegnale.
(MF/ms)