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Dichiarazione sostitutiva per il bonus pubblicità 2020

Ai fini del bonus investimenti pubblicitari, entro l’8 febbraio 2021 occorre presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2020.

I soggetti che hanno presentato per il 2020 la comunicazione per l’accesso al bonus previsto a norma del comma 1-ter dell’art. 57-bis del DL 50/2017 e che sono presenti nell’elenco pubblicato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, possono presentare la dichiarazione sostitutiva tramite l’apposita procedura web dell’Agenzia delle Entrate, disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi .
Nel citato elenco sono individuati i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020 e l’importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.
Come evidenziato nel sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, gli importi indicati nell’elenco sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Poiché le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti, in misura proporzionale agli importi richiesti, con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa, pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.
Come evidenziato nel comunicato del Dipartimento del 23 gennaio 2020, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso”, per confermare la “prenotazione” devono quindi presentare la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti” pubblicitari realizzati nell’anno 2020 dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021).
Solo in esito alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Compensazione in F24 dal quinto giorno dalla pubblicazione dell’elenco
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

(MF/ms)
 




Fatturazioni tardive allo Sdi: conviene il ravvedimento?

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito un chiarimento che, sebbene sotto certi aspetti possa apparire scontato, è tuttavia della massima importanza.

Sovente, il contribuente, per le più varie ragioni, può commettere errori che si sostanziano nella tardiva emissione di più fatture (dunque nella tardiva trasmissione delle stesse allo SDI), nonostante le medesime siano state tempestivamente registrate e fatte confluire nella competente liquidazione periodica.
In questo caso, se il contribuente intende sanare la violazione, ha davanti a sé due possibilità: o ravvedersi o attendere l’atto di contestazione della sanzione.
Ciò che rende a volte complicata la decisione è la circostanza seguente: se ci si ravvede non è possibile applicare il cumulo giuridico, istituto di prerogativa esclusiva degli uffici, mentre se si attende l’atto di contestazione delle sanzioni il cumulo viene applicato d’ufficio.
Nel caso esposto, la risposta resa a Telefisco è un po’ laconica, in quanto relativamente alla sanzione applicabile si limita a riportare le sanzioni previste dall’art. 6 del DLgs. 471/97:

  • dal 90% al 180% della maggiore imposta con minimo di 500 euro, in breve quando la violazione ha determinato un mancato versamento dell’IVA (si pensi al classico caso in cui si fattura un importo inferiore a quello reale);
  • da 250 euro a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione.
Ogni tardiva fatturazione è una violazione a sé stante, a prescindere dal fatto che sia soggetta a sanzione proporzionale (nel qual caso, sempre per ogni violazione, c’è il minimo di 500 euro) oppure fissa.
Quest’ultima sembra la fattispecie che ci occupa, nonostante la risposta non lo confermi espressamente: da un lato, ci sono state molteplici tardive fatturazioni, dall’altro, non c’è stato riflesso sull’imposta, visto che la liquidazione è stata correttamente eseguita e l’IVA versata.
L’art. 12 del DLgs. 472/97, in una fattispecie come quella in esame, prevede la necessità di applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
Sanzione fissa se l’IVA è stata versata
Così, ipotizzando che l’Ufficio applichi la sanzione fissa minima (250 euro) e l’aumento da cumulo giuridico minimo (un quarto), se le violazioni sono tante può essere sicuramente conveniente attendere l’atto di contestazione della sanzione. Atto che, bisogna sempre ricordarlo, può essere definito al terzo ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, sugli importi che risultano dopo l’applicazione del cumulo giuridico (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015 n. 10, § 6.1).
Invece, se si opta per il ravvedimento, il contribuente non può in autonomia applicare il cumulo giuridico, istituto che, postulando valutazioni discrezionali, è di prerogativa esclusiva degli uffici. Detto diversamente, se si tratta di 1.000 tardive fatturazioni, ci sarà una sanzione di 250 euro per violazione, sia pure ridotta in conseguenza del ravvedimento.

(MF/ms)
 




Tax Credit beni strumentali cumulabile con altre agevolazioni

Il credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali, introdotto dall’art. 1, commi 184-197, della legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è cumulabile con altre agevolazioni, nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente tale possibilità: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 2 febbraio 2021, n. 75.
Già con la Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2020, n. 360, l’Agenzia aveva affermato la cumulabilità del tax credit beni strumentali con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempre che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. La misura è inoltre cumulabile con il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).
Si ricorda che sono esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti relativi a:
  1. veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del Tuir;
  2. beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
  3. fabbricati e costruzioni;
  4. beni di cui all’Allegato 3, annesso alla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Si tratta delle condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, delle condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, nonché del materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
  5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti – in concessione e a tariffa – nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

    (MF/ms)




Versamenti da cartelle di pagamento rinviati a fine marzo

Il decreto legge 30 gennaio 2021 n. 7 ha nuovamente apportato modifiche alla legislazione emergenziale che riguardano sia i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento sia i termini, iniziali e finali, di notifica degli atti impositivi.
Viene in primo luogo modificato l’art. 68 del DL 18/2020 posticipando di un ulteriore mese (dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021) la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.
Ai sensi del menzionato art. 68, “i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, di conseguenza il pagamento slitta al 31 marzo 2021.
Sono da ritenersi sospese altresì le rate da dilazioni dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 che scadono dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021; il pagamento deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2021.
La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito INPS, altresì per gli accertamenti esecutivi dei Comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l’art. 68 del DL 18/2020, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.
Secondo il censurabile orientamento da sempre fatto proprio dall’Agenzia delle Entrate, la sospensione non trova applicazione per gli accertamenti esecutivi emessi dalla stessa (per tutte, vedasi la circolare 20 marzo 2020 n. 5).
Poi, si incide sul termine dell’art. 152 del DL 34/2020, sospendendo sino al 28 febbraio 2021 (e non più sino al 31 gennaio 2021) i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Lo stesso dovrebbe potersi dire per le attività cautelari, si pensi al fermo e all’ipoteca esattoriale.
Relativamente ai termini di notifica, non viene intaccato l’art. 68 comma 4-bis lettera b) ultimo periodo del DL 18/2020, secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022. L’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), continua pertanto a scadere, se si tratta di liquidazione automatica, non il 31 dicembre 2020 bensì il 31 dicembre 2022.
Viene però modificato l’art. 157 del DL 34/2020, posticipando l’emissione degli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale (nonché di altri atti “minori” come il recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche).
Questi avrebbero dovuto essere emessi tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, ora si posticipa prevedendo che l’emissione avverrà tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Viene di conseguenza introdotta una breve proroga dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento, proroga che non è più di un anno bensì di quattordici mesi. Dunque, per effetto dell’art. 157 comma 3 del DL 34/2020 così come modificato dal DL 7/2021:
  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella da 36-bis scade non il 31 dicembre 2021 ma il 28 febbraio 2023;
  • per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella da 36-ter scade, rispettivamente, il 29 febbraio 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021).
Sui termini di notifica degli altri atti impositivi, viene modificato l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020. La notifica sarebbe dovuta avvenire, prima del decreto legge 7, dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, ora, può avvenire dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Rimane fermo che l’emissione dell’atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.
Rimane lo slittamento al 2022 dei termini per le cartelle scaduti a fine 2020
Ciò non riguarda solo gli accertamenti esecutivi (relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP) ma ogni atto impositivo (avvisi di recupero dei crediti d’imposta, avvisi di liquidazione …), con l’eccezione della fiscalità locale.
Tenendo conto di quanto esposto, entro il 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione). La notifica avverrà però dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Va ricordato che, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
(MF/ms)



Conou 2021: novità per i produttori di oli minerali

Ad inizio anno la presente circolare intende segnalare il sito internet del Consorzio degli Oli, al quale aderiscono per legge coloro che immettono sul mercato gli oli minerali. Si chiama Consorzio Nazionale per la gestione, la raccolta e il trattamento degli Oli minerali Usati e si occupa di garantire la raccolta degli oli usati e il loro trattamento per evitare inquinamento e recuperare materie prime.

Lo statuto è stato aggiornato nel 2017 ed è consultabile sul sito del consorzio.

Con Decreto Ministeriale (in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 gennaio 2021), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha aggiornato le modalità e i termini di accertamento, la riscossione e il versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Conou.

Il Conou, nato quasi 40 anni fa come Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con Dpr 691/1982 (in ottemperanza alla direttiva 75/439/Cee), è stato il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata di un rifiuto pericoloso. Assicura su tutto il territorio nazionale la raccolta degli oli minerali usati, che vengono destinati in via prioritaria all’industria della rigenerazione. I soggetti ai quali le aziende consegnano gli oli usati (codice Cer pericoloso, famiglia 13), appartengono a questo consorzio che si avvale di alcuni impianti sul territorio nazionale per il trattamento di questi oli, che possono essere soggetti a rigenerazione, combustione o termodistruzione, come da spiegazione nell’apposita pagina del sito del Conou.

(SN/bd)