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Ciclo di incontri “Eccellenze in Digitale 2021”

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Como Lecco (Pid) ha programmato il ciclo di incontri “Eccellenze in Digitale – Edizione 2021”, un percorso gratuito e interamente online, principalmente rivolto alle imprese che si stanno approcciando al mondo del digital marketing e che intendono conoscere strumenti e risorse per migliorare la loro presenza online.

I primi otto appuntamenti del percorso (da febbraio a maggio), in programma dalle ore 10.00 alle 12.00, spaziano dalla presenza sul web alle vendite online, dalla strategia Seo all’utilizzo ragionato dei social network, alternando momenti teorici a training collaborativi pomeridiani.

Tutte le date degli incontri e maggiori informazioni al seguente link

(SG/sg)




Codice fiscale del cliente non richiesto per le fatture elettroniche verso consumatori finali esteri

Nella giornata del 12 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la faq 19 luglio 2019 n. 63, chiarendo che, in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” può essere lasciato vuoto, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui il documento sia emesso nei confronti di operatori stranieri.
La e-fattura emessa verso soggetti non residenti, privi di identificativo fiscale italiano, dovrà essere compilata:

  • riportando sette “X” (XXXXXXX), nel campo relativo al codice destinatario;
  • inserendo il codice del Paese estero del cessionario o committente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (ovvero indicando, ad esempio “DE”, qualora il cliente fosse tedesco, “FR”, nel caso in cui fosse francese, ecc.);
  • immettendo nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” “un valore alfanumerico identificativo della controparte”, che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio.

L’Agenzia specifica che, anche nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” potrà essere lasciato vuoto.
Viene confermato, infine, che al fine dell’indicazione dell’indirizzo estero del suddetto cliente, occorrerà selezionare la nazione di appartenenza, mentre il campo relativo al CAP andrà compilato con il valore generico “00000”.

(MF/ms)




Mantenimento del diritto al credito d’imposta: adempimenti e obblighi

I contribuenti, imprese o esercenti arti e professioni, che intendono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ai sensi della disciplina previgente ex articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi della nuova disciplina ex articolo1, commi 10511063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), devono adempiere correttamente agli obblighi previsti ex lege per dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
L’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, in totale continuità con la disciplina previgente dell’articolo 1, comma 195, L. 160/2019, prevede infatti una serie di oneri documentali da porre in essere, pena la revoca del beneficio:

  • per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, materiali e immateriali, conservare le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene, recanti la dicitura di “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020”;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, produrre una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione al momento della verifica da parte del tecnico abilitato;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia o all’attestato di conformità, produrre una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione.

Vi è poi un ulteriore adempimento, la comunicazione al Mise prevista per i soli investimenti in beni 4.0 dal comma 1059 dell’articolo 1 L. 178/2020 e dal comma 191 dell’articolo 1 L. 160/2019, che non incide né sul diritto all’applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa.
La predisposizione e l’invio della comunicazione al Mise sarà possibile a consuntivo con la pubblicazione dell’atteso decreto direttoriale del Mise che ne stabilirà contenuto, modalità e termini di presentazione.
Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:

  • l’eventuale cessione a titolo oneroso;
  • l’eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
  • il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d’imposta in esame venga distolto dall’originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell’agevolazione poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.
La nuova disciplina, all’articolo 1, comma 1060, L. 178/2020, ha ereditato infatti il c.d. meccanismo di recapture, secondo modalità analoghe all’articolo 1, comma 193, L. 160/2019, disponendo che al verificarsi, nel periodo di osservazione, della cessione a titolo oneroso o della delocalizzazione all’estero, scatti il recupero dell’intera agevolazione spettante in relazione al bene.  
In caso di recapture il credito d’imposta è infatti corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall’alienazione o delocalizzazione del bene ha una durata circoscritta:

  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;
  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

Ne deriva che in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall’originaria funzione fino al 31.12.2022, mentre in caso in caso di interconnessione a inizio 2021 fino al 31.12.2023.
Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell’agevolazione:

  • effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A annesso alla L. 232/2016, previa analoga attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell’interconnessione, ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017;
  • destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 14 del 24.01.2020).

Non scatta al contrario il recupero dell’agevolazione in caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019: l’agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.
Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.
Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha precisato che “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
Ne deriva la necessità che l’impresa beneficiaria dell’agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell’agevolazione ovvero:

  • nel quinquennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al comma 189 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 10561057 e 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020. (MF/ms)



Nuova Sabatini in unica soluzione: i chiarimenti del Mise

Con la Circolare 10 febbraio 2021, n. 434 , il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’erogazione del contributo “Nuova Sabatini” in un’unica soluzione, ai sensi dell’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
La norma, infatti, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetta “Nuova Sabatini”), prevedendo che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
Nella circolare viene altresì precisato che resta confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (come disposto dll’art. 20, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);
  • con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti richiesti dalle norme citate ai punti precedenti, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura. Ciò posto, con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta.
Tale intervento normativo costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi, sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento, sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di 6 anni.

(MF/ms)
 




Nuovo modulo per comunicare la cessione del credito locazioni

Il modello per la cessione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020 è stato nuovamente aggiornato, per tenere conto dell’estensione del credito, per taluni soggetti, anche ai primi quattro mesi del 2021.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021 n. 43058, infatti, ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione e le relative istruzioni, utilizzabile già dal 15 febbraio 2021.
L’esigenza di adeguare il modello per la cessione dei crediti locazione deriva dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021.
Si ricorda, brevemente, che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo è stato introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020 e riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali).
Successivamente, il credito è stato esteso anche ai mesi di giugno 2020 e luglio 2020 (per gli stagionali) e, inoltre, è stata riconosciuta la spettanza del credito, per le imprese turistico-ricettive, fino al 30 dicembre 2020.
Quindi, con i decreti “Ristori”, è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Infine, l’art. 1 comma 602 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito crea, però, l’esigenza di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, che costituisce una delle modalità di utilizzo del credito medesimo.
Infatti, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) oppure essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Inoltre, a norma dell’art. 122 del DL 34/2020, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso. In quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta (art. 28 comma 5-bis del DL 34/2020 convertito).
Perché la cessione del credito d’imposta sia efficace, è necessario che essa sia comunicata dal cedente all’Agenzia delle Entrate mediante apposito modello: dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell’Agenzia, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6931”).
Il modello per la comunicazione della cessione del credito d’imposta era stato originariamente approvato dal provv. 1° luglio 2020 n. 250739, il quale ha stabilito che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta vada inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità. Il modello approvato con il provv. n. 250739/2020 prevedeva la possibilità di cedere i crediti fino al mese di giugno 2020.
Il modello viene adeguato alle novità della legge di bilancio 2021
Successivamente, il provv. Agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020 n. 378222 ha aggiornato il modello per la comunicazione, consentendo la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020 e prevedendo la possibilità di procedere all’invio anche tramite gli intermediari.
Infine, con il provvedimento approvato il 15 febbraio, diventa possibile cedere i crediti anche per i primi 4 mesi del 2021, come consentito dalla legge di bilancio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Il nuovo modello include, ormai, tutti i 12 mesi del calendario tra quelli “cedibili” e inserisce una casella per l’indicazione dell’anno di riferimento (2020 o 2021).
Il nuovo modello è già utilizzabile dal 15 febbraio 2021, e sostituisce quello approvato con il provv. n. 378222/2020. (MF/ms)