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Rete Ufficio Estero: rassegna stampa dedicata

Martedì 9 febbraio 2021 in Api si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Rete Ufficio Estero in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco. 

Questi gli articoli pubblicati a riguardo dai media locali:
 




Gestione Separata Inps : aliquote 2021

Riportiamo di seguito le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2021 diffuse dall’Inps nella circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
 
Aliquote contributive dal 1° gennaio 2021
 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 

Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 
Il nuovo contributo aggiuntivo per la copertura dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. Iscro), pari allo 0,26%, è stato introdotto dall'art. 1, comma 398 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 I professionisti iscritti alla gestione separata Inps devono versare gli oneri contributivi a loro carico essi stessi tramite modello F24 in corrispondenza delle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
 
Massimale contributivo
La contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta sino al raggiungimento di un massimale, rivalutato annualmente in base all’indice Istat.
Per l’anno 2021 il massimale contributivo annuo è pari a € 103.055,00.
 
Minimale contributivo
Ricordiamo che la Gestione separata Inps non prevede un minimale sul quale è dovuto il versamento dei contributi, bensì stabilisce una quota minima di contribuzione sulla quale può essere accreditato l’intero anno.
L’imponibile di riferimento su cui l’istituto fissa i valori del contributo minimo annuo 2021
 è pari a € 15.953,00 e i conseguenti valori sono riepilogati nella seguente tabella:
 

Reddito minimo annuo Aliquote Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 per i collaboratori e le figure assimilate
(di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 per i collaboratori e le figure assimilate
(di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici)
€ 15.953,00 25,98% € 4.144,59 per i liberi professionisti
(di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici)
€ 15.953,00 24,00% € 3.828,72
 

 
In caso in cui non sarà raggiunta contribuzione minima annua di cui sopra, i mesi verranno accreditati in corrispondenza al contributo versato.

(PF/fp)
 




Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni al 1° gennaio 2021

Con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2021.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2021.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT che, per l’anno 2020, è risultata pari al – 0,3%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 515,58, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 48,98.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2021:
 

  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 135,48 € 48,98 € 48,98
Artigianato ——- € 48,98 € 48,98
Commercio € 135,48 € 48,98 € 48,98
 

 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula: (minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente;
€ 48,98 x 6gg / 40h = € 7,35
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 48,98.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2021 a € 103.055,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2021, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 3.948,00 (pari a € 47.379,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2021 è pari a € 2.143,05.
 

anno 2021 Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria € 2.143,05
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2021, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 48.738,00.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.

(FP/fp)
 




Mario Draghi incontra Confapi

Mercoledì 10 febbraio 2021 il Presidente nazionale di Confapi Maurizio Casasco ha incontrato Mario Draghi per discutere delle necessità e delle proposte per la piccola e media industria del Paese.

A questo link è possibile vedere la dichiarazione integrale del Presidente Casasco al termine dell’incontro.




Valute estere dicembre 2020

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2020 (Provv.Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2021)

 

Art. I
 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2020 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 159,7678
Peso Argentino 100,4126
Dollaro Australiano 1,6166
Real Brasiliano 6,2658
Dollaro Canadese 1,5595
Corona Ceca 26,3114
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,9602
Corona Danese 7,4412
Yen Giapponese 126,2782
Rupia Indiana 89,6081
Corona Norvegese 10,6008
Dollaro Neozelandese 1,7161
Zloty Polacco 4,4786
Lira Sterlina 0,90624
Leu Rumeno 4,8703
Rublo Russo 90,2398
Dollaro USA 1,217
Rand Sud Africa 18,1286
Corona Svedese 10,1736
Franco Svizzero 1,0814
Dinaro Tunisino 3,2872
Hryvnia Ucraina 34,2653
Forint Ungherese 359,0159
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)