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Dal 1 marzo comunicazioni per l’accesso al “Bonus pubblicità 2021”

Dal 1 al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-tv); ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L’art. 1, comma 608 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (introducendo il nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis del DL 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.
Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato art. 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.
Sono quindi previste specifiche istruzioni con riferimento ai dati da indicare in merito al credito 2021 e 2022. In particolare, secondo le istruzioni:

  • in colonna 2 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulla “stampa”;
  • la colonna 3, relativa agli investimenti effettuati nell’anno precedente sulla “stampa”, non va compilata;
  • in colonna 6 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”;
  • in colonna 7 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”.
Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
Viene inoltre precisato che per gli investimenti indicati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, l’applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1%.
Secondo le istruzioni, il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “stampa”, esposto nella colonna 5, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento (2021 o 2022).
Il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “emittenti televisive e radiofoniche locali”, esposto nella colonna 9, è determinato nella misura del 75% dell’ammontare dell’incremento (colonna 8).
Il credito d’imposta complessivo è quindi determinato sommando i due crediti d’imposta calcolati come sopra indicato.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2022
Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti, che dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per gli investimenti 2021, le istruzioni precisano che tale dichiarazione è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)




Al via l’uso del credito “Ricerca, sviluppo e innovazione” con i codici tributo

Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo, l’Agenzia delle Entrata ha istituito i codici tributo “6938”, 6939” e “6940” per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla L. 178/2020, nonché di quello specifico maggiorato per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti dal sisma.
L’art. 1, comma 198 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. a) della L. 30 dicembre 2020 n. 178, dispone che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2020-2022 per i soggetti “solari”), per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
Il successivo comma 204 ha disposto che il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Si ricorda che l’utilizzo del credito d’imposta è comunque subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile previsti dall’art. 1 comma 205 della L. 160/2019. In altri termini, l’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 3.1, ancorché con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo).
Al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
L’art. 244 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito ha inoltre stabilito che, al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200 della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:
  • al 25% per le grandi imprese;
  • al 35% per le medie imprese;
  • al 45% per le piccole imprese.
La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata inoltre riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 185, della L. 178/2020.
Tanto premesso, al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
È stato inoltre istituito il codice tributo “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Codici da utilizzare solo per l’incremento dell’aliquota
La risoluzione precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo (“6938”, “6939”, “6940”) devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”).
Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”. (MF/ms)
 



Modelli Intra per acquisti dal Regno Unito a fine 2020: nessuna sanzione

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con due FAQ pubblicate nella sezione “Intrastat” del proprio sito, ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti rispetto alle operazioni con controparti del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate nel gennaio 2021.
Si ricorda che a partire dal 2021, per effetto della Brexit, il Regno Unito è divenuto un Paese terzo, ma le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2020 mantengono la natura intracomunitaria.
La prima risposta concerne l’esposizione negli elenchi INTRASTAT dei servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021.
Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’operazione è da riepilogare negli elenchi INTRA acquisti riferiti al mese di dicembre 2020 (o all’ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale).
Nei modelli non è, peraltro, richiesta l’indicazione della data della fattura.
Inoltre, l’Amministrazione precisa che, per operazioni di questo tipo, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni.
Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.
La seconda risposta, di tenore analogo, concerne l’indicazione negli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021.
Un’operazione di questo tipo è da riepilogare nei modelli INTRA riferiti al mese di dicembre 2020 (o all’ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale). In linea generale, tutti gli acquisti di beni che siano arrivati in Italia nell’anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno.
Sono esonerati i soggetti passivi che abbiano effettuato acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.
Anche in questo secondo caso, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.
La presentazione degli elenchi INTRA resta dovuta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali con l’Irlanda del Nord.
A tale riguardo, la determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha recepito le novità della direttiva 1756/2020/Ue, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso “XI”.
Nessuna modifica per l’esterometro a seguito della Brexit
Pur in assenza di chiarimenti specifici sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, è da ricordare che le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito continuano a dover essere riportate nel c.d. “esterometro”, anche successivamente al 1° gennaio 2021.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.
(MF/ms)




Start-up e Pmi innovative, detrazione Irpef del 50% per gli investitori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2021 il decreto attuativo Mise (D.M. 28 dicembre 2020) relativo alla nuova agevolazione in regime “de minimis” che attua gli incentivi previsti dal Decreto “Rilancio” per chi investe in start-up e PMI innovative (D.L. n. 34/2020, art. 38, comma 7). L’importo massimo dell’investimento detraibile è fissato a 100.000 euro per periodo d’imposta, che sale a 300.000 euro per chi investe in PMI innovative.(MF/ms)

SOMMARIO:

  • AMBITO DI APPLICAZIONE
  • IMPRESA BENEFICIARIA
  • AGEVOLAZIONE FISCALE
  • INVESTIMENTO AGEVOLATO
  • PROCEDURA DI PRESENTAZIONE
  • CONDIZIONI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE
  • EFFICACIA
Vedi istruzioni in allegato.

(MF/ms)




Mobility Manager e Piano degli spostamenti casa-lavoro per le aziende con oltre 100 dipendenti

Le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti hanno l’obbligo di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (Pscl). L’obbligo riguarda le imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
 
Diceva questo il “Decreto Rilancio”, uscito in pieno Covid19 come decreto legge in maggio 2020 e in seguito convertito nella legge n.77 del 17 luglio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020.

Per lo studio del fabbisogno di mobilità e per collaborare alla redazione del Pscl è necessario nominare un Mobility Manager dedicato alla programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager deve avere o acquisire le competenze necessarie al fine di adoperarsi per la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.

(SN/bd)
 




Rischi fisici: aggiornamenti nel portale Paf

Si segnala agli associati che sul Paf “Portale Agenti Fisici” sono stati inseriti dei nuovi contenuti ed alcuni eventi che possono essere di interesse. Il Paf è realizzato con la collaborazione dell’Inail al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da agenti fisici.

Il Portale Agenti Fisici contiene in particolare informazioni aggiornate sui rischi da:

  • Radiazioni
  • Campi Elettromagnetici
  • Rumore
  • Vibrazioni
  • Atmosfere iperbariche
  • Microclima

 
 (SN/bd)
 




Mud 2021: termini di presentazione

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 il modello Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) aggiornato con le nuove regole di compilazione. In base alla legge istitutiva del Mud (n.70 che risale al 25 gennaio 1994), in caso di modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto; pertanto il termine di presentazione del Mud2021 è fissato al 16 giugno 2021.

Si ricorda che ci sono alcune categorie di soggetti esentati, come di seguito indicato:

Soggetti obbligati (Non ci sono particolari novità)

Le imprese e gli enti produttori iniziali di

  • rifiuti pericolosi;
  • rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti e che sono derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art 184 comma 3 lettere c), d) e g);

A questi produttori si aggiungono coloro che

  • effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Nota 1: risultano di fatto esonerate dalla presentazione del Mud le aziende fino a 10 dipendenti, se le stesse producono esclusivamente rifiuti non pericolosi, mentre rimane l’obbligo di presentazione del Mud per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti dell’attività.

Nota 2: le attività di gestione rifiuti, quali smaltitori, recuperatori, trasportatori professionali, commercianti ed intermediari devono comunque denunciare tutti i rifiuti gestiti, siano essi pericolosi o non pericolosi, indipendentemente dal numero di lavoratori al proprio servizio.

Si segnala la pagina di riferimento sul sito della Camera di Commercio Come-Lecco.

(SN/bd)
 
 




Vidimazione virtuale formulari rifiuti (Vivifir): novità

Un apposito applicativo predisposto dal sistema informatico delle camere di commercio permette di eseguire la vidimazione dei formulari senza recarsi fisicamente agli sportelli della Cciaa per la bollatura; basta apporre sui formulari l’identificativo univoco e il Qr-code generati dall’applicazione.
 
Vivifir è l’acronimo di Vidimazione Virtuale Formulario Identificazione Rifiuti.
 
Da lunedì 8 marzo, la novità costituisce attuazione di quanto previsto dal c. 5 dell’art. 193 del Tua, che dispone “… in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione, raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.”
 
La novità costituisce un passaggio significativo verso la gestione digitale delle procedure amministrative, ma non abolisce per ora la modalità precedente, che pertanto rimane percorribile.
 
Si resta in attesa di sperimentare la nuova modalità per poterne apprezzare i vantaggi.
 
(SN/bd)
 




Mud 2021: modalità di presentazione

Le norme prevedono due modalità: ordinaria e semplificata. Ogni impresa soggetta a Mud può utilizzarle seguendo le apposite istruzioni del sito Ecocamere.
La comunicazione semplificata può essere utilizzata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente queste condizioni:
  • sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.La comunicazione semplificata non può essere compilata da:
  • gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • produttori di rifiuti che ad es. li producono fuori dall’unità locale.

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA
compilazione del modulo word e trasmissione via pec di un unico pdf

Creare un solo documento elettronico in formato pdf (istruzioni qui allegate)
Trasmettere via Pec all’indirizzo unico “comunicazionemud@pec.it” il file ottenuto in formato pdf
Diritti di segreteria alla Cciaa competente: 15 euro

Per assistenza nella comunicazione semplificata, chiedere supporto all’associazione chiamando o scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it

COMUNICAZIONE ORDINARIA
compilazione digitale e trasmissione telematica

Istruzioni sul sito mud telematico.
Compilazione digitale tramite il programma apposito e trasmissione telematica
Diritti di segreteria: 10 euro (dichiarazione telematica).

Per assistenza nella comunicazione ordinaria, consultare la circolare dedicata al Servizio compilazione che Api propone agli associati ed eventualmente richiederlo, accettando le condizioni.

(SN/bd)




Webinar: “Chiudere il bilancio 2020: come vincere la sfida”

Nell’ambito degli incontri di PMI Network ApiTech, divisione ricerca e sviluppo di Api Lecco Sondrio, organizza, in collaborazione con Deloitte, per giovedì 11 marzo 2021, ore 16, il webinar “Chiudere il bilancio 2020 – Come vincere la sfida” rivolto a titolari d’azienda e personale amministrativo, in cui si discuterà il tema della chiusura del bilancio 2020.
Proponiamo un seminario in cui le imprese possano trarre spunti utili con riferimento ai temi e valutazioni più critiche relativamente alla predisposizione del progetto di bilancio 2020 come strumento di comunicazione con gli stakeholders aziendali, alle previsioni di liquidità, di business e recuperabilità degli asset. Infine, si passerà alle valutazioni riguardanti i fondi rettificativi dell’attivo e all’applicazione della art. 110 della L. 126 del 13 ottobre 2020 con riferimento sia alla rivalutazione dei beni aziendali sia all’iscrizione degli ammortamenti.

Il seminario si terrà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare compilare il form alla pagina: https://www.pmi-network.eu/eventi/

PROGRAMMA

Ore 16.00   Saluti e apertura lavori a cura di ApiTech
                   Ileana Malavasi (Responsabile per l’innovazione ApiTech)

Ore 16.05   Chiudere il bilancio 2020: come vincere la sfida
                   Dr. Santo Rizzo (Deloitte – Socio) e Dr. Moretto Luca (Deloitte – Director)

Ore 17.20   Domande e confronto conclusivo

Ore 17.30   Chiusura lavori

RELATORI

Dr. Santo Rizzo, in Deloitte nel 1988 dove ha iniziato la sua esperienza professionale nella revisione contabile, acquisendo competenze significative nei settori di appartenenza di grandi gruppi multinazionali come Fiat Group Automobiles, Buzzi Unicem, Magnetto Group, Bitron Group, SKF.  Oltre a seguire attualmente società manifatturiere e di servizi nell’area piemontese, fa parte del Collegio dei Revisori di API Torino. Nell’ambito della struttura di Deloitte presso l’ufficio di Torino, riveste il ruolo di Regional Risk Managing Partner ed è iscritto all’Albo dei Revisori Contabili sin dalla sua costituzione.

Dr. Moretto Luca, fa parte della practice Accounting & Reporting Advisory di Deloitte e dal 2010 collabora con il Centro di Eccellenza IFRS italiano. Ha coordinato progetti di implementazione di nuovi IFRS per importanti realtà industriali (Fiat Chrsyler Automobiles, CNH Industrial), transizioni ai principi contabili internazionali e supporta il Professional Practice Director Office nella predisposizione di pareri e consultations sull’applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.

(IM/im)