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“Banche e imprese I conti della pandemia pesano sui prestiti”

La Provincia di Lecco del 4 marzo 2021, parla il vice-presidente di Api Piero Dell’Oca e Guido Invernizzi consulente finanziario Confapifidi.




L’8 marzo del Gruppo Giovani di Api al fianco di Telefono Donna Lecco

Lunedì 8 marzo si celebra la Giornata internazionale per i diritti delle donne e per l’occasione il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio ha inviato a tutte le sue aziende associate una locandina di sensibilizzazione sul tema violenza sulle donne, un manifesto realizzato insieme a Telefono Donna Lecco con cui il Gruppo Giovani ha iniziato una collaborazione dallo scorso novembre.
La locandina ha come scopo quello di porre attenzione su di un fenomeno che anche nel Lecchese ha numeri importanti: nel 2020 133 donne si sono rivolte a Telefono Donna Lecco per chiedere aiuto e uscire dall’incubo che molto spesso vivono tra le mura di casa.
Abbiamo incontrato Lella Vitali lo scorso anno e ascoltato la sua testimonianza di presidente di questa associazione che da anni opera in questo settore – spiega Laura Silipigni presidente del Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio -. Ogni giorno leggiamo cronache di donne vittime di violenza, quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per dare una mano e creare un progetto strutturato dedicato al nostro territorio. La prima iniziativa del 2021 è stata realizzare questa locandina che abbiamo inviato a tutte le aziende associate di Api spiegando la nuova collaborazione e chiedendo agli imprenditori di affiggere il manifesto. Noi operiamo nel mondo delle imprese dove centinaia di donne lavorano ogni giorno, sulla locandina abbiamo messo in evidenza il numero di donne che lo scorso anno si è rivolto a Telefono Donna Lecco, i riferimenti telefonici e le loro sedi. Inoltre, abbiamo in cantiere un progetto a cui teniamo molto: creare corsi di formazione e tirocini per queste donne che molto spesso quando lasciano il compagno o marito devono ricostruirsi una vita e il primo tassello fondamentale per farlo è avere un lavoro e uno stipendio”.

Lella Vitali, presidente di Telefono Donna Lecco, racconta di una realtà difficile anche nel nostro territorio, di un’emergenza sociale in costante crescita che la pandemia ha addirittura acutizzato: “Ringraziamo il Gruppo Giovani di Api per il loro sostegno e la passione che stanno mettendo in questo progetto. La violenza sulle donne colpisce trasversalmente qualsiasi ceto sociale, vediamo ogni giorno situazioni sempre più difficili e complicate con donne che vengono annullate dai propri compagni che gli impediscono di avere un lavoro, un conto in banca o qualsiasi libertà. Per queste donne è difficile, ma non impossibile uscire dal loro incubo, devono solo avere il coraggio di fare il primo passo verso di noi, siamo qui pronte a aiutarle con il sostegno di una rete di professioniste a loro disposizione, come abbiamo scritto nel manifesto “Non sei sola”. Ci possono trovare nella nostra sede di Lecco, al numero 0341.363484, oppure nei consultori di Lecco, Calolziocorte e Mandello del Lario. Abbiamo anche un sito www.telefonodonnalecco.it”.
(AM/am)




Slitta al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Ancora una proroga per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In attesa della decisiva interlocuzione con l’Autorità Garante per la definizione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 56618, pubblicato domenica 28 febbraio, dispone che l’adesione al servizio che consente la consultazione e l’acquisizione delle e-fatture e dei loro duplicati informatici possa essere effettuata entro il 30 giugno 2021.
Viene scongiurata, quindi, la cancellazione dei file per i soggetti che non avessero manifestato la volontà di aderire al servizio entro il 28 febbraio. Secondo quanto previsto dai precedenti provvedimenti emanati dall’Agenzia e come riportato sul portale “Fatture e Corrispettivi”, in assenza di adesione entro detto termine, la stessa Agenzia avrebbe proceduto ad eliminare le fatture elettroniche “memorizzate durante il periodo transitorio”, mantenendo i soli “dati fattura” – id est i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione (di cui all’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72) – “per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato”, fino a che non fossero decorsi i termini per gli eventuali accertamenti o definiti gli eventuali giudizi.
Per comprendere le ragioni dell’ennesima proroga, occorre rammentare che l’art. 14 del DL 124/2019, modificando l’art. 1 del DLgs. 127/2015, ha disposto che i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante SdI debbano essere memorizzati, nella loro interezza (ivi compresi, quindi, i dati “descrittivi”), “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”, per essere utilizzati:
– dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria;
– dalla stessa Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
La norma prevede, altresì, che, sentito il parere dell’Autorità Garante, siano adottate “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza”.
In questi mesi, tuttavia, lo stesso Garante ha espresso parere negativo in ordine alla memorizzazione integrale dei file XML, sostenendo che anche qualora venissero assicurati “elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi”, essa risulterebbe “sproporzionata in uno stato democratico, per quantità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, rispetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interesse pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito”.
Con provvedimento 7 agosto 2020 n. 151 l’Autorità, in ragione della necessità di individuare un preciso e certo “dies ad quem” entro il quale avrebbe dovuto avvenire la cancellazione dei file nell’ipotesi in cui l’operatore avesse deciso di non aderire, aveva richiesto che il differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture, non fosse successivo alla data del 1° marzo 2021.
Tuttavia, come si legge nel provvedimento è, allo stato attuale, ancora attesa un’interlocuzione con il Garante per la definizione delle misure di garanzia che consentirebbero la memorizzazione integrale dei file come richiesto dall’art. 14 del DL 124/2019 e, per questo motivo, si è resa necessaria l’ulteriore proroga.
Lo slittamento potrebbe agevolare, in qualche misura, i soggetti che hanno aderito al servizio gratuito di conservazione delle fatture offerto dall’Agenzia delle Entrate (distinto e indipendente da quello di consultazione), che devono ancora effettuare l’upload delle fatture la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio.
Chi volesse, ad esempio, reperire i duplicati di file transitati dal SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019, potrebbe, quindi, approfittare della proroga.

(MF/ms)




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Con la delibera n. 217/2020/R/eel l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha integrato la disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese energivore, istituendo una sessione suppletiva quale misura di flessibilità per le imprese che per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco energivori per l’anno successivo.
 
In applicazione di tale provvedimento, informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – ha aperto la sessione suppletiva del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2021 a far data dal 26 febbraio 2021 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2021.
 
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento per l’anno di competenza 2021 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017.
 
Ricordiamo che hanno diritto alle agevolazioni sulla fornitura elettrica le imprese che hanno avuto un consumo medio annuo nel triennio 2017-2019 pari ad almeno 1.000.000 kWh e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  • operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) del triennio 2017-2019 non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  • non rientrano nei casi a) e b) di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.

Per le imprese che accedono alla sessione suppletiva, il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell’anno n (in luogo del 1° gennaio).
 
Si ricorda inoltre che ai sensi della citata delibera dell’ARERA, per ciascuna annualità di competenza n, a partire dall’anno 2021, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell’ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni per l’anno di competenza 2021 è stato fissato dall’ARERA pari a:
100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)