Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 3 febbraio scorso con il quale viene disposto l’obbligo, per determinate tipologie di enti, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente.
L’adempimento è legato alla necessità, per l’Agenzia delle Entrate, di predisporre la dichiarazione precompilata e non rappresenta una novità assoluta.
Come si ricorderà, infatti, con il D.M. 30.01.2018 era stato disposto, in via sperimentale, l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente attraverso sistemi di pagamento tracciabili da persone fisiche in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e di ulteriori associazioni al fine di consentire l’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata. Il provvedimento aveva inizialmente fissato al 28 febbraio dell’anno successivo la scadenza per l’invio dei dati.
Per gli anni 2017, 2018 e 2019 l’adempimento è stato previsto in via facoltativa.
Conclusa la prima fase sperimentale, l’ultimo comma dell’
articolo 1 D.M. 30.01.2018 rimandava ad un eventuale specifico decreto il compito, una volta verificati i risultati ottenuti, di individuare i termini e le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
Il decreto qui in commento costituisce quindi la “riedizione” del precedente adempimento, “
considerato – come si legge nel provvedimento –
che le erogazioni liberali sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi”.
Proprio in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha la necessità di ricevere gli elementi per la predisposizione della dichiarazione precompilata è fissata una scadenza per la trasmissione dei dati molto ravvicinata e allineata a quella degli altri invii (come ad esempio, per le Certificazioni Uniche).
L’adempimento va quindi assolto entro il prossimo 16 marzo.
Attenzione, però: come già previsto dal precedente provvedimento, anche in questo caso è disposto che, per i dati relativi al 2020, l’invio è facoltativo.
L’adempimento diventerà obbligatorio solo dal prossimo anno, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021.
Vediamo quindi quali sono i soggetti interessati all’invio dei dati delle erogazioni liberali ricevute.
Si tratta di:
- Onlus di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, D.Lgs. 460/1997 (tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991);
- associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 L. 383/2000;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Il mancato riferimento esplicito alle organizzazioni di volontariato sembra frutto di un semplice refuso perché, in riferimento alle erogazioni liberali, il regime di agevolazione fiscale è analogo a quello degli altri “enti del Terzo Settore”.
A maggior riprova, l’ultima parte del comma 1 dell’articolo 1 del provvedimento ricorda che, ai richiamati soggetti si applicano, in via transitoria e in attesa che pervenga il via libera comunitario alla Riforma, le agevolazioni in termini di erogazioni liberali previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
I dati da comunicare sono quelli relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite dalle persone fisiche nel 2020, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Si deve trattare esclusivamente di erogazioni effettuate con modalità tracciabili, ossia con versamento bancario o postale o sistemi di pagamento analoghi.
A decorrere dal 2020, infatti, la detrazione ai fini Irpef compete solo se il versamento è effettuato con le predette modalità (cfr. da ultimo,
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16.10.2020).
Come anticipato, in futuro l’adempimento diventerà obbligatorio.
Nello specifico, i sopra richiamati soggetti dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e degli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del donante:
- a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio di esercizio dell’ente, approvato nell’anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro;
- a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di esercizio dell’ente, approvato nell’anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.00,00 euro.
In tutti i casi devono essere comunicati anche le erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Nelle richiamate comunicazioni vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
Si attende ora l’implementazione del
software di trasmissione dei dati che verosimilmente verrà impostato sulla falsariga di quanto già predisposto per gli anni precedenti.
(MF/ms)