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Nozze FCA-Peugeot: cauto ottimismo tra i subfornitori

La Provincia di Lecco, 19 gennaio 2020, parla la nostra associata Rapitech.




Somministrazione lavoro: obbligo comunicazione periodica contratti

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2021.
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2020, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato: 

Oggetto:    Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3) 

La scrivente Società ________________________________ in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:

  1. Nel periodo temporale 01/01/2020 – 31/12/2020 (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n_____ contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • ·           motivo _______
  • ·           durata ________
  • ·           n___ lavoratori interessati
  • ·           qualifica dei lavoratori interessati _______

 

Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle RSU aziendali oppure RSA o, dove assenti, alle OO.SS organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.
In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.

N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.

(FP/tm) 




Fondapi: variazioni aliquote anno 2021

Si comunicano le variazioni delle aliquote contributive FONDAPI a carico azienda con decorrenza 1°gennaio 2021 per i seguenti settori:

Chimica (concia e settori accorpati)

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,46%.Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,06%.

Gomma-Plastica

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,80%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,60%.

Ceramica

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata al 2,10%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,70%. 

Vetro

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,80%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,40%.

Abrasivi

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata al 2,05%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,20%.

Tessile Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio, Penne, Spazzole e Pennelli, Occhiali, Giocattoli

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,90%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,60%.

 

(FP/tm)