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“La ripresa si sente. A Lecco il lavoro riuscirà a tenere”

La Provincia del 26 maggio 2021, parla Luigi Sabadini presidente Api Lecco Sondrio. 




Versamento imposta bollo su fatture elettroniche: 31 maggio prima scadenza con le nuove modalità

Il versamento dell’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche trova nuove scadenze e la definizione di una nuova procedura di recupero e irrogazione delle sanzioni.

Il decreto del Mef 4 dicembre 2020 e la consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14 , da un lato, e il provvedimento attuativo 4 febbraio 2021, n. 34958 , dall’altro, hanno, infatti, modificato le regole e le scadenze di versamento.

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021. Il secondo trimestre fa eccezione e va al 30 settembre 2021; il terzo trimestre al 30 novembre 2021 e il quarto trimestre a fine febbraio 2022.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdi dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

L’agenzia comunica, infine, l’importo dovuto entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza, inibendo, dalla data della notifica, il ravvedimento operoso.

Premessa
Le due norme cui fare riferimento per comprendere la corretta applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono:
  • l’art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […]; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”;
  • la nota 2, lett. a), in calce al medesimo articolo, la quale stabilisce, inoltre, che l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera L. 150.000” (euro 77,47).
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo può essere assolta:
  • mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
  • con le modalità virtuali di cui all’art. 15 del Dpr n. 642/1972 (tanto per le fatture cartacee, quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
  • con le modalità individuate dall’art. 6  del Dm. 17 giugno 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’art. 15 del Dpr n. 642/1972, secondo cui, per determinate categorie di atti e documenti, l’Agenzia delle Entrate può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta, anziché in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale.

Ai fini dell’autorizzazione, l’interessato deve presentare apposita domanda, corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.

In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall’Ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l’anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.

Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’art. 6  del Dm 17 giugno 2014 dispone che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
 

Periodo di riferimento Termini di versamento fino al 31 dicembre 2020 Nuovi termini di versamento dal 1° gennaio 2021  
Codici tributo
I trimestre 2021 20.04.2021 31.05.2021 2521
II trimestre 2021 20.07.2021 30.09.2021
(e se I trimestre < 250 euro)
2522
III trimestre 2021 20.10.2021 30.11.2021 (e se I e II trimestre < 250 euro) 2523
IV trimestre 2021 20.01.2022 28.02.2022 2524
 
Le nuove scadenze di versamento dal 2021
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare veniva effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

In base alle nuove tempistiche, dettate dal D.m. 4 dicembre 2020 , il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come in precedenza previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021.

Particolare la scadenza del secondo trimestre: il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, poi, se l’imposta non supera la soglia di 250 euro:

  • se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e, quindi, entro il 30 settembre 2021;
  • se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, e quindi, entro il 30 novembre 2021.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sull’importo dovuto
L’Agenzia delle entrate è in grado di rendere noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva, presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell’imposta, inoltre, può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata:

  • con addebito su conto corrente bancario o postale o
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, sono state aggiornate le funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento del tributo.

 E’, quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi, contenenti:

  • le fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio nei primi tre mesi dell’anno, che già recano l’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A);
  • quelle che, invece, non riportano l’indicazione del tributo, pur essendone soggette (Elenco B).
L’elenco “B” era modificabile e il contribuente aveva tempo fino al 30 aprile 2021 per comunicare all’agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultavano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta; entro la stessa data, era possibile procedere all’integrazione dell’elenco con gli estremi (identificativo Sdi) delle fatture, non segnalate dall’amministrazione finanziaria, per le quali il tributo risulta dovuto.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.
 

Periodo di riferimento Comunicazione al contribuente da parte dell’Agenzia entrate Termine entro cui è possibile regolarizzare con riduzione di 1/3 Termine entro cui è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso
I trimestre 2021 15.05.2021  
30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
Dalla scadenza originaria di versamento fino alla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
II trimestre 2021 20.09.2021
III trimestre 2021 15.11.2021
IV trimestre 2021 15.02.2022
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni.
Regime sanzionatorio
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, la sanzione dovuta, ridotta di un terzo, e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi, con sanzione piena.

L’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, opera rinvio all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a un terzo, ai sensi dello stesso art. 12-novies , comma 1, è pari:

  • al 30 per cento per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15 per cento (cioè la sanzione precedente è ridotta alla metà), se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1 per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Come chiarito con la circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, infatti, laddove l’imposta di bollo sia assolta:
  • mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’art. 25, primo comma, del Dpr n. 642/1972, secondo cui chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell’imposta o della maggiore imposta;
  • con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 642/1972, oppure dell’art. 6 del D.m. 17 giugno 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell’imposta), la sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risultino una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 30 giorni, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997 in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.
Ravvedimento operoso
La sanzione richiamata dall’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del Dl. n. 34/2019 (cioè la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997) è ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Tuttavia, la comunicazione di cui all’art. 12-novies, comma 1 , del Dl. n. 34/2019, con cui l’agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

(MF/ms)




Webinar: “Il sostegno Ice all’e-commerce e alla comunicazione digitale delle Mpmi esportatrici”

Confapi promuove, nell’ambito del Gruppo di Lavoro Mpmi, il webinar gratuito: “Il sostegno Ice all’e-commerce e alla comunicazione digitale delle Mpmi esportatrici” che si terrà il 16 giugno 2021, alle ore 15.30.

L’iniziativa, che avrà una durata di circa novanta minuti, illustrerà le numerose iniziative e-commerce realizzate dall’Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) a sostegno delle Mpmi italiane che intendono espandersi all’estero attraverso il mercato elettronico.
 
L’e-commerce è diventato ormai un canale distributivo complementare alle esportazioni tradizionali e l’Agenzia ICE da 2 anni è impegnata a costruire progetti sostenibili in tutti i settori ed in differenti mercati per agevolare la presenza delle Mpmi italiane sulle piattaforme digitali. Attualmente sono 28 gli accordi operativi con marketplace digitali in 28 Paesi e sono oltre 5.000 le aziende italiane partecipanti.

Le aziende che assisteranno al webinar potranno inviare delle domande ai relatori, che risponderanno in diretta durante la sessione “Q & A”.
 
Per iscriversi all’evento utilizzare il seguente link

Si allega la locandina dell’incontro.

(SG/sg)




Dichiarazioni Imu: possibile anche l’invio telematico

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dei soggetti privati e degli enti commerciali ritorna, per le variazioni avvenute a partire dall’anno 2020, al 30 giugno dell’anno successivo, ed è quindi allineato con la scadenza della dichiarazione IMU ENC.

Infatti il differimento al 31 dicembre dell’anno successivo, operato dall’art. 3-ter del Dl 34/2019, è stato abrogato dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 che ha previsto, come termine unico per l’invio, il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione, i cui dati hanno effetto anche per gli anni successivi purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta (cfr. ris. Mef 6 novembre 2020 n. 7/Df), deve essere presentata in forma cartacea oppure trasmessa telematicamente.

Il modello da utilizzare rimane quello approvato dal Dm 30 ottobre 2012, in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019, con cui verrà rivista la modulistica e saranno individuati in maniera puntuale i casi in cui ne risulterà necessaria la presentazione.

Con riferimento alla prima modalità, l’art. 6 del citato Dm ha previsto che la presentazione della dichiarazione possa essere effettuata mediante consegna fisica al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati e quest’ultimo dovrà rilasciare una ricevuta.

La dichiarazione può tuttavia essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”, e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente.

La dichiarazione può infine essere scansionata e trasmessa con posta certificata.

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione tenendo conto che la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione stessa.

Una seconda modalità di redazione e invio della dichiarazione è quella “telematica”, ovvero la compilazione, attraverso il proprio software gestionale (non risulta esserci infatti un software gratuito di compilazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate o altro soggetto) del modello seguendo il tracciato ministeriale.

Al riguardo occorre fare riferimento alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione IMU/TASI degli enti commerciali e delle persone fisiche, versione 5 del 15 luglio 2019 (rinvenibili sul sito del MEF: https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/specifiche-tecniche-aggiornamenti-e-correzioni/index.html).

Invio mediante Entratel con l’applicativo “Desktop Telematico”

La dichiarazione, il cui tracciato segue fedelmente quello del modello cartaceo, dovrà poi essere inviata mediante Entratel utilizzando l’applicativo “desktop telematico” come indicato al § 2.6.3 delle citate specifiche.

In base al comma 4 dell’art. 6 del Dm 30 ottobre 2012, il singolo Comune può tuttavia, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Tale attività può essere indirizzata sia nel prevedere ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea (quale ad esempio l’invio tramite fax), sia nel predisporre modalità “innovative” quali la messa a disposizione di piattaforme ove, previa autenticazione, i contribuenti possano inserire e trasmettere i dati.

Occorre precisare che tali metodi non possono obbligatoriamente sostituire le modalità tradizionali (cartacea e telematica tramite Entratel), bensì si affiancano alle modalità “ministeriali” per cui i contribuenti sono liberi di valutare quale di questi metodi possa essere loro più congegnale.

(MF/ms)